Case mobili in camping non precarie e soggette a titolo edilizio (TAR Puglia n. 70 del 19.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La natura precaria di un manufatto si valuta con criterio funzionale e non strutturale, avendo riguardo all’uso cui l’opera è destinata e non ai materiali impiegati o alla sua amovibilità. La casa mobile collocata in modo continuativo in una struttura ricettiva all’aperto, priva di meccanismi di rotazione ed ancorata al suolo, è destinata a soddisfare esigenze stabili e permanenti e non rientra nel regime delle opere precarie esenti da titolo edilizio. Essa richiede pertanto il permesso di costruire, non essendo sufficiente la stagionalità del soggiorno degli utilizzatori. L’autorizzazione paesaggistica rilasciata per la realizzazione del camping non si estende ai singoli manufatti abusivamente collocati in zona vincolata, che necessitano di autonomo titolo.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Puglia l’ordinanza di demolizione n. 102 dell’08.03.2023 con cui il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Ostuni ha ingiunto la demolizione di una struttura ad uso abitativo e il ripristino dello stato dei luoghi, oltre alla nota di segnalazione della Polizia Locale. Il provvedimento traeva origine da accertamenti su una serie di case mobili destinate ad uso abitativo, prive di titolo edilizio, collocate in un camping villaggio turistico su terreno di proprietà di una società.

Il ricorrente, indicato negli atti come utilizzatore committente del manufatto, ha dedotto la violazione della disciplina edilizia e paesaggistica, sostenendo la natura contingente e temporanea dell’opera e l’idoneità dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata per il camping a coprire anche il manufatto. Il TAR, in sede cautelare, aveva sospeso l’efficacia dell’ordine di demolizione con ordinanza n. 370 del 13.07.2023, rinviando al merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta congiuntamente i primi tre motivi, incentrati sull’art. 3, comma 1, lett. e.5, sull’art. 6, comma 1, lett. e-bis e sull’art. 10 d.P.R. n. 380/2001. La questione centrale è se la casa mobile integri un’opera precaria esente da titolo edilizio ovvero una vera e propria costruzione soggetta a permesso di costruire.

Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui la precarietà va accertata con riferimento all’uso e non ai materiali, dovendosi escludere la natura precaria quando le opere soddisfano esigenze stabili e permanenti. Cita Cons. Stato, Sez. VI, n. 150/2018 e Cons. Stato, Sez. II, n. 5965/2020, oltre a Cons. Stato, Sez. VI, n. 1291/2016, per il principio secondo cui la precarietà non va confusa con la stagionalità e postula un uso temporalmente limitato del bene. Rileva che è la destinazione funzionale dell’opera, e non l’eventuale smontabilità, a determinarne il regime.

Applicando tale criterio, il Collegio non condivide le doglianze. L’asserita precarietà resta una tesi difensiva priva di riscontro probatorio, smentita dal fascicolo fotografico non contestato e richiamato nel provvedimento. Le foto mostrano manufatti privi di meccanismi di rotazione e non facilmente amovibili. Irrilevante è la collocazione nel camping, poiché proprio l’assenza dei caratteri di precarietà e temporaneità imponeva il titolo edilizio, nella specie mancato.

Quanto al quarto motivo, il TAR esclude la violazione dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004. Il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per il camping è mera asserzione difensiva, priva di riscontro. In ogni caso, esso non sarebbe idoneo ad autorizzare il manufatto, realizzato in zona vincolata e privo del carattere della precarietà, che avrebbe richiesto autonomo titolo autorizzatorio.

Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *