Ottemperanza al decreto ex legge Pinto: esclusa la notifica del titolo esecutivo (TAR Calabria n. 75 del 19.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ottemperanza ai decreti della Corte d’appello emessi ex art. 3 l. n. 89/2001, il creditore non è tenuto a notificare il titolo esecutivo né a rispettare il termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, essendo sufficiente la richiesta di pagamento di cui all’art. 5-sexies l. n. 89/2001 e il decorso dei sei mesi dalla presentazione dell’istanza. L’amministrazione che non si costituisce e non prova l’avvenuta esecuzione resta inadempiente, con conseguente accoglimento del ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm.. Il giudice amministrativo nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inerzia e pone a carico dell’amministrazione le spese del giudizio, liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55/2014. Allo stesso commissario è demandato il pagamento delle spese di ottemperanza, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte d’appello ai sensi dell’art. 3 l. n. 89/2001, con il quale il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento di euro 2.400,00, oltre interessi dal deposito del ricorso al soddisfo, e delle spese processuali contestualmente liquidate e soggette a distrazione. Il titolo è divenuto definitivo ed è stato ritualmente notificato all’amministrazione.
Il creditore ha inviato la richiesta di pagamento prevista dall’art. 5-sexies l. n. 89/2001 ed è decorso il termine semestrale. L’amministrazione non ha adempiuto e non si è costituita in giudizio, così rendendo necessaria la proposizione del ricorso per ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione della documentazione necessaria a fondare l’azione esecutiva davanti al giudice amministrativo. Il TAR rivede la propria precedente giurisprudenza e ritiene che, per i decreti della Corte d’appello emessi ex l. n. 89/2001, non siano più richiesti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del relativo termine dilatorio. Il riferimento è all’art. 14 d.l. n. 669/1996, la cui applicazione viene esclusa per questa peculiare categoria di crediti. La conclusione si fonda sull’insegnamento del Consiglio di Stato n. 1423/2021, espressamente richiamato dal giudice di prime cure.
Su questa base, il percorso argomentativo si articola su due presupposti verificati in fatto. Da un lato, il creditore ha inoltrato alla resistente la richiesta di pagamento di cui all’art. 5-sexies l. n. 89/2001 e dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi. Dall’altro, l’amministrazione non ha dato prova di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, onere che grava su di essa secondo l’orientamento di Cass. SS.UU. n. 13.533/2001.
Ricorrono quindi tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., ma con un’importante delimitazione oggettiva. L’ottemperanza è accolta solo con riguardo al capo di condanna in favore del ricorrente, restando escluso quello relativo alle spese processuali. Queste ultime, infatti, sono riconosciute in favore del difensore distrattario, il quale non agisce in proprio nel presente giudizio, con conseguente rigetto parziale del ricorso.
Il Collegio ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza e nomina sin d’ora, per il caso di inutile scadenza, un commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia. I compiti del commissario sono definiti nei tempi e senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies l. n. 89/2001. Su un punto ulteriore il TAR si sofferma: le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico dell’amministrazione e, in caso di mancata refusione nel medesimo termine, la relativa corresponsione spetta allo stesso commissario. Il Collegio giustifica la soluzione con il principio di pienezza e concentrazione delle tutele, con ragioni di economia processuale e con il richiamo della disciplina dell’esecuzione forzata, evitando così un secondo giudizio di ottemperanza.
Nota della Redazione
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