Cass. civ. Sez. I n. 27140 del 18.10.2026
Testo integrale del provvedimento
Corte di cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 27140/2026, depositata il 18/10/2026 (R.G. 8612/2025). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Oggetto:
CONVIVENTE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8612/2025 R.G. proposto rappresentata e difesa dall’Avv. unitamente agli Avv.ti contro rappresentato e difeso dall’Avv. e nei confronti di avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 332/2025 depositata il 10 febbraio 2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 marzo 2026 dal consigliere Antonio Costanzo, esaminati gli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La signora ricorre avverso la sentenza 10 febbraio 2025 con cui la Corte d’appello di Milano, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta dal coniuge signor contro la sentenza definitiva di separazione 9 aprile 2024, ha respinto la domanda di addebito al marito; ha revocato, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di appello, l’assegno dovuto dal padre alla madre quale contributo al mantenimento delle due figlie (maggiorenne da novembre 2021) ed (maggiorenne da settembre 2024); ha ridotto da euro 2.500 a euro 800, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di appello, l’assegno mensile di mantenimento dovuto dal marito alla moglie; ha integralmente compensato le spese processuali dei due gradi di giudizio.
2. La separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel gennaio 2001, è stata pronunciata con sentenza non definitiva 7 giugno 2023.
2.1. Il giudizio di separazione era stato instaurato dal marito nel giugno 2021 (circa cinque mesi dopo, la primogenita diverrà maggiorenne) e dunque, anche in appello, è regolato dalla disciplina anteriore all’entrata in vigore del c.d. rito Cartabia, come affermato nella stessa sentenza qui impugnata alle pagine 11 e 12 («[…] Il presente giudizio unitariamente inteso […] è stato introdotto ben prima del 28/10/2023 e deve pertanto svolgersi secondo il vecchio rito. […]»).
L’ordinanza presidenziale 8 ottobre 2021 aveva stabilito, senza contrasto tra i genitori, l’affidamento condiviso delle due figlie, collocate presso la madre ma senza assegnazione della casa familiare (di proprietà della società di cui il signor era amministratore), con contributo “perequativo” a carico del padre e a favore della madre di euro 1.500 per ciascuna figlia. Alla moglie era stato attribuito in via provvisoria un assegno mensile di euro 2.500.
La sentenza definitiva di primo grado, pubblicata il 9 aprile 2024, aveva così statuito: addebito della separazione al marito; rigetto della domanda di addebito a carico della moglie; conferma dell’affidamento condiviso della figlia ancora minorenne, con sua collocazione prevalente, «anche ai fini della residenza anagrafica», nell’abitazione di Milano condotta in locazione dalla madre (non si tratta dell’immobile già adibito a casa familiare); assegno mensile a carico del padre e a favore della madre, a titolo di contributo al mantenimento “indiretto” delle due figlie, nella misura di euro 2.500 oltre ISTAT per ciascuna delle figlie, per un totale dunque di euro 5.000, con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della sentenza definitiva e prima rivalutazione ISTAT da marzo 2025, oltre al concorso alle spese straordinarie nella misura del 70%; conferma dell’assegno di mantenimento in favore della moglie di euro 2.500 oltre rivalutazione ISTAT da ottobre 2022; condanna del marito al pagamento delle spese processuali; condanna delle parti al pagamento in favore dello Stato, ex art. 133, d.P.R. n. 115/2002, delle spese per il curatore speciale della minore.
2.2. Per una migliore comprensione delle questioni ancora controverse è necessario richiamare alcune vicende del giudizio di appello. A quanto emerge dalla decisione di secondo grado (v. anche le conclusioni finali riportate in epigrafe nella sentenza qui impugnata), il marito aveva chiesto alla Corte d’appello il rigetto della domanda di addebito a suo carico per assenza di nesso causale tra la (da lui negata) violazione del dovere di fedeltà, accertata in primo grado, e l’insorgere dell’intollerabilità della convivenza coniugale. Come si legge nelle premesse alle conclusioni dell’appellante (riportate a pagina 2 della sentenza), il signor aveva chiesto «[…] una diversa e qui richiesta pronuncia che affermi», fra l’altro, «la non addebitabilità della separazione al in quanto è stato allegato e provato non solo che al tempo dell’uscita di casa la relazione extraconiugale non esistesse ma vieppiù è stata data prova per tabulas dell’esistenza della crisi ben prima dell’uscita casa messaggio risalente marzo mentre, successivamente, si legge: «Tutto ciò premesso, Ricorre alla Corte d’Appello adita affinché […] voglia accogliere le seguenti decidere: – Accertare e dichiarare che la separazione personale dei coniugi […] è avvenuto per fatto addebitabile a », ossia alla moglie. Uno dei problemi posti dal ricorso per cassazione riguarda, in effetti, l’identificazione dell’oggetto dell’appello sul tema dell’addebito. Il signor inoltre, aveva chiesto alla Corte d’appello:
– una «diversa quantificazione» degli assegni dovuti dal padre alla madre a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie, «in quanto [vedi le premesse alle conclusioni finali come trascritte a pagina 2 e seguenti della sentenza impugnata, n.d.r.] la statuizione di prime cure poggia esclusivamente sull’assenza di frequentazione di (maggiorenne) e la minore frequentazione di (di anni 17): circostanze, queste, che derivano non dalla volontà del bensì dall’alienazione genitoriale che la ha posto in essere in danno non solo del diritto alla bigenitorialità ma ad una crescita sana ed equilibrata della prole. E l’odio e il disprezzo di palese nella dichiarazione resa durante l’audizione ne è prova»;
– il «non riconoscimento» in capo alla moglie «di un assegno di mantenimento»;
– una «diversa condanna alle spese di lite», non essendovi stata, come invece ritenuto dal Tribunale, una «soccombenza paterna rispetto a tutte le domande articolate», mentre la moglie aveva visto rigettare la sua richiesta di assegnazione della casa familiare ed era rimasta soccombente in tre subprocedimenti.
Più precisamente, in ordine al mantenimento delle figlie, a quanto si legge nelle pagine 2 e 3 della sentenza, le conclusioni iniziali dell’appellante (euro 1.750 a carico del padre per la primogenita da versarsi direttamente alla figlia ormai da tempo maggiorenne; euro 1.750 a carico del padre per la secondogenita da versarsi alla madre; suddivisione a metà delle spese straordinarie) saranno parzialmente modificate come da nota scritta depositata il 17 settembre 2024, con richiesta del versamento diretto anche alla seconda figlia, divenuta maggiorenne.
Il curatore speciale della minore, costituitosi il 9 luglio 2024, aveva fatto presente che il suo mandato sarebbe scaduto dopo poco più di due mesi, al compimento della maggiore età della seconda figlia.
Costituitasi il 18 luglio 2024, l’appellata signora aveva chiesto, fra l’altro, che l’udienza 19 settembre 2024 si svolgesse in presenza e non fosse sostituita dal deposito di note scritte (l’istanza è stata disattesa «per esigenze d’ufficio», così a pagina 9 della sentenza impugnata); che l’«assegno perequativo» posto a carico dell’appellante, sottinteso come dovuto a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, avesse decorrenza dalla data della domanda, ossia da «quella dell’istanza di modifica (giugno 2023) [l’istanza era stata presentata il 31 maggio 2023, n.d.r.]» e non dalla mensilità successiva alla pubblicazione della sentenza di primo grado, come invece stabilito dal Tribunale; che la sentenza di primo grado fosse confermata, con la precisazione sopra richiamata in ordine alla decorrenza dal 1° giugno 2023 dell’assegno «perequativo» dovuto dal padre; che venisse pronunciata «un’esemplare condanna dell’appellante al pagamento delle spese di lite», da distrarsi in favore del difensore antistatario (v. anche le conclusioni dell’appellata quali trascritte a pagina 3 della sentenza impugnata). Quanto all’addebito, aveva affermato la contraddittorietà e l’inafferrabilità dei motivi di appello e aveva insistito sulla violazione degli obblighi di fedeltà da parte del marito.
Il 16 settembre 2024 il curatore speciale della minore aveva depositato una nota scritta con la quale, come si legge nella sentenza impugnata, aveva comunicato «il venir meno del suo mandato atteso il raggiungimento della maggiore età di » e «chiesto la liquidazione dei compensi» (l’istanza sarà respinta il 19 settembre 2024 dal presidente relatore); aveva aggiunto che, «stante la raggiunta maggiore età, da settembre 2024» e per «allontanarsi dalle dinamiche conflittuali familiari che l’avevano coinvolta», la secondogenita si era trasferita altrove, a città dove la famiglia aveva abitato per molti anni, dove ancora risiedeva la nonna materna e la ragazza aveva «mantenuto una solida rete di amicizie e conoscenze»; aveva precisato che si era iscritta al quarto anno di un liceo scientifico di quella città, che avrebbe iniziato a frequentare la nuova scuola solo dopo il compimento dei diciotto anni perché la madre si era «rifiutata di sottoscrivere il relativo modulo di iscrizione» e che «[a]l momento del prelievo da parte di di tutti i suoi effetti personali dalla casa materna di » la madre si era fatta «riconsegnare dalla figlia le chiavi dell’appartamento», al quale pertanto la ragazza non avrebbe più potuto accedere liberamente. La sentenza riporta altresì che « chiesto espressamente alla curatrice (doc. 4) di depositare in giudizio una sua dichiarazione con la quale chiede che il padre le corrisponda direttamente l’assegno di mantenimento tenuto conto che non convive più con la madre e che deve provvedere direttamente al proprio mantenimento Con nota scritta in sostituzione dell’udienza depositata il 17 settembre 2024 anche l’appellante aveva riferito che la seconda figlia si era trasferita non aveva più alcun effetto personale nella casa materna né alcun altro luogo ove risiedere «oltre a quello di ». Aveva aggiunto che gli aveva chiesto espressamente di corrisponderle l’assegno in via diretta. Da qui la modifica parziale delle conclusioni dell’appellante, trascritte anche a pagina 10 della sentenza, di cui si è già detto.
Il 30 settembre 2024 la seconda figlia si era costituita a mezzo di difensore con atto di intervento volontario; aveva confermato di essersi trasferita a e di non aver più contatti con la madre, che aveva preteso la restituzione delle chiavi dell’appartamento di e non aveva partecipato alle spese del trasloco e alle spese scolastiche, comprese quelle riguardanti le rette insolute delle due annualità precedenti; aveva chiesto che l’assegno le fosse versato direttamente dal padre, come da quest’ultimo già fatto per la mensilità di settembre 2024. Nelle conclusioni riportate a pagina 4 della sentenza si accenna, fra l’altro, a «oneri di locazione» oltre alle «spese necessarie per vitto e la scuola». quanto emerge fascicolo merito quale consultabile nell’applicativo Desk in uso alla Corte di cassazione oltre che dal ricorso della signora all’udienza collegiale 6 febbraio 2025, svoltasi in presenza, il difensore della seconda figlia aveva formalizzato la rinuncia all’intervento volontario mentre la Corte aveva proposto una soluzione transattiva (riduzione del contributo per ciascuna figlia a euro 1.750, riduzione del contributo alla moglie a euro 1.500 «fino alla presidenziale del divorzio»), accolta dal marito ma non dalla moglie. Il difensore dell’appellante aveva infine concluso chiedendo l’azzeramento dell’assegno posto in favore della moglie, mentre i difensori dell’appellata avevano chiesto «la conferma del provvedimento impugnato».
Quello stesso giorno 6 febbraio 2025 la causa è stata assunta in decisione senza ulteriori scritti difensivi delle parti e il collegio ha deliberato in camera di consiglio.
2.3. La sentenza di secondo grado è stata pubblicata il 10 febbraio In via preliminare, la Corte d’appello ha dato atto della rinuncia all’intervento della figlia dichiarando «non luogo a provvedere».
Il dispositivo della sentenza si compone di sei capi, così formulati: « I. DICHIARA non luogo a provvedere in ordine all’intervento di II. RESPINGE le domande di addebito avanzate dalle parti.
III. PONE a carico di l’obbligo di versare a la somma di euro 800 a titolo di assegno di mantenimento con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente pronuncia.
IV. INDICA la decorrenza dell’obbligo di di versare l’assegno di mantenimento nella misura determinata per effetto della sentenza di primo grado con decorrenza dal 1/6/2023 sino alla data di pubblicazione della presente pronuncia. V. REVOCA l’assegno di mantenimento in favore delle figlie maggiorenni ) con decorrenza dalla data della pubblicazione della presente sentenza.
VI. COMPENSA le spese di lite con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio».
3. Il ricorso per cassazione della signora è affidato a dieci motivi.
Il signor resiste con controricorso e chiede l’integrale conferma della sentenza della Corte d’appello. Non vi è, dunque, una impugnazione incidentale da parte sua.
Il ricorso è stato notificato via PEC il 18 aprile 2025 anche alla seconda figlia, presso l’avvocata che la difendeva in occasione dell’intervento volontario nel giudizio di appello, ma è rimasta intimata.
In vista dell’adunanza camerale, ricorrente e controricorrente hanno depositato memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I primi sette motivi di ricorso investono i capi relativi al mantenimento delle due figlie, ormai da tempo maggiorenni. Il sesto riguarda solo la prima figlia, il settimo solo la seconda figlia. I primi tre motivi sono formulati in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Con essi si deduce: primo motivo: «vizio di ultrapetizione per violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. […] per avere la corte d’appello revocato gli assegni perequativi per le figlie pronunciando ultra ed extra petita rispetto alle domande di ». Afferma la ricorrente che l’appellante aveva limitato il thema decidendum al solo quantum debeatur, contestando unicamente la misura dell’assegno stabilito dal Tribunale per ciascuna figlia senza invece contestare l’an debeatur e dunque il diritto delle giovani figlie (ventuno e quasi diciotto anni al tempo dell’appello), studentesse, economicamente non autosufficienti, a essere mantenute dai genitori; secondo motivo: «inosservanza del principio di non contestazione per violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c. […] per avere la corte d’appello revocato l’assegno perequativo per le figlie, pur essendo pacifico che le stesse, maggiorenni, non siano economicamente autosufficienti». Lamenta la ricorrente che la Corte d’appello ha revocato gli assegni “perequativi” in favore delle figlie anche se l’appellante non aveva mai contestato la non autosufficienza economica delle figlie; terzo motivo: «inosservanza del principio devolutivo per violazione e falsa applicazione degli articoli 336, 342 e 346 c.p.c. […] per aver la corte d’appello escluso l’assegno perequativo in favore delle figlie, richiamando principi relativi a “effetto devolutivo allargato” e “giudicato a formazione progressiva”, del tutto alieni alla presente fattispecie». Secondo la ricorrente, la Corte d’appello ha per errore applicato al caso di specie principi di diritto enunciati dalla Cassazione in ordine a fattispecie diverse da quella in esame e comunque li ha mal interpretati, sino ad affermare erroneamente che la contestazione dell’appellante, limitata al solo quantum debeatur, consentiva al giudice di valutare, e ritenere insussistente, l’an debeatur.
Col quarto motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deduce «inosservanza del principio del giudicato interno per violazione e falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c. […] per avere la corte d’appello revocato l’assegno perequativo per le figlie, la cui debenza, non contestata dal padre, era coperta dal giudicato». Ad avviso della ricorrente, la Corte d’appello ha omesso di considerare il giudicato interno formatosi sull’an debeatur e si è «pronunciata nuovamente» sulla debenza dell’assegno, negandola.
Col quinto motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., si deduce «inosservanza dei principi del contraddittorio e della legittimazione al processo per violazione e falsa applicazione degli articoli 24 costituzione e 75 c.p.c. […] per avere la corte d’appello disconosciuto la legittimazione e la titolarità della ricorrente a percepire il contributo al mantenimento per le figlie maggiorenni non autosufficienti».
Col sesto motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, numeri 3 e 4, c.p.c., si deduce «inosservanza dei principi dell’onere della prova e di non contestazione per violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) e 115 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.), per aver la corte d’appello – violando ed erroneamente interpretando i principi normativi che regolano l’onere della prova – disconosciuto il diritto della figlia studentessa universitaria in regola con il corso di studi e non autosufficiente, a beneficiare del contributo al mantenimento da parte del padre e il diritto della madre, con lei convivente, a percepirlo». Sostiene la ricorrente che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello, l’onere di allegazione e prova era stato assolto; che la richiesta di “conferma” dell’assegno “perequativo” di euro 2.500 dovuto dal padre per il mantenimento della prima figlia, ventunenne, studentessa universitaria (vengono specificamente richiamati il doc. F, il doc. 68 punto 9, il doc. 8 allegato all’atto notorio, fascicolo di primo grado), era fondata; che sul punto neppure vi era contestazione, tant’è che l’appellante aveva documentato il “battibecco” tra i genitori a proposito della frequentazione, da parte della figlia, di una università privata, poiché secondo il padre gli studi di psicologia avrebbero potuto essere avviati all’università statale, padre che si era sottratto al pagamento della retta universitaria e alle spese della vacanza “premio” organizzata dalla madre a favore della figlia «visti gli eccellenti risultati all’università» (doc. L di controparte); che la Corte d’appello ha erroneamente disconosciuto l’incontestata non raggiunta indipendenza economica di neomaggiorenne e non equiparabile al “figlio adulto” menzionato dalla giurisprudenza di legittimità, e non si è resa conto che i precedenti da essa citati in motivazione (Cass. n. 31837/2021, Cass. n. 26875/2023) non confortavano la revoca di quell’assegno.
Col settimo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, numeri 3 e 4, c.p.c., si deduce «inosservanza del divieto di domande nuove in appello per violazione e falsa applicazione dell’articolo 345 c.p.c. (art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.)» nonché «violazione e falsa applicazione degli artt. 337 ter, 337 septies c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)» e ciò «per aver la corte d’appello ritenuto di qualificare come domanda nuova la richiesta dell’odierna ricorrente di conferma della sentenza gravata quanto al mantenimento della figlia 2. L’ottavo e il nono motivo di ricorso riguardano invece il rigetto della domanda di addebito della separazione a carico del marito.
3. Infine, il decimo motivo si riferisce alla riduzione della misura dell’assegno di mantenimento dovuto dal marito alla moglie.
4. La sentenza impugnata si compone di ventitré pagine.
Le prime quattro riportano l’intestazione con le conclusioni delle parti nel giudizio di appello (comprese le conclusioni nell’interesse della figlia che però prima del passaggio in decisione aveva rinunciato all’intervento). Le pagine 4-7 sono dedicate allo svolgimento del giudizio di primo grado, le pagine 7-11 a quello del giudizio di appello. I motivi della decisione (pagine 11-23) sono illustrati all’interno di paragrafi non numerati, ma preceduti da un titolo, nel seguente ordine: «L’eccezione ex art. 342 c.p.c.», qui non rilevante; «L’addebito», su cui si tornerà più avanti; «Le statuizioni di ordine economico», una sorta di premessa ai paragrafi successivi nella quale si richiamano alcuni precedenti di legittimità, si riportano, anche nella nota 8, i dati già esposti dal Tribunale circa la situazione economico-patrimoniale delle parti e nelle successive note 9 e 10 una tabella in più colonne relativa ai redditi del marito e un’altra relativa a quelli della moglie, l’una e l’altra prive di commenti o spiegazioni in motivazione, e infine, a pagina 16 e in nota 11, uno stralcio del ricorso in appello del signor «L’assegno di mantenimento nei confronti della moglie»; «La decorrenza», riferita all’assegno in favore della moglie; «L’assegno di mantenimento nei confronti delle figlie»; «Le spese di lite».
5. Prima di esaminare i motivi di ricorso (i primi sette) riguardanti il contributo paterno al mantenimento delle figlie ormai maggiorenni ma, come incontestato (v. anche le conclusioni dell’appellante), non ancora economicamente indipendenti, è opportuna un’analisi del paragrafo dedicato a quel tema, il più lungo della motivazione (pagine 18-23).
5.1. In via di premessa, si osserva che la sentenza impugnata non muove dalle conclusioni dell’appellante, il quale, da ultimo, aveva chiesto di porre a suo carico un assegno mensile di euro 1.750 da versare direttamente a ciascuna delle due figlie maggiorenni, sul presupposto evidente della non autosufficienza economica delle due ragazze, entrambe studentesse (universitaria la prima, liceale la seconda).
Buona parte del paragrafo relativo al concorso economico del padre nel mantenimento delle figlie è dedicato a richiami alla giurisprudenza di legittimità e all’analisi astratta di alcune questioni giuridiche, di stampo processuale (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; allegazione e prova dei fatti costitutivi delle domande relative a diritti indisponibili; inammissibilità di domande nuove in appello ai sensi dell’art. 345 c.p.c.; qualificazione della domanda – parrebbe, quella relativa al mantenimento della secondogenita – come domanda alimentare o invece di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne; effetto devolutivo in appello, effetto devolutivo c.d. allargato e giudicato – anche a formazione progressiva – sull’an della pretesa concernente il mantenimento della primogenita, che viene escluso) o sostanziale (i presupposti relativi al diritto del figlio di essere mantenuto dai genitori dopo il compimento della maggiore età, l’autoresponsabilità del figlio anche in relazione al principio di prossimità o vicinanza della prova), questioni che non risulta fossero state sottoposte al contraddittorio delle parti e comunque da queste ultime discusse, come si desume anche dal semplice richiamo alle conclusioni dell’appellante.
Per una migliore comprensione della sentenza impugnata e dei motivi di ricorso è opportuno tenere distinte le posizioni delle due figlie.
5.2. La motivazione della sentenza dà importanza, anche sul versante processuale, al fatto che in pendenza del giudizio di primo grado la figlia era ancora minorenne mentre la figlia era divenuta maggiorenne.
5.3. La conseguenza che la Corte di merito ne trae è, in sostanza, la seguente: la richiesta della madre, di conferma della decisione del Tribunale e dunque del suo diritto di continuare a ottenere somme di denaro da destinare al mantenimento (anche) della seconda figlia, è una domanda nuova, attinente a diritti disponibili (non essendo più minorenne) e, in quanto tale, inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c.
Si legge infatti nella sentenza impugnata: «[…] il raggiungimento [nel corso del giudizio di secondo grado, n.d.r.] della maggiore età da parte di determina un mutamento dei fatti costitutivi della pretesa con evidenti riflessi in tema di preclusioni e corrispondenza tra il chiesto e pronunciato. Infatti oggetto della domanda sono diritti che rientrano nella disponibilità delle parti e non già diritti indisponibili rispetto ai quali entrano in gioco poteri d’ufficio in ragione dell’interesse pubblico sottostante. La questione è di nuova introduzione, è inammissibile e va qualificata come domanda nuova ai sensi dell’art. 345 c.p.c., preclusa atteso che la diversa natura degli interessi ad essa sottesi comporterebbe un ampliamento della materia giustiziabile incompatibile con il rispetto dei principi del contraddittorio, del diritto di difesa e del giusto processo. Pertanto la domanda che non è neppure diversamente qualificabile come domanda alimentare, mancando indici in tal senso, non può trovare ingresso nel presente giudizio. (Del resto la distinzione è recepita dalla riforma laddove espressamente pone uno sbarramento al mutamento della domanda con riferimento ai diritti disponibili, come attestano gli artt 473 bis 14 e 19 cpc). Secondo la Cassazione altro sarebbe stato con riferimento all’opposta fattispecie in cui, proposta in primo grado la domanda di assegno di mantenimento, la stessa venga rimodulata “al ribasso” come domanda di alimenti in secondo grado (Cassazione civile sez. I, 29/01/2024, (ud. 23/01/2024, dep. 29/01/2024), n. 2710). Pertanto la pretesa azionata in giudizio ben potrà trovare spazio in un autonomo e distinto giudizio diretto a vagliarne la fondatezza». Con riferimento al caso concreto, la Corte di merito omette di considerare una serie di elementi: nell’atto di appello non era stato messo in discussione il dovere del padre di contribuire al mantenimento anche della figlia ancora minorenne, mediante il versamento dell’assegno mensile alla madre, convivente con la figlia, sia pur in misura ridotta (euro 1.750 al mese e non euro 2.500 come invece aveva stabilito il Tribunale); l’appellata non aveva formulato una domanda nuova in senso proprio ma aveva chiesto, sotto il profilo ora in esame, la conferma della sentenza di primo grado, come ribadito all’ultima udienza 6 febbraio 2025 svoltasi davanti al collegio; al tempo della costituzione dell’appellata la seconda figlia era ancora minorenne; la maggiore età di è sopravvenuta nel corso del giudizio di appello e neppure dopo quella data il padre aveva eccepito alcunché in ordine al permanere del diritto della figlia a essere mantenuta, in particolare non aveva allegato la sopravvenuta indipendenza economica ma anzi aveva affermato che la ragazza era studentessa liceale; l’unica modifica delle conclusioni dell’appellante, ferma la richiesta di riduzione del contributo mensile paterno, riguardava il diretto destinatario delle attribuzioni patrimoniali, identificarsi ormai nella figlia maggiorenne, trasferitasi in altra città, e non più nella madre. Infatti, nelle più recenti conclusioni, formulate il 17 settembre 2024 e non mutate prima del passaggio in decisione, l’appellante aveva chiesto che, in riforma della sentenza di primo grado, fosse posto a suo carico (anche) la somma mensile di euro 1.750 da versare direttamente a e che fosse suddivisa in parti uguali tra i genitori la contribuzione nelle spese straordinarie in favore (anche) di (sulla rilevanza delle conclusioni dell’obbligato, cfr. Cass., sez. I, ord. 8 maggio 2025, n. 12121, paragrafi 7 e 8.3.). La Corte d’appello ha invece revocato l’assegno posto a carico del padre (anche) in favore di e ciò con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di secondo grado.
In sostanza, a quanto si ricava dalle pagine 18-20 della sentenza, la Corte d’appello assume che il dovere dei genitori separati, ex art. 337- septies c.c., di mantenere il figlio, e correlativamente il diritto di essere mantenuto, non permanga senza soluzione di continuità oltre il diciottesimo anno del figlio, sia pur sulla base di ulteriori presupposti, ma piuttosto cessi al compimento della maggiore età del figlio per essere sostituito da un diverso e autonomo dovere, fondato su “mutati” fatti costitutivi, suscettibile di essere posto a base di un’autonoma pretesa in un separato processo nel caso in cui la maggiore età sopravvenga nel corso del giudizio di appello, incorrendo altrimenti la parte richiedente (nella specie, la madre, appellata) nella preclusione di cui all’art. 345, comma 1, c.p.c. (cfr. il caso esaminato da Cass., sez. I, 2 agosto 2023, n. 23571).
5.3.1. Nello specifico passaggio motivazionale ora in esame la Corte d’appello non ha richiamato precedenti, di legittimità o merito, a sostegno di tali affermazioni, le quali già sul piano del diritto sostanziale non trovano pieno riscontro nel più recente orientamento della Corte di cassazione, peraltro in una linea di continuità con risalenti decisioni. Con riguardo alle innovazioni introdotte dalla l. 10 dicembre 2012 n. 219 e dal d.lgs. 28 dicembre 2013 n. 154, e dunque ai novellati artt. 315- bis, 316 e 316-bis c.c., i quali, eccezion fatta per l’ascolto del minore, non distinguono tra figli minorenni e maggiorenni, alla pari dell’art. 30 della Costituzione («È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio»), si veda, da ultimo, Cass., sez. Di tale decisione si richiamano in particolare il paragrafo 3.3. («[…] pur cessando i poteri di rappresentanza, la cura che il genitore deve prestare al figlio prosegue ben oltre il raggiungimento della maggiore età e fino al conseguimento della indipendenza economica. L’adempimento degli obblighi corrispondenti ai diritti previsti dall’art. 315 bis c.c., tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del figlio, costituisce l’oggetto principale della responsabilità genitoriale; per cui, come sottolinea la relazione illustrativa, la responsabilità genitoriale non viene meno con la maggiore età, ma perdura, quantomeno nella sua componente economica, sino a che il figlio non abbia raggiunto l’indipendenza»), il paragrafo 3.4. («In questo contesto, l’art. 337-septies c.c. non costituisce la fonte dell’obbligo dei genitori, ma piuttosto la norma che specifica la modalità con il quale il dovere di mantenimento si assolve – in caso di scissione della coppia genitoriale- nei confronti dei figli maggiorenni: e cioè con il pagamento di un assegno periodico, qualora non sia ancora conseguita l’autonomia economica, versato direttamente all’avente diritto, salvo diversa determinazione del giudice») e il paragrafo 4 («Da una lettura contestuale e costituzionalmente orientata delle norme che regolano la filiazione, si desume quindi che il ruolo di supporto dei genitori, pur diversamente modulandosi al conseguimento della maggiore età, termina solo nel momento in cui il figlio si inserisce (o avrebbe dovuto farlo secondo i parametri di una diligente condotta) in modo indipendente ed autonomo nella società e comunque non può protarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di parassitismo, in spregio al dovere di solidarietà di cui è richiesto l’adempimento a tutti i consociati (art. 2 Cost.), a maggior ragione all’interno della formazione sociale famiglia»).
Il raggiungimento della maggiore età dei figli non determina, di per sé solo, la cessazione dell’obbligo dei genitori, uniti o separati, di concorrere al loro mantenimento.
Tale principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, si riflette anche sul piano processuale e sul concreto atteggiarsi della regola di giudizio dell’onere della prova in relazione alla varietà delle singole vicende concrete.
Da lungo tempo la Corte di cassazione ha tracciato una coerente linea interpretativa, pur nel mutare della disciplina codicistica, fermo il richiamo ai principi costituzionali.
In tal senso, si vedano, fra le tante, Cass., sez. I, 17 settembre 2025, n. 25535; Cass., sez. I, 2 agosto 2023, n. 23571, par. 2.3.; Cass., sez. I, ord. 3 dicembre 2021, n. 38366, par. 5.2. («[…] l’obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass. 20/08/2020, n. 17380; Cass. n. 32529 del 14/12/2018)»; peraltro, «il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. n. 17183 cit.; Cass. 13/10/2021, n. 27904)»); Cass., sez. I, ord. 14 dicembre 2018, n. 32529; Cass., sez. I, ord. 5 marzo 2018, n. 5088; Cass., sez. I, 22 giugno 2016, n. 12952 («il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell’obbligo di mantenimento è tenuto a provare che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività produttiva di reddito (o il mancato compimento del corso di studi) dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso»); Cass., sez. I, 20 agosto 2014, n. 18076, pagine 5 e ss.; Cass., sez. I, 26 settembre 2011, n. 19589 («secondo l’orientamento costante di questa Corte l’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 cod. civ., non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della loro maggiore età – come ora codificato dall’art. 155-quinquies c.c., comma 1, -, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria, della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un comportamento inerte o di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 4765 del 2002, 8221 e 24498 del 2006, 1830 del 2011)»); Cass., sez. I, 11 gennaio 2007, n. 407 (in relazione al figlio apprendista, studente all’istituto alberghiero, e alla ripartizione dell’onere della prova); Cass., sez. I, 7 aprile 2006, n. 8221 (che, tra l’altro, esclude l’operare del divieto dello ius novorum in appello in relazione a fatti sopravvenuti, anche estintivi, successivi all’esito del primo grado di giudizio); Cass., sez. I, 27 maggio 2005, n. 11320 (sulla legittimazione ad agire del genitore convivente col figlio divenuto maggiorenne e già al primo affidato); Cass., sez. I, 28 giugno 1994, n. 6215; Cass., sez. I, 3 luglio 1991, n. 7295; Cass., sez. I, 27 febbraio 1990, n. 1506; Cass., sez. I, 10 aprile 1987, n. 3570; Cass., sez. I, 19 marzo 1984, n. 1862; Cass., sez. I, 13 ottobre 1982, n. 5271; Cass., sez. I, 25 maggio 1981, n. 3416; Cass., sez. I, 11 agosto 1977, n. 3709; Cass., sez. I, 9 gennaio 1976, n. 38; Cass., sez. I, 28 gennaio 1974, n. 215 (secondo cui il dovere dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli non cessa automaticamente col raggiungimento della maggiore età dei figli, ma può durare anche nel tempo successivo, a seconda delle circostanze del caso concreto, senza che tale durata debba essere necessariamente fissata dal giudice: il giudice che, in sede di separazione coniugale, stabilisca a carico di uno dei coniugi un assegno destinato al mantenimento del figlio, adotta una pronuncia ‘allo stato’, come tale suscettibile di modifiche col mutare della situazione di fatto); Cass., sez. I, 26 aprile 1971, n. 1227; Cass., sez. I, 5 dicembre 1969, n. 3883; Cass., sez. I, 23 febbraio 1966, n. 569.
Isolata è rimasta la lettura dell’art. 337-septies c.c., peraltro non necessaria ai fini della decisione, quale norma che rimette al giudice la decisione circa l’attribuzione al figlio maggiorenne del diritto al mantenimento, prima di quel momento inesistente (Cass., sez. I, ord. 14 L’unico precedente menzionato in questa parte della sentenza impugnata (pag. 19), ossia Cass., sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2710, si riferisce a un caso non comparabile con quello ora in esame, nel quale si è sempre e solo discusso di mantenimento delle figlie. E’ sufficiente richiamare la massima di quella decisione: «E’ inammissibile in quanto nuova ex art. 345 c.p.c. la domanda di mantenimento del figlio maggiorenne portatore di handicap formulata per la prima volta in grado d’appello in un giudizio alimentare promosso ai sensi dell’art. 433 c.c., atteso che la diversa natura degli interessi ad essa sottesi comporterebbe un ampliamento della materia giustiziabile incompatibile con il rispetto dei principi del contraddittorio, del diritto di difesa e del giusto processo». Per l’ipotesi inversa, ma con riferimento alla diversa questione del rapporto tra coniugi separati, v. invece Cass., sez. VI-1, ord. 21 novembre 2017, n. 27695, in tema di domanda di alimenti proposta per la prima volta in appello, e in via subordinata, dal coniuge al quale, in primo grado, è stata addebitata la separazione. Negli stessi termini si è espressa Cass., sez. I, ord. 22 settembre 2022, n. 27768, secondo cui «in tema di separazione personale tra coniugi, la domanda rivolta a richiedere un assegno di natura alimentare costituisce un “minus” ricompreso nella più ampia domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per il coniuge. Ne consegue che la relativa istanza – ancorché formulata per la prima volta in appello in conseguenza della dichiarazione di addebito – è ammissibile, non essendo qualificabile come nuova ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., attesa anche la natura degli interessi ad essa sottostanti (Cass. 5381/1997; Cass. 10718/2013; Cass. 27695/2017). Il motivo, atteso l’omissione di pronuncia in appello, va, pertanto, accolto»).
5.3.2. Ad ogni modo, come si dirà, a fondamento della statuizione relativa al mantenimento di e a ben vedere anche di Corte d’appello pone un diverso argomento cui è sottesa un’autonoma ratio decidendi di carattere assorbente.
5.4. Quanto al concorso dei genitori nel mantenimento della primogenita la Corte d’appello parla di «domanda» – intesa quale domanda dell’appellata, che aveva chiesto la conferma della statuizione di primo grado – «non supportata dal benché minimo principio di allegazione e quindi infondata nel merito» (pag. 18), affermazione ribadita a pagina 20 ma circoscritta nella sua portata al solo giudizio di secondo grado («[…] nulla è dedotto in relazione alla situazione nell’attualità […] nel presente giudizio non vi è il minimo principio di allegazione […]»). Nel prosieguo della motivazione si ribadisce che, «con riferimento alla posizione della figlia […] già […] maggiorenne nel giudizio di primo grado, […] la domanda è infondata nel merito» (pag. 19) e si afferma, all’esito di una digressione in tema di effetto devolutivo allargato, l’insussistenza giudicato sull’an della pretesa dell’appellata, n.d.r.] alla stregua della non contestazione di parte appellante sul punto. La premessa sopra svolta consente, ad avviso di questa Corte, di affermare che nella specie non è ravvisabile un giudicato sull’an avente ad oggetto l’obbligo di mantenimento» (pag. 19).
5.4.1. La premessa di carattere generale trae origine dal richiamo a Cass., sez. II, ord. 22 novembre 2024, n. 30129 in tema di sanzioni amministrative e di buona visibilità dell’autovelox. Tale decisione, a sua volta, nel paragrafo 3 rimanda al principio di diritto enunciato da Cass., sez. III, ord. 13 aprile 2018, n. 9202 – ritenuto da Cass. n. 30129/2024 «non […] in contraddizione con la pronuncia delle Sezioni Unite» (dalla Corte d’appello di Milano identificata, in nota, con la sentenza 17355/2009, quando invece si tratta della sentenza 27199/2017, sempre delle Sezioni unite, in tema di specificità dell’appello ex artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 134/2012) – e infine, con richiamo al caso di specie (opposizione a sanzione amministrativa), conclude con una serie di considerazioni sulla necessità o meno di proporre querela di falso per contestare quanto attestato nel verbale a proposito della buona visibilità dell’autovelox e sul riparto dell’onere della prova.
Tale specifico passaggio non viene riportato nella motivazione della sentenza qui impugnata, nella quale invece si legge (pag. 19): «L’effetto devolutivo preclude al giudice d’appello esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti non ricompresi, neanche implicitamente, nel tema esposto nei motivi d’impugnazione, mentre non impedisce che la decisione si fondi su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall’appellante, siano tuttavia in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte, costituendone necessario antecedente logico e giuridico; in appello, infatti, il giudice può riesaminare l’intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché senza coinvolgere punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di giudicato interno in assenza di contestazione, decidendo anche in base a ragioni diverse da quelle svolte nei motivi di gravame. Entra in gioco il cd “effetto devolutivo allargato” alla stregua del quale con riferimento al diritto al mantenimento, questioni o elementi della fattispecie (di fatto o di diritto), dipendenti relativi al quantum, in tanto possono essere ritenuti sussistenti in quanto sussistano i pregiudiziali, sicché la decisione positiva della questione pregiudiziale è condizione di esistenza e dunque decidibilità della questione dipendente». A pagina 20 della sentenza, la Corte d’appello si sofferma sul tema del giudicato in relazione ai rapporti di durata, richiama precedenti in materia di lavoro, locazione, diritto tributario, senza accennare al tema del giudicato rebus sic stantibus – tipico delle statuizioni adottate nelle controversie familiari e particolarmente rilevante nei giudizi di revisione, i quali, peraltro, presuppongono l’irrevocabilità del provvedimento di cui si chiede la modifica (sul mantenimento dei figli, v., fra le tante, Cass., sez. I, ord. 15 luglio 2024, n. 19388, par. 6 e ss.; Cass., sez. I, ord. 6 marzo 2023, n. 6639; Cass., sez. I, 30 giugno 2021, n. 18608) – o comunque a quello dell’adozione di provvedimenti “allo stato”, suscettibili di modifica col mutare delle circostanze di fatto (v. già Cass., sez. I, 28 gennaio 1974, n. 215; Cass., sez. I, 7 aprile 2006, n. 8221) anche nel corso del processo, e infine conclude così: «La fattispecie dedotta integra un rapporto di durata cui si attaglia la cd fattispecie del “giudicato a formazione progressiva”, quale “norma procedurale interna” che consente un adattamento dello stesso alle sopravvenienze e sulla quale, il giudicato può essere integrato e specificato nella sua portata e nei suoi effetti dal giudice. Nella specie per poter ritenere coperta dal giudicato la questione relativa all’an del mantenimento manca la “pacifica identità della situazione di fatto e quindi la permanenza delle condizioni già accertate”».
Nella stessa pagina 20 vi sono brevi riferimenti al caso concreto, su cui si tornerà, mentre le pagine 20-23 contengono, anche in nota, un’analisi di carattere generale dei presupposti per l’applicazione dell’art. 337-septies c.c., in relazione altresì all’onere di allegazione e prova e all’eventuale giudizio di revisione.
5.4.2. È qui sufficiente rilevare, come già si è osservato a proposito della posizione della seconda figlia, che anche in rapporto alla primogenita le stesse conclusioni dell’appellante – volte unicamente a ottenere una riduzione dell’importo del contributo e l’autorizzazione al versamento diretto dell’assegno mensile alla beneficiaria, oltre a una ripartizione paritaria delle spese straordinarie – riconoscevano il diritto della prima figlia, maggiorenne, ad essere mantenuta dai genitori.
5.5. Andando a ricercare le ragioni della decisione della Corte d’appello, che, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di secondo grado, ha revocato l’assegno posto a carico del padre a titolo di concorso nel mantenimento dell’una e dell’altra figlia, si rinviene quanto segue.
5.5.1. In ordine al mantenimento della seconda figlia, si afferma, volta a volta, che:
a) la domanda (sottinteso, della madre appellata) è nuova e dunque inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c. (pag. 18), e non è qualificabile come “alimentare” (pag. 19);
b) conseguentemente, «la pretesa azionata […] potrà trovare spazio in un autonomo e distinto giudizio diretto a vagliarne la fondatezza» (pag. 19);
c) la madre è priva di legittimazione ad agire al fine di chiedere il contributo paterno al mantenimento della figlia maggiorenne con lei non più convivente (pagine 22-23).
5.5.2. Quanto al mantenimento della prima figlia, sono opportune due osservazioni preliminari.
Al tempo della decisione della Corte d’appello, la ragazza, studentessa universitaria, aveva da pochi mesi compiuto i ventuno anni di età. Nel giudizio di primo grado (ordinanza presidenziale 8 ottobre 2021: «I genitori hanno concordato che le ragazze continuino ad abitare stabilmente con lei [la madre, n.d.r.] e, a breve, dovrà trovare nuovo immobile in cui risiedere con le figlie»; sentenza definitiva 9 aprile 2024: «E’ poi onerata di circa euro 37.600 annui per le spese abitative (canone locativo, oneri condominiali e riscaldamento) dell’appartamento locato in in cui abita con le due figlie»), e nello stesso atto di appello proposto dal padre (pag. 28, in parte trascritta a pagina 8, nota 1, della sentenza impugnata), la ragazza era indicata come residente con la madre, nella casa in «pieno centro» condotta in locazione da quest’ultima a partire da quando era venuta meno la disponibilità dell’originaria casa familiare (v. nella sentenza qui impugnata quanto riportato a pagina 16, a pagina 15 nota 8, a pagina 8 nota 1).
Ciò premesso, nella sentenza impugnata si afferma, volta a volta, che:
a) l’an della pretesa (sottinteso, della madre appellata) non è coperto da giudicato (pagine 19-20);
b) «in relazione alla situazione nell’attualità», ossia nel giudizio di appello e solo in questo («nella presente sede […] nel presente giudizio […]»), la madre non ha assolto l’onere di allegazione in ordine al diritto della figlia maggiorenne a (continuare a) essere mantenuta, con ciò riferendosi al profilo della fondatezza della domanda ma per la sola frazione di tempo («del rapporto», dice la Corte di merito) «successiva alla pronuncia di primo grado», come se non vi fosse continuità tra la «situazione di vita » (pagina 23, ove si afferma la carenza di legittimazione ad agire della madre) anteriore all’instaurazione del giudizio di appello e quella successiva. Nella sentenza impugnata si legge infatti che «[…] la domanda di riconoscimento di un contributo al mantenimento […] non può trovare accoglimento […] per quanto concerne […] in quanto domanda non supportata dal benché minimo principio di allegazione e quindi infondata nel merito» (pag. 18); «[…] la domanda è infondata nel merito» (pag. 19); «Con specifico riferimento alla pregressa frazione del rapporto dedotto oggetto del giudizio di primo grado vi è una statuizione incidentale da parte del primo giudice (la cui indagine è stata per lo più orientata alla verifica dei redditi dei genitori e da qui mediante il ricorso a presunzioni è giunta a quantificare il mantenimento delle figlie) in rapporto al reddito dei genitori, senza peraltro distinzione alcuna tra diritti disponibili e non, ovvero tra la posizione della figlia maggiorenne e quella della minore. In primo grado sono state prodotte le ricevute relative alla iscrizione all’Università (doc 65) scontrini di alimentari (doc. A) scontrini della farmacia (doc. C) e ricevuta di pagamento dell’abbonamento (per importi che in ogni caso non giustificherebbero gli esborsi in contestazione). Nella presente sede nulla è dedotto in relazione alla situazione nell’attualità (Cass., Sez. I, est. Reggiani, ord. 29.08.24 n. 23323) della figlia Ad avviso della Corte nel presente giudizio non vi è il benché minimo principio di allegazione che giustifichi la pretesa diretta ad ottenere importi del tenore di quelli richiesti» (pag. 20); «L’art. 337-septies, impone di verificare, in concreto, in relazione alla vasta gamma di situazioni che si possono registrare, i presupposti (le «circostanze» da valutare), indicati da altre norme, sulla esistenza del diritto ed eventualmente sul suo contenuto quantitativo. È in questo apprezzamento che ben possono dispiegarsi i principi di ragionevolezza e di autoresponsabilità nel considerare le scelte del figlio, ma anche dei genitori. Come è noto l’onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente. […]» (pagine 20-23, nelle quali vengono formulate considerazioni di carattere generale e astratto, qui non riprodotte, in tema di diritto del maggiorenne, e del “figlio adulto”, a essere mantenuto dai genitori, considerazioni peraltro non del tutto in linea con l’orientamento richiamato nel paragrafo 5.1.1.); «Nel caso in discussione le carenze sul piano probatorio con riferimento alla durata del rapporto successiva alla pronuncia di primo grado ostano al riconoscimento del contributo al mantenimento della figlia c) la madre, non avendo offerto spiegazioni sul punto, è priva di legittimazione ad agire al fine di chiedere il contributo paterno al mantenimento della figlia maggiorenne (pagine 22-23).
5.5.3. La motivazione si conclude col richiamo a «un ulteriore profilo» e con le seguenti considerazioni (pagine 22-23): «Il quadro fin qui emerso investe anche un ulteriore profilo attinente pur sempre al merito della causa. Da ultimo infatti non può sottacersi che l’appellata neppure ha spiegato su cosa fonderebbe il diritto a ricevere in prima persona il contributo in contestazione né quindi ha dimostrato la propria legittimazione ad agire in nome e per conto delle figlie maggiorenni. Infatti “La legittimazione iure proprio del genitore a richiedere l’assegno di mantenimento figlio maggiorenne ancora autosufficiente economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste quand’anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio. (Cassazione civile , sez. I , 22/11/2024 , n. 30179). Nel caso di specie nulla è dedotto circa la situazione di vita di [da intendersi, anche in rapporto alla diversa posizione della seconda figlia, come situazione abitativa in relazione all’attività svolta, n.d.r.] mentre è fatto non contestato che viva a Pertanto anche sotto detto profilo la domanda non è suscettibile di apprezzamento».
6. In definitiva, la statuizione riguardante entrambe le figlie, con effetti decorrenti dalla pubblicazione della sentenza (cfr. il diverso caso deciso da Cass., sez. I, ord. 2 aprile 2024, n. 8629), viene ancorata all’«ulteriore profilo» da ultimo evidenziato e trova la sua ratio assorbente nell’affermata (e sopravvenuta, perché non riferita alla decisione di primo grado ma rilevata ex nunc) carenza di legittimazione ad agire della madre. Le ulteriori considerazioni, riguardanti la novità o l’infondatezza delle domande, si rivelano prive di autonoma efficacia decisoria.
7. La sentenza impugnata parla di legittimazione ad agire «in nome e per conto delle figlie maggiorenni», espressione non appropriata perché presuppone un inesistente, o un ormai venuto meno, potere di rappresentanza sostanziale, ma che va inteso alla luce del costante orientamento, anche di legittimità, in effetti richiamato dalla stessa Corte d’appello laddove cita, in particolare, un passo di Cass., sez. I, ord. 22 Invero, la madre non ha resistito all’appello nella veste di rappresentante, volontaria o legale, delle figlie maggiorenni, ma ha inteso far valere, dopo la maggiore età delle figlie, una propria autonoma legittimazione.
Nel porsi l’interrogativo, a suo dire rimasto privo di una risposta e di una spiegazione da parte dell’appellata, sul perché quest’ultima avesse chiesto di «ricevere in prima persona» il contributo paterno spettante alle figlie maggiorenni, la Corte d’appello ha, implicitamente, ravvisato una dissociazione tra il soggetto che aveva proposto la domanda (la madre) e il titolare del diritto cui la domanda si riferiva (ciascuna delle due figlie), tant’è che evoca l’«agire in nome e per conto delle figlie maggiorenni». Il problema cui allude la Corte d’appello attiene al tema della legitimatio ad causam.
8. Va dunque richiamato il costante orientamento in tema di mantenimento del figlio maggiorenne di genitori non più uniti e legittimazione ad agire.
In estrema sintesi, in assenza di una autonoma richiesta da parte del figlio di genitori separati – non importa se già coniugati o meno – ormai divenuto maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, il genitore convivente col figlio, e che provvede alle esigenze di quest’ultimo anticipando i costi da ripartirsi pro quota tra i due genitori in base al principio di proporzionalità, è legittimato iure proprio ad agire nei confronti dell’altro genitore per ottenere il versamento dell’assegno dovuto a titolo di concorso nel mantenimento del figlio stesso.
La legittimazione del genitore convivente col figlio maggiorenne, fondata sulla continuità dei doveri gravanti sul genitore nel persistere della situazione di convivenza, non si sovrappone, ma concorre con la diversa legittimazione del figlio maggiore d’età, la quale, a sua volta, trova fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento (v. fra le altre Cass., sez. I, 28 giugno 1994, n. 6215 e Cass., sez. I, 16 luglio 1998, n. 6950 e le successive decisioni).
Si tratta dunque di legittimazioni autonome e concorrenti, cui corrispondono diritti autonomi e concorrenti.
Si è affermato a tal proposito che coesistono, almeno in astratto, due posizioni giuridiche distinte, entrambe meritevoli di tutela. Da un lato, quella del genitore convivente, diretta ad ottenere dall’altro l’attribuzione di un assegno di contribuzione, al fine di assolvere compiutamente i propri doveri senza dover anticipare la quota gravante sull’altro genitore. Dall’altro, quella del figlio, «avente diritto al mantenimento, ed anzi legittimato in via prioritaria ad ottenere il versamento diretto del contributo». Si tratta in entrambi i casi di situazioni soggettive comportanti la legittimazione ad agire, la quale «costituisce una condizione dell’azione diretta all’ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall’azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della stessa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza» (così, e in relazione alle disposizioni applicabili ratione temporis, Cass., sez. I, 19 marzo 2012, n. 4296, che richiama Cass., sez. II, 27 giugno 2011, n. 14177 in ordine alla distinzione tra i due profili della legittimazione ad agire e della titolarità effettiva). I problemi determinati dalla coesistenza di entrambe le legittimazioni si risolvono in base ai principi vigenti in tema di solidarietà attiva (così affermano, fra le altre, Cass., sez. VI-1, ord. 20 agosto 2020, n. 17380 e Cass., sez. I, 16 luglio 1998, n. 6950; ma v. Cass., sez. I, ord. 14 dicembre Se ad agire per ottenere il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente è il genitore con cui il figlio convive, non si pone una questione di integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio maggiorenne, poiché l’inerzia di quest’ultimo, e dunque l’omesso esercizio del diritto di agire direttamente nei confronti del genitore non convivente, rivela l’inesistenza di un conflitto con la posizione assunta dal genitore convivente (cfr. Cass., sez. VI-1, ord. 5 aprile 2022, n. 11047, Cass., sez. VI-1, ord. 20 agosto 2020, n. 17380). La legittimazione iure proprio (e non ex capite filiorum, Cass., sez. I, 27 febbraio 1990, n. 1506, Cass., sez. I, 13 ottobre 1982, n. 5271; contra, sulla ritenuta stretta correlazione tra affidamento del minore e legittimazione del genitore affidatario, destinata a cessare con la maggiore età del figlio, Cass., sez. I, 28 aprile 1980, n. 2784, isolata e ritenuta «risalente e ormai decisamente superata» già da Cass., sez. I, 26 settembre 2003, n. 14339) del genitore convivente a chiedere l’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente che non assuma una autonoma iniziativa giudiziale, permane anche se il figlio per motivi di studio si allontana dalla casa genitoriale, qualora tale casa rimanga, in concreto, un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore, pur in assenza di una coabitazione quotidiana, abituale o prevalente, provveda alle esigenze materiali del figlio, anticipando ogni esborso necessario al suo sostentamento nella diversa sede prescelta per lo studio.
In tal senso, si vedano, fra le altre e in relazione a una varietà di casi diversi, Cass., sez. I, ord. 12 gennaio 2026, n. 678; Cass., sez. I, 18 aprile 2025, n. 10234; Cass., sez. I, ord. 28 febbraio 2024, n. 5262 (sul tema della legittimazione della zia materna); Cass., sez. I, 2 agosto 2023, n. 23571; Cass., sez. I, ord. 8 luglio 2022, n. 21749; Cass., sez. I, 5 ottobre 2022, n. 28906; Cass., sez. I, ord. 15 ottobre 2021, n. 28462 (controversia tra i genitori in ordine al rimborso delle spese sostenute dal figlio studente universitario fuori sede per canone di locazione); Cass., sez. I. 31 dicembre 2020, n. 29977; Cass., sez. VI-1, ord. 20 agosto 2020, n. 17380; Cass., sez. I, 27 maggio 2005, n. 11320; Cass., sez. I, 18 febbraio 1999, n. 1353; Cass., sez. I, 16 luglio 1998, n. 6950; Cass., sez. I, 28 giugno 1994, n. 6215; Cass., sez. I, 27 febbraio 1990, n. 1506.
In relazione al giudizio di revisione, v., fra le tante, Cass., sez. I, 17 settembre 2025, n. 25535; Cass., sez. I, ord. 22 novembre 2024, n. 30179; Cass., sez. VI-1, ord. 5 aprile 2022, n. 11047; Cass., sez. I, 14 dicembre 2018, n. 32529; Cass., sez. I, 25 luglio 2013, n. 18075.
Per l’ipotesi di azione esercitata dal figlio maggiorenne nei confronti di uno solo dei genitori, v. Cass., sez. I, 8 giugno 2022, n. 18451. Quanto alla diversa questione dell’assegnazione della casa familiare, v., fra le altre, Cass., sez. V-1, ord. 17 giugno 2019, n. 16134.
9. Analizzata la motivazione nel suo insieme e alla luce del diritto vivente, poste le varie questioni nel loro ordine logico-giuridico, deve pertanto ritenersi che, nella parte sin qui esaminata, la ratio decidendi attiene alla dichiarata carenza di legittimazione ad agire della madre al fine di ottenere il contributo del padre al mantenimento delle figlie maggiorenni.
10. E’ opportuno considerare prioritariamente il quinto motivo di ricorso, col quale si deduce che erroneamente la Corte d’appello ha disconosciuto «la legittimazione» e «la titolarità» della madre a (continuare) a «percepire il contributo al mantenimento per le figlie maggiorenni non autosufficienti».
Esso va scomposto al fine di valutare separatamente le richieste della madre per il mantenimento delle due figlie.
Lo stesso va fatto con riferimento al dispositivo, formulato mediante un’unica proposizione ma che, a ben vedere, contiene due distinte statuizioni perché due sono le domande proposte: la «revoca» ex nunc dell’assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne la «revoca» ex nunc dell’assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne Il quinto motivo va in parte riqualificato alla luce del suo, composito (cfr. Cass., sez. un., 24 luglio 2013, n. 17931, par. 4.3.), contenuto sostanziale (Cass., sez. I, 7 dicembre 2025, n. 31890; Cass., sez. trib., ord. 12 gennaio 2025, n. 759; Cass., sez. VI-3, ord. 20 febbraio 2014, n. 4036), poiché la ricorrente, oltre a lamentare la violazione di norme di diritto, e in particolare di diritto processuale, deduce, in sostanza e con riferimento alla posizione della prima figlia, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.). Peraltro, come meglio si dirà, la questione relativa alla legittimazione ad agire per ottenere il contributo al mantenimento della prima figlia, va risolta in base alla prospettazione della parte.
L’esistenza e la rilevanza dei fatti posti a fondamento della domanda devono essere valutate nel merito dal giudice del rinvio.
11. La Corte d’appello ha positivamente accertato che la secondogenita, divenuta maggiorenne nel corso del giudizio di secondo grado, si era trasferita in altra città e dunque non coabitava più con la madre. A tale conclusione è giunta sulla base del «fatto non contestato che viva a Dal raffronto tra motivazione e dispositivo si ricava che l’affermata carenza di legittimazione attiva della madre è la ragione assorbente della decisione e in ogni caso così ha ragionato la Corte d’appello: altrimenti, la domanda sarebbe stata dichiarata inammissibile.
Il quinto motivo è infondato limitatamente alla censura avverso il capo relativo alla domanda della madre di ottenere il contributo paterno al mantenimento della figlia È pacifico, poiché il dato emerge dalla stessa sentenza di appello come incontestato tra le parti e non è messo in discussione dalla ricorrente, che almeno da settembre 2024 la seconda figlia aveva lasciato la casa materna e ne aveva restituito le chiavi, pretese dalla madre, per trasferirsi a vivere e studiare in un’altra città.
Una volta cessata la coabitazione, come accertato dalla Corte d’appello, la madre non aveva più titolo per chiedere al padre il versamento dell’assegno quale contributo al mantenimento della figlia maggiorenne, priva di indipendenza economica ma allontanatasi dalla casa materna. È vero che la Corte di merito ha revocato l’assegno benché il padre avesse chiesto di pagare euro 1.750 al mese versandoli direttamente a ma quest’ultima, già rinunciante all’intervento volontario dispiegato nel giudizio di appello, nessuna impugnazione ha proposto contro la sentenza di secondo grado né può dirsi pregiudicata da quella decisione. La Corte d’appello, infatti, si è limitata a statuire in ordine alla carenza di legittimazione ad agire della madre e nulla ha detto sulla fondatezza o meno della pretesa che la figlia vanta direttamente nei confronti (anche) del padre.
Non vi è controricorso del padre e dunque ci si deve limitare a respingere in parte qua il motivo in esame.
Respinto il quinto motivo in relazione alla posizione della seconda figlia, restano assorbiti i primi quattro motivi di ricorso, così come il settimo, riguardante unicamente motivi che riguardano questioni ormai precluse dalla statuizione sulla carenza di legittimazione attiva della madre.
12. A una diversa conclusione deve giungersi quanto al mantenimento della prima figlia.
12.1. La Corte d’appello non ha considerato che l’odierna ricorrente aveva chiesto al Tribunale di ricevere l’assegno mensile quale madre convivente con divenuta maggiorenne poco più di un mese dopo l’adozione dell’ordinanza presidenziale 8 ottobre 2021.
La domanda era stata accolta in primo grado.
Secondo la Corte d’appello, invece, la madre non aveva spiegato perché chiedesse di ricevere l’assegno per la figlia e ha concluso dichiarandola carente di legittimazione ad agire.
Il difetto di legitimatio ad causam, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, deve essere accertato in via preliminare rispetto al merito. La verifica in ordine alla sussistenza o meno di una condizione dell’azione, tale è la legittimazione ad agire intesa nel suo lato attivo quale coincidenza tra chi propone la domanda e colui che nel proporre la domanda si afferma titolare del diritto, correlata al principio di cui all’art. 81 c.p.c., attiene alla tutela del contraddittorio, mira a prevenire una decisione inutiliter data e dunque ha carattere prioritario rispetto all’accertamento della fondatezza della domanda nel merito. Infatti, l’accertamento del difetto di legitimatio ad causam elimina in radice ogni possibilità di prosecuzione dell’azione (Cass., sez. un., 8 marzo 2022, n. 7514). Nel caso di specie la domanda è stata proposta dalla madre, convenuta davanti al Tribunale, non solo come genitore c.d. collocatario delle due figlie inizialmente entrambe minorenni (v. l’ordinanza presidenziale), ma, nel corso del giudizio di primo grado, anche nella sua qualità di genitore convivente con la figlia divenuta nel frattempo maggiorenne e non ancora indipendente dal punto di vista economico perché all’inizio del suo percorso di studi universitari. Tale qualità è stata riconosciuta alla madre dalla sentenza definitiva del Tribunale e non risulta essere stata contestata dall’appellante.
Diverso è stato l’approccio della Corte d’appello.
Secondo il giudice di secondo grado, se, da un lato, è positivamente e in concreto provato il fatto dell’intervenuta cessazione della coabitazione della seconda figlia con la madre, dall’altro, quanto alla «situazione di vita» della prima figlia «nulla è stato dedotto», ossia nulla è stato allegato, a sostegno della propria legittimazione ad agire, dalla madre, che pure aveva chiesto di «ricevere in prima persona il contributo in contestazione». Contraddizione rispetto agli elementi acquisiti, in un caso, carente o lacunosa prospettazione (su cui poggia la legitimatio ad causam), in un altro, ma identità del risultato: l’affermato difetto di legittimazione ad agire. Il quinto motivo di ricorso denuncia, in effetti, un error procedendo (cfr. Cass., sez. I, ord. 14 dicembre 2018, n. 32529, par. 1.2, in tema di domanda di genitore di figlio maggiorenne; sul rapporto tra domanda del genitore convivente e intervento del figlio maggiorenne, v. Cass., sez. I, 19 Una volta dichiarata la carenza di legittimazione ad agire in capo alla madre, la Corte d’appello non aveva necessità alcuna di esaminare altre questioni e in particolare di dichiarare l’infondatezza nel merito della domanda della madre relativa al contributo paterno al mantenimento della figlia Ciò significa che le altre affermazioni e argomentazioni della Corte di merito, benché illustrate per prime, sono state svolte ad abundantiam. Infatti, avendo ravvisato il difetto di legittimazione ad agire dell’appellata, la Corte d’appello non avrebbe potuto accoglierne la domanda relativa al periodo successivo al compimento della maggiore età della figlia, neppure se avesse accertato – cosa che peraltro non ha fatto – il diritto della primogenita a essere mantenuta dal padre. Inoltre, la Corte d’appello, quanto al mantenimento della prima figlia, non ha pronunciato nel dispositivo il rigetto della domanda della madre per infondatezza nel merito, ma ha utilizzato la stessa formula impiegata per negare la legittimazione della madre a chiedere il contributo al mantenimento della seconda figlia.
Ciò significa che in questa sede occorre esaminare unicamente la statuizione relativa alla dichiarata carenza di legittimazione attiva.
12.2. Passando ora all’esame delle doglianze della ricorrente sul punto della legittimazione ad agire, deve concludersi per la loro fondatezza.
12.2.1. Si afferma, correttamente, nel ricorso, che la madre, in quanto titolare del diritto riconosciutole dal Tribunale di percepire iure proprio l’assegno mensile dovuto dal padre per il mantenimento delle due figlie, era per ciò solo legittimata a resistere nel giudizio di appello. Va peraltro qui rilevato che la sussistenza in concreto dei presupposti del diritto azionato, e in particolare il permanere della convivenza e dell’assunzione degli oneri di mantenimento, attiene invece alla titolarità effettiva e alla fondatezza della domanda nel merito.
Si aggiunge nel ricorso che già maggiorenne al tempo della sentenza di primo grado, non era volontariamente intervenuta nel processo di secondo grado e così aveva accettato che fosse la madre a continuare a percepire l’assegno; inoltre, il padre non l’aveva convenuta nel giudizio di secondo grado; semmai, ad avviso della ricorrente, la Corte d’appello avrebbe dovuto verificare, in prima udienza, la regolarità del contraddittorio e ordinare all’appellante di integrarlo nei confronti della prima figlia. La ricorrente afferma che la figlia ha subito i pesantissimi effetti della sentenza d’appello, poiché l’assegno mensile di euro 2.500 versato dal padre era l’unica fonte di sostentamento e l’unico mezzo per continuare gli studi quinquennali universitari. Infine, rileva che «in ogni caso, come pacifico in causa e giammai contestato: convive con la madre a in […] 4, fin dal lontano 2022, e cioè da quando la madre, non essendoci stata l’assegnazione della casa coniugale, ha preso in affitto un’altra casa (v. nota n. 4 relativa all’ordinanza 30/11/2022, docc. 31 e B di parte fascicolo di 1° grado); ha esplicitato nel processo di 1° grado che non desidera percepire direttamente l’assegno dal padre (cfr. verbale udienza 4/10/2023 e doc. 40 cit. “so che la legge mi dà la possibilità di ricevere i soldi di mio padre per il mantenimento, ma sono solo una ragazzina … non posso né voglio occuparmi di gestire somme economiche per pagare l’affitto, il riscaldamento, la luce, il telefono, fare la spesa, occuparmi della casa … preferisco che sia mia madre a occuparsi delle mie In sintesi, la ricorrente deduce che la Corte d’appello, nel negare la sua legittimazione ad agire, ha omesso di rilevare che, come agevolmente desumibile dagli atti e invero neppure contestato dall’appellante, sin dal tempo della separazione di fatto dei genitori la figlia vive con la madre, abita nella casa condotta in locazione da quest’ultima, è studentessa universitaria, non ha assunto iniziative giudiziarie nei confronti del padre per far valere il proprio diritto al mantenimento e anzi, sentita dal giudice di primo grado, insieme alla sorella, all’udienza 4 ottobre 2023, aveva espressamente chiesto che fosse la madre a percepire l’assegno dovuto dal padre.
12.2.2. Il quinto motivo è fondato con riguardo alla posizione della prima figlia e al profilo della legitimatio ad causam.
La “revoca” dell’assegno in favore della prima figlia quale conseguenza della ravvisata carenza di legittimazione ad agire della madre non è conforme ai principi sopra richiamati (v. in particolare il paragrafo 8). La Corte di merito, per un verso, ha omesso di considerare che, secondo una linea difensiva rimasta immutata, la madre aveva coltivato l’azione in primo grado, e poi resistito in appello, quale genitore convivente con la figlia maggiorenne di cui assumeva la non indipendenza economica e, per un altro verso, non ha positivamente accertato il venir meno (neppure allegato dall’appellante) della coabitazione della primogenita con la madre. Coabitazione che invece era stata ampiamente documentata in primo grado e posta a base della sentenza definitiva del Tribunale, non raggiunta sul punto da specifici rilievi critici del giudice d’appello.
Il permanere della coabitazione tra la madre e la prima figlia nemmeno era stato contestato dall’appellante, il quale, piuttosto, aveva dedotto il trasferimento di residenza della seconda figlia, così sollevando, unicamente rispetto alla posizione di quest’ultima, una specifica eccezione a fronte della pretesa della madre.
Il giudice d’appello ha altresì omesso di considerare che la prima figlia non aveva mai chiesto al padre il versamento diretto dell’assegno e anzi, sentita dal giudice in primo grado, aveva espressamente affermato di preferire che fosse la madre a riceverlo e a occuparsi delle sue necessità materiali. Nessun conflitto, dunque, poteva ipotizzarsi tra la madre e la prima figlia (v. sul punto il par. 6 di Cass., sez. I, 19 marzo 2012, n. 4296). Anche sotto questo profilo non risultano emerse circostanze nuove nel giudizio di appello e in ogni caso la Corte di merito non ne ha fatto cenno alcuno.
D’altronde, solo la seconda figlia, divenuta maggiorenne, era intervenuta nel giudizio di secondo grado per chiedere il versamento diretto, sia pur rinunciando all’intervento all’ultima udienza.
La Corte, nonostante avesse rilevato in sentenza che, a quanto emergeva dalla documentazione prodotta, frequentava una università privata la cui sede è posta nella stessa città di residenza della madre e della figlia e senza neppure chiedersi, o chiedere alle parti, dove in concreto abitasse si è limitata ad affermare che l’appellata non «ha spiegato su cosa fonderebbe il diritto a ricevere in prima persona il contributo contestazione», quando invece presupposti della legittimazione della madre a chiedere il contributo per la prima figlia, come agevolmente desumibile dagli atti, erano già stati allegati dalla signora nel giudizio di primo grado, erano stati accertati dal Tribunale, non erano stati contestati dal signor Nessun’altra spiegazione era dovuta dall’appellata, neppure interpellata sul punto dalla Corte di merito.
12.3. L’accoglimento del quinto motivo di ricorso riguarda lo specifico, e assorbente, profilo della legittimazione ad agire, intesa quale legitimatio ad causam, della madre per ottenere il contributo al mantenimento della prima figlia, e comporta la cassazione con rinvio alla Corte di merito per un nuovo esame delle questioni di merito assorbite. Questione differente, e logicamente successiva, è, in particolare, quella concernente la fondatezza della domanda nel merito, già accertata dal Tribunale ma contestata nel quantum dal padre appellante. Su di essa non v’è ragione di pronunciarsi in questa sede.
Sulla distinzione legittimazione agire, fondata sulla prospettazione di parte, e titolarità del diritto controverso, che attiene al merito, si veda, da ultimo e in relazione a una controversia tra genitori ma di una figlia minore affidata ai servizi sociali, Cass., sez. I, 18 aprile 2025, n. 10234, che richiama Cass., sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951. Ciò premesso, limitatamente alla censura avverso il capo concernente la domanda relativa al contributo paterno chiesto dalla madre a titolo di concorso nel mantenimento della figlia il quinto motivo di ricorso va accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione per un nuovo esame.
Restano assorbiti gli altri motivi, dal primo al quarto e il sesto (il settimo motivo attiene esclusivamente alla posizione della seconda figlia), riguardanti argomenti ad abundantiam e profili strettamente dipendenti dall’esito della questione della legittimazione ad agire, intesa quale legitimatio ad causam, della madre in relazione alla posizione della prima figlia. Le questioni di merito oggetto dei motivi dichiarati assorbiti, riguardanti la sussistenza in concreto dei presupposti del diritto fatto valere, rimangono impregiudicate e vanno riproposte all’esame del giudice del rinvio (Cass., sez. I, ord. 20 dicembre 2022, n. 37270; Cass., sez. II, 30 novembre 2017, n. 28751; Cass., sez. III, 11 dicembre 1990, n. 11767). Solo una volta accertati i fatti posti a fondamento della domanda della madre, alla luce del richiamato orientamento di legittimità, il giudice di merito si interrogherà in ordine alla fondatezza o meno della pretesa nell’an e nel quantum, questione attinente al merito, ulteriore e successiva rispetto a quella su cui si è incentrata, in parte qua, la decisione della Corte d’appello.
13. Con l’ ottavo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., «vizio di ultrapetizione per violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. […] per aver la Corte d’appello revocato la declaratoria di addebito della separazione al marito appellante, pur in difetto di domanda».
13.1. Secondo la ricorrente, l’appellante aveva limitato il thema decidendum all’accertamento della responsabilità della crisi coniugale in capo alla moglie, senza impugnare la statuizione che aveva addebitato a lui la separazione. Inoltre, l’eventuale domanda di addebito alla moglie «non» avrebbe comportato automaticamente una «tacita domanda di esonero» dall’addebito a proprio carico, essendo possibile l’addebito reciproco.
13.2. Il motivo è inammissibile per carenza di specificità e autosufficienza.
La ricorrente si limita a richiamare alcune righe di una pagina dell’atto di appello, nel punto in cui sono trascritte le conclusioni («Accertare e dichiarare che la separazione personale dei coniugi […] è avvenuto per fatto addebitabile a »), senza riportare le premesse a tali conclusioni e neppure, nella loro interezza, le deduzioni, le argomentazioni e le richieste sul tema dell’addebito, e così senza individuare, all’interno di un ben più ampio e articolato ricorso in appello, l’oggetto della critica svolta con l’impugnazione (v. invece le osservazioni del controricorrente, che nelle pagine 4-5 e 25 e seguenti del controricorso, richiama i vari passi significativi dell’atto di appello).
La ricorrente ha omesso di produrre, col ricorso per cassazione, l’atto di appello nella sua versione integrale (artt. 366, comma 1, n. 6 e 369, comma 2, n. 4, l’atto di appello della controparte), o quantomeno nella parte argomentativa a sostegno del motivo di impugnazione relativo all’addebito, al fine di consentire alla Corte di valutare – nel rispetto del principio di autosufficienza – l’eventuale sussistenza del dedotto vizio di extrapetizione (Cass., sez. 1, 2 febbraio 2017, n. 2771; Cass., sez. V, 23 gennaio 2004, La ricorrente neppure si confronta con quanto riportato in epigrafe nella sentenza impugnata laddove sono trascritte non solo le conclusioni dell’appellante ma anche le relative premesse, da cui si evince, con chiarezza, che la critica dell’appellante, in fatto e in diritto, si rivolgeva senza dubbio nei confronti della pronuncia dell’addebito a suo carico (“Modifiche che vengono richieste alla pronuncia impugnata. In ragione di tutte le considerazioni precedentemente svolte, si chiede la modifica delle parti della sentenza specificatamente impugnate ed indicate nei paragrafi che precedono, evidenziando nuovamente come la diversa e corretta ricostruzione del fatto nonché la corretta applicazione della normativa idonea a regolamentare la fattispecie in esame debbano portare ad una diversa e qui richiesta pronuncia che affermi: – La non addebitabilità della separazione al in quanto è stato allegato e provato non solo che al tempo dell’uscita di casa la relazione extraconiugale non esistesse ma vieppiù è stata data prova per tabulas dell’esistenza della crisi ben prima dell’uscita di casa con il messaggio risalente al marzo 2020; […]»).
14. Col nono motivo si deduce «inosservanza dei principi dell’onere della prova e della non contestazione per violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) e 115 c.p.c. (art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.), per aver la corte d’appello – violando ed erroneamente interpretando i principi normativi che regolano l’onere della prova – illegittimamente ritenuto non provate le circostanze comportanti la declaratoria di addebito della separazione al marito, dichiarata in primo grado».
14.1. Secondo la ricorrente la sentenza è errata perché la relazione extraconiugale del marito era stata provata per tabulas (una relazione investigativa) mentre il marito non aveva provato che «in costanza dell’allontanamento da casa il 23/25 novembre 2020 […] la convivenza fosse intollerabile».
14.2. Il nono motivo è inammissibile poiché sollecita una rivalutazione dei fatti storici già compiuta dal giudice di merito e preclusa al giudice di legittimità, coglie ratio decidendi, incentrata sull’omessa dimostrazione, ad opera della moglie che ne era onerata quale richiedente l’addebito (v., fra le tante, Cass., sez. I, ord. 20 dicembre 2021, n. 40795; Cass., sez. I, ord. 5 agosto 2020, n. 16691; Cass., sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840), dell’efficacia causale della (contestata dall’appellante) violazione del dovere di fedeltà da parte del marito (oltretutto accertata quando la coabitazione tra i coniugi era di fatto già cessata da circa tre mesi: il 25 novembre 2020 il marito aveva abbandonato la casa familiare) rispetto alla sopravvenuta intollerabilità della convivenza, che ad avviso della Corte d’appello risaliva ad epoca antecedente e almeno a marzo 2020 ed era dovuta all’allontanamento della moglie, impegnata in varie attività, dal marito.
15. Infine, il decimo motivo lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti […] per aver la corte d’appello proceduto alla ricostruzione della redditività dell’odierna ricorrente, omettendo l’esame di un fatto decisivo (circostanza che la maggior parte del reddito proviene dall’assegno di mantenimento versato dal coniuge obbligato), con conseguente notevole riduzione del contributo al suo mantenimento».
15.1. La ricorrente, con puntuale e specifica indicazione dei documenti rilevanti e in particolare di quelli prodotti in secondo grado da cui si ricavano i relativi importi (reddito complessivo lordo per anno di imposta: euro 24.629 nel 2021, di cui euro 7.500,00 da assegni di mantenimento, percepiti da ottobre 2021; euro 37.118 nel 2022, di cui euro 29.288 da assegni di mantenimento; euro 33.737,00 nel 2023, di cui euro 23.508 da assegni di mantenimento), deduce che la Corte d’appello, nell’esaminare le dichiarazioni dei redditi delle parti e nel valutare la capacità lavorativa specifica dell’appellata, non ha considerato che, come emerge dalle dichiarazioni fiscali, quadro RC (assegno di mantenimento) e quadro RE (compensi da attività professionali), i redditi percepiti dalla moglie dopo l’inizio della causa di separazione (menzionati nella sentenza impugnata solo nella nota 8, contenente un mero stralcio della sentenza del Tribunale privo di analisi critica del giudice di appello, e nella nota 10, nella quale viene riprodotta, senza commento alcuno, una tabella) solo per una parte (circa il 25%) sono redditi di lavoro, conseguiti nell’esercizio della professione di architetto, mentre per la restante parte (circa il 75%) derivano dagli assegni di mantenimento versati dal marito in forza dei provvedimenti, prima provvisori (ordinanza presidenziale 8 ottobre 2021) e poi definitivi, adottati nel giudizio di separazione dal Tribunale. Afferma che così facendo la Corte d’appello è incorsa in un’applicazione distorta del principio di autoresponsabilità e ha disatteso, da un lato, la sperequazione tra capacità economiche dei coniugi, mentre il Tribunale aveva comparato l’«elevatissima […] capacità patrimoniale» del marito a quella «modesta» della moglie, la quale sostiene costi abitativi, a suo dire di almeno 3.450 euro al mese (il controricorrente contesta tale dato e parla di euro 2.650), e, dall’altro, le difficoltà della moglie nel reinserirsi del mondo dal lavoro dopo il trasferimento da fatto per agevolare la carriera del marito.
15.2. Il decimo motivo è fondato per quanto di ragione.
Con sentenza pubblicata il 9 aprile 2024 il Tribunale aveva stabilito, confermando l’ordinanza presidenziale, un assegno mensile in favore della moglie di euro 2.500 oltre rivalutazione ISTAT da ottobre 2022. La Corte d’appello, senza muovere rilievi critici nei confronti della decisione di primo grado, ha ridotto l’assegno a euro 800 al mese con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di secondo grado, avvenuta il 10 febbraio 2025.
A tale conclusione il giudice d’appello è pervenuto sulla base di una motivazione assertiva, priva di riferimenti espliciti al caso concreto e di chiarimenti sui redditi percepiti nei vari anni di imposta, non coincidenti con l’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi. Dopo il richiamo a generali principi in tema di determinazione dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge separato, la Corte d’appello ha così affermato: «Nella specie la appellata dispone di capacità lavorativa specifica che le ha consentito con effetti che permangono nell’attualità che le hanno consentito di acquisire una propria indipendenza economica. Pertanto le considerazioni sopra esposte [quelle di carattere generale, n.d.r.] inducono a ritenere contrastante con il principio di autoresponsabilità la previsione di un assegno nella misura sin qui goduta. In parziale accoglimento dell’appello sul punto si provvede come da dispositivo».
Se con tale motivazione la Corte d’appello ha inteso fare implicito riferimento alla nota 8 (che riporta anche il reddito complessivo lordo percepito dalle parti negli anni di imposta 2018-2022) o alla nota 10 o a entrambe in comparazione, è in ogni caso evidente che essa non ha verificato, analizzando criticamente i documenti prodotti anche in relazione alle variazioni di anno in anno, se e in quale misura i redditi professionali percepiti dall’appellata, prima e dopo la separazione, denotassero l’acquisizione di una indipendenza economica e quanta parte del reddito percepito derivasse dagli assegni versati dal coniuge.
Ne consegue anche in relazione a tale motivo la cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione per un nuovo esame e la regolamentazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità. della presente ordinanza, va omessa l’indicazione delle generalità e di tutti gli altri dati identificativi, diretti e indiretti, delle parti e delle figlie ivi riportati, così come dei luoghi e degli uffici giudicanti menzionati anche nell’intestazione, dati tutti appositamente sottolineati.
P.Q.M.
Accoglie il quinto motivo di ricorso, per le ragioni di cui in motivazione e dunque limitatamente alla censura del capo concernente la domanda relativa al contributo paterno al mantenimento della prima figlia. Dichiara assorbiti, nei termini di cui in motivazione, il primo, il secondo, il terzo, il quarto motivo di ricorso, nella parte concernente la domanda della madre relativa al contributo paterno al mantenimento della prima figlia, nonché il sesto motivo.
Rigetta il quinto motivo di ricorso, per le ragioni di cui in motivazione, limitatamente alla censura del capo concernente la domanda relativa al contributo paterno al mantenimento della seconda figlia.
Dichiara assorbiti, nei termini di cui in motivazione, il primo, il secondo, il terzo, il quarto motivo di ricorso, nella parte concernente la domanda della madre relativa al contributo paterno al mantenimento della seconda figlia, nonché il settimo motivo.
Dichiara inammissibili l’ottavo e il nono motivo di ricorso. Accoglie il decimo motivo di ricorso.
In relazione ai motivi accolti, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di legittimità. della presente ordinanza, sia omessa l’indicazione delle generalità e di tutti gli altri dati identificativi, diretti e indiretti, delle parti e delle figlie ivi riportati, così come dei luoghi e degli uffici giudicanti menzionati anche nell’intestazione, dati tutti appositamente sottolineati.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 marzo 2026.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 147 c.c. – Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle…
- Art. 148 c.c. – I coniugi devono adempiere l'obbligo di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis
- Art. 155-quinquies c.c. – Articolo abrogato dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154
- Art. 315 c.c. – Stato giuridico della filiazione
- Art. 315-bis c.c. – Diritti e doveri del figlio
- Art. 337 c.c. – Vigilanza del giudice tutelare
- Art. 337-septies c.c. – Disposizioni in favore dei figli maggiorenni
- Art. 337-ter c.c. – Provvedimenti riguardo ai figli
- Art. 433 c.c. – Persone obbligate
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 2909 c.c. – Cosa giudicata
- Art. 81 c.p.c. – Sostituzione processuale
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 336 c.p.c. – Effetti della riforma o della cassazione
- Art. 342 c.p.c. – Forma dell'appello
- Art. 345 c.p.c. – Domande ed eccezioni nuove
- Art. 346 c.p.c. – Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 434 c.p.c. – Deposito del ricorso in appello
- Art. 473-bis c.p.c. – Ambito di applicazione. Mutamento del rito. 178