Revoca licenza porto d’armi richiede accertamento concreto pericolo di abuso (C.G.A.R.S. n. 720 del 23.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza di porto d’armi è provvedimento di secondo grado adottato in autotutela e richiede l’istruttoria e la motivazione proprie di tali atti, con l’indicazione dei presupposti fattuali e della loro concreta idoneità a porre in dubbio l’affidabilità del soggetto nell’uso delle armi. Il pericolo di abuso delle armi deve essere concreto e non solo presunto, e non può farsi derivare quale automatica conseguenza del mero fatto che il titolare sia stato denunciato. Spetta alla pubblica amministrazione formulare una valutazione autonoma circa la sussistenza, l’intrinseca gravità e la sufficienza degli elementi addotti, anche quando essi provengano da provvedimenti di archiviazione penale. Il difetto di istruttoria sul punto rende illegittimo il provvedimento revocatorio.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto nel 2018 la licenza di porto di fucile per uso tiro a volo. A seguito di una denuncia della moglie per maltrattamenti in famiglia e lesioni dolose aggravate, la Questura avviava il procedimento di revoca, notiziando l’interessato con comunicazione ex art. 10-bis legge n. 241/1990. Le controdeduzioni dell’interessato non venivano accolte e il Questore adottava il decreto di revoca.

Il TAR Sicilia respingeva il ricorso proposto avverso quel provvedimento. Il soccombente appellava deducendo travisamento dei fatti, difetto di motivazione e mancata valutazione della personalità dell’istante. Le amministrazioni intimate resistevano chiedendo la reiezione dell’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione della licenza di porto d’armi: non una mera autorizzazione di polizia, ma un atto a contenuto permissivo che deroga al generale divieto di portare armi sancito dall’art. 699 cod. pen. e ribadito dall’art. 4, comma 1, legge n. 110/1975. Da ciò discende che la revoca della licenza già rilasciata costituisce provvedimento di secondo grado in autotutela, che necessita dell’istruttoria e della motivazione adeguate, con indicazione dei presupposti fattuali e della loro concreta idoneità a porre in dubbio l’affidabilità già riconosciuta con l’originario provvedimento ampliativo.

Su questa base il C.G.A.R.S. rileva che il provvedimento del Questore difetta della indispensabile istruttoria volta a verificare l’esistenza di un pericolo concreto, e non solo presunto, di abuso delle armi. Il Collegio non nega che il Questore possa trarre da provvedimenti di archiviazione penale elementi di inaffidabilità, ma precisa che in tali ipotesi spetta alla pubblica amministrazione formulare una valutazione autonoma circa la sussistenza, la gravità e la sufficienza di quegli elementi.

Il percorso argomentativo si sofferma sulla vicenda concreta: il dissidio familiare aveva indotto la moglie a proporre denuncia, ma dopo poco più di un mese la Procura della Repubblica aveva depositato richiesta di archiviazione, ritenendo infondata la notizia di reato, e il GIP aveva accolto la richiesta con decreto del 27 aprile 2020, condividendo il giudizio di infondatezza. Il pericolo di abuso delle armi non può quindi farsi derivare, quale automatica conseguenza, dal mero fatto che l’appellante sia stato denunciato dalla propria moglie.

Accertata la fondatezza del motivo, il Collegio accoglie l’appello, riforma la sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento di revoca. Le spese del doppio grado sono compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 699 c.p.

Tutte le 240 sentenze sull'art. 699 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *