Case funerarie in deroga e prova del pregiudizio concreto del vicino (Cons. Stato n. 7083 del 19.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di impugnazione del titolo edilizio relativo a una casa funeraria realizzata in deroga agli strumenti urbanistici, la sola vicinitas non è sufficiente a fondare l’interesse al ricorso. La legittimazione ad agire e l’interesse al ricorso restano condizioni autonome dell’azione e il giudice ne accerta anche d’ufficio la sussistenza. Il ricorrente deve allegare e provare un pregiudizio concreto, immediato e attuale derivante dall’atto impugnato, non essendo sufficiente la titolarità di immobili entro la fascia dei duecento metri. Il permesso di costruire in deroga ex art. 14 d.P.R. n. 380/2001 esprime una scelta di natura pianificatoria, sindacabile solo per manifesta illogicità o evidente travisamento dei fatti, e non richiede una motivazione specifica sul sacrificio dei proprietari limitrofi.
Il Fatto
Il Comune di Gioia del Colle ha dichiarato il pubblico interesse alla realizzazione, da parte di una società del settore funerario, di un fabbricato destinato a casa funeraria ex art. 4 della legge Regione Puglia n. 34 del 2008. L’intervento è stato autorizzato con autorizzazione unica e regolato da una convenzione con il Comune. L’area interessata si colloca in fascia di rispetto cimiteriale.
Una società immobiliare, proprietaria di un immobile residenziale e di suoli nelle vicinanze, ha impugnato delibera, autorizzazione e convenzione davanti al TAR Puglia, Sezione Terza, che ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile per carenza di interesse. In sede cautelare il Consiglio di Stato ha sospeso l’efficacia della sentenza per mantenere la res adhuc integra. La società ha proposto appello, dolendosi del riconoscimento della propria legittimazione e dell’interesse ad agire e censurando nel merito la disciplina regionale e il difetto di motivazione della deroga.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la questione della legittimazione ad agire e dell’interesse al ricorso. Richiamando la Adunanza Plenaria n. 22 del 9 dicembre 2021, ribadisce che il criterio della vicinitas individua la legittimazione, ma non dimostra da solo l’interesse, che consiste nello specifico pregiudizio arrecato dall’atto. Il giudice deve accertare entrambe le condizioni, anche d’ufficio, per evitare che l’azione celi finalità emulative.
La Corte verifica quindi la posizione dell’appellante sul piano concreto. L’immobile dista 178,60 metri dalla casa funeraria e 168 metri dal cimitero. La struttura non è visibile dall’immobile per la presenza di alberature e di un altro edificio. Quanto ai suoli, non è fornita alcuna prova fotografica di visibilità, in violazione dell’art. 64 c.p.a., né prova del dedotto deprezzamento, riferito in astratto alla tipologia edilizia senza verificarne l’edificabilità concreta in quella collocazione.
Il Collegio esamina anche il preteso sovraccarico di mestizia e la prospettata creazione di un “polo del lutto”. L’argomento non regge: la zona già ospita il cimitero e le attività connesse, e l’art. 4, comma 3, della legge regionale consente la costruzione di nuovi cimiteri, l’ampliamento di quelli esistenti e i crematori anche a distanza inferiore ai duecento metri. Manca dunque una lesione concreta idonea a legittimare l’azione.
Da ciò discende l’esclusione di una legittimazione ope legis per il solo fatto di essere titolari di un immobile entro i duecento metri. La qualifica di interessato a partecipare al procedimento di deroga ex art. 14, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 va letta nella stessa ottica della vicinitas: la si possiede solo se si è titolari di una posizione sostanziale meritevole di tutela.
Nel merito, il Collegio qualifica il permesso di costruire in deroga come istituto eccezionale, espressione di un potere ampiamente discrezionale che si concretizza in una decisione di natura urbanistica. La previa delibera consiliare implica una comparazione tra interesse pubblico alla pianificazione e interesse del privato. La scelta resta sindacabile solo per manifesta illogicità ed evidente travisamento dei fatti, secondo il richiamo a Cons. Stato, Sez. IV, n. 9924 del 2023. Non è richiesta una motivazione specifica sul sacrificio dei proprietari della fascia, né è criterio razionale la diversa localizzazione ipotizzata dall’appellante.
Nota della Redazione
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