Ottemperanza al giudicato sul Fondo Sperimentale di Riequilibrio e onere probatorio (Cons. Stato n. 7088 del 20.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente che assume l’inottemperanza al giudicato deve allegare e comprovare in modo specifico il fondamento di ciascuna pretesa creditoria, non potendosi limitare a esempi o a contestazioni generiche. Quando l’amministrazione dimostra di avere riedito il potere in conformità al vincolo conformativo e il provvedimento attuativo non è stato impugnato, la scelta dei criteri di attribuzione dei contributi rientra nel margine di discrezionalità riconosciuto all’amministrazione, purché ragionevole e non distorsiva. L’esclusione dai benefici dei soggetti che non hanno adempiuto all’onere documentale richiesto risponde a esigenze di coerenza del sistema e non integra violazione del giudicato. Il ricorso per ottemperanza è pertanto infondato quando la statuizione da eseguire è a sua volta generica e la parte non ne individua puntualmente le violazioni.

Il Fatto

Più Comuni hanno proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza della Sezione Settima del Consiglio di Stato n. 8312/2023, resa in un giudizio di cognizione avente ad oggetto gli atti ministeriali relativi al Fondo Sperimentale di Riequilibrio (FSR), istituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 23/2011 insieme all’IMU in sostituzione dell’ICI. Il primo giudice, con sentenza n. 15818/2022, aveva parzialmente accolto il ricorso, rilevando vizi di istruttoria nel calcolo del gettito ICI per gli anni 2009 e 2010 e l’erroneo conteggio, ai fini della stima IMU, degli introiti degli immobili comunali.

La sentenza ottemperanda, in accoglimento del secondo motivo di appello, aveva fissato il gettito stimato ICI in 9.193 milioni di euro, importo cristallizzato dall’accordo con l’ANCI del 1° marzo 2012 e da considerarsi immodificabile, confermando nel resto il primo grado. I Comuni lamentano ora che il Ministero non abbia effettuato i conteggi e i conguagli dovuti, riportando esempi di enti che non avrebbero ricevuto le somme ritenute spettanti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo e il contenuto del giudicato, individuando il vincolo conformativo nell’obbligo di rieditare la discrezionalità tenendo conto del dato complessivo di 9.193 milioni di euro e dei dati effettivi risultanti dai certificati di conto consuntivo per i singoli Comuni. La difesa erariale ha dimostrato che il D.P.C.M. del 10 marzo 2017, adottato in esecuzione della sentenza n. 5008/2015 e previa intesa con l’ANCI, ha dato attuazione a tale vincolo. L’art. 3, comma 3, del D.P.C.M. prevede che una quota del Fondo sia attribuita ai Comuni sulla base della differenza positiva tra gettito ICI iscritto nei rendiconti 2009 e 2010 e stima presa a riferimento, fermo restando l’importo nazionale di 9.193 milioni, e che il contributo spetti agli enti che hanno presentato i certificati di conto consuntivo entro il 31 maggio 2013.

Quanto all’eccezione di improcedibilità fondata sullo stesso D.P.C.M., il Collegio rileva che la questione era stata dichiarata inammissibile perché sollevata solo in appello: il decreto non è stato quindi tenuto in considerazione nel giudizio di cognizione. Ciò non dimostra però l’inottemperanza, poiché la sentenza ottemperanda si è uniformata al precedente del 2015, richiamato nelle premesse del decreto, e un nuovo ricalcolo condurrebbe ai medesimi risultati.

La Corte esamina poi la censura relativa all’utilizzo di un dato statistico in luogo di quello effettivo. Il precedente del 2015 aveva censurato l’estensione dell’operazione di integrazione alla totalità dei Comuni, anche a quelli che avevano trasmesso certificati completi. Il D.P.C.M. del 2017 neutralizza proprio tale illegittima integrazione, attribuendo il ristoro ai soli Comuni che avevano regolarmente presentato il rendiconto e per i quali il ricalcolo determinava una differenza positiva.

L’esclusione dalla Tabella C dei Comuni che non avevano adempiuto all’onere documentale non è specificamente contestata. Il Collegio la ritiene razionale, perché evita un incentivo distorto alla compensazione mediante dati medi e nega il ristoro nei casi in cui il ricalcolo non comporta alcuna riduzione di valore. La scelta rientra quindi nel margine discrezionale lasciato all’amministrazione in sede di riedizione del potere.

Le doglianze dei ricorrenti restano generiche: si limitano a esempi di Comuni non soddisfatti, senza indicazione del fondamento di ciascuna pretesa e senza elementi utili a comprovare l’inottemperanza, a fronte di una statuizione da ottemperare a sua volta generica. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione integrale delle spese di lite in ragione della complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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