Case mobili in camping: criterio funzionale e necessità del titolo edilizio (TAR Puglia n. 71 del 19.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La natura precaria di un manufatto, ai fini dell’esenzione dal permesso di costruire, non si valuta secondo il criterio strutturale dei materiali impiegati o dell’amovibilità, ma secondo il criterio funzionale della destinazione obiettiva dell’opera. Se il manufatto è diretto a soddisfare esigenze stabili e permanenti, la precarietà deve escludersi a prescindere dalla tecnica costruttiva. Le case mobili collocate in un camping, prive di meccanismi di rotazione e stabilmente ancorate al suolo, costituiscono costruzione soggetta a titolo edilizio. L’autorizzazione paesaggistica rilasciata per l’area camping non estende la propria efficacia ai singoli manufatti abusivi realizzati al suo interno.

Il Fatto

Il ricorrente, utilizzatore di una casa mobile collocata in un camping villaggio turistico in agro di Ostuni, ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. 104 dell’08.03.2023 con cui il Dirigente del Settore Urbanistica ha ingiunto la rimozione del manufatto e il ripristino dello stato dei luoghi. L’atto traeva origine da una segnalazione della Polizia Locale, che aveva rilevato una serie di strutture ad uso abitativo prive di titolo edilizio, ancorate al suolo e prive di meccanismi di rotazione, all’interno di un’area destinata a piazzole per roulotte.

Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 3, comma 1, lett. e.5), 6, comma 1, lett. e-bis) e 10 del d.P.R. n. 380/2001, sostenendo la natura contingente e temporanea dell’opera, nonché dell’art. 146 del d.Lgs. n. 42/2004, assumendo che l’autorizzazione paesaggistica del camping valesse come titolo anche per il manufatto. Il TAR ha accolto l’istanza cautelare con ordinanza n. 371 del 13.07.2023, rinviando al merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riunisce i primi tre motivi per affinità contenutistica e affronta il nucleo della controversia: stabilire se la casa mobile sia opera precaria e dunque esente da titolo edilizio. La risposta è negativa. Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui il carattere precario va valutato non con riferimento ai materiali, ma avendo riguardo all’uso cui il manufatto è destinato (Cons. Stato, Sez. VI, n. 150/2018).

Sul punto la sentenza valorizza il principio per cui la precarietà non va confusa con la stagionalità: un utilizzo annualmente ricorrente non esclude la destinazione a esigenze permanenti, e la valutazione deve muovere dalla obiettiva ed intrinseca destinazione dell’opera (Cons. Stato, Sez. II, n. 5965/2020; Cons. Stato, Sez. VI, n. 10856/2022; Cons. Stato, Sez. VII, n. 10847/2022; Cons. Stato, Sez. VI, n. 9389/2022). Il criterio è dunque funzionale, non strutturale, e rientrano nella nozione di costruzione i manufatti che alterino lo stato dei luoghi in modo stabile e non meramente occasionale.

Applicando tale orientamento, il Collegio rileva che l’asserita precarietà è tesi difensiva priva di riscontro probatorio. Il fascicolo fotografico non contestato, allegato al provvedimento, mostra manufatti privi di meccanismi di rotazione e non facilmente amovibili. La collocazione all’interno del camping non muta l’esito, perché proprio l’assenza dei caratteri di precarietà e temporaneità imponeva il preventivo titolo edilizio, nella specie mancato.

Quanto al motivo paesaggistico, il TAR lo ritiene infondato. Il rilascio dell’autorizzazione per il camping è mera asserzione difensiva, priva di riscontro documentale; in ogni caso essa non sarebbe idonea ad autorizzare il singolo manufatto. Essendo incontestato che l’opera sorge in zona paesaggisticamente vincolata e priva del carattere della precarietà, era necessario il relativo titolo autorizzatorio.

Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della questione. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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