Cass. civ. Sez. III n. 26430 del 07.10.2026
Testo integrale del provvedimento
Corte di cassazione, Sez. III civile, ordinanza n. 26430/2026, depositata il 07/10/2026 (R.G. 10362/2024). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Oggetto:
RESPONSABILITÀ
PROFESSIONISTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10362/2024 R.G. proposto da: rappresentato e difeso dall’avvocato con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrentecontro quale successore nella titolarità del contratto assicurativo già facente capo agli persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato unitamente all’avvocato con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrentenonché contro -intimatoavverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 233/2024, depositata il 5 febbraio 2024 e notificata il 20 febbraio 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/07/2026 dal Consigliere Marilena Gorgoni.
FATTI DI CAUSA
Il sig. in proprio e nella qualità di socio di maggioranza e legale rappresentante di più società operanti nel settore alberghiero, e segnatamente della s.r.l., della s.r.l., della s.r.l. e dell’Azienda , conveniva dinanzi al Tribunale di Siena, sez. distaccata di Poggibonsi, chiedendone la condanna al risarcimento dei pregiudizi quantificati in complessivi euro 23.000.000,00 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, esponendo che il convenuto, nello svolgimento della sua attività di notaio, mediante atti pubblici e ulteriori condotte commissive ed omissive, aveva favorito l’azione del gruppo volta ad estrometterlo illecitamente dalla gestione delle predette società.
Costituendosi, il convenuto eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell’attore nonché l’infondatezza della domanda per insussistenza di atti lesivi, di danni diretti e di nesso causale, chiedendo comunque di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice ai fini della manleva. Gli deducevano l’inoperatività della copertura, attesa la condotta dolosa dell’assicurato, e, in via subordinata, l’applicazione del limite di massimale e della franchigia contrattuale. All’esito dell’istruttoria, il tribunale, con sentenza n. 1243/2018, rigettava la domanda dell’attore, condannandolo al pagamento delle spese in favore del convenuto e degli Avverso tale decisione il proponeva appello, ribadendo la responsabilità professionale del notaio e la correlativa richiesta risarcitoria, in via principale, anche per i danni riferiti alle società e, in subordine, limitatamente ai danni personali; il e gli resistevano.
Con sentenza n. 233/2024, la Corte d’Appello di Firenze ha dichiarato inammissibile il primo motivo di gravame, ritenendo non censurato il capo della decisione relativo alla carenza di legittimazione attiva dell’attore per i danni riflessi, cioè quelli subiti dalle società di cui il era socio e amministratore, e ha reputato parzialmente fondato il secondo motivo relativo al risarcimento dei danni attinenti alla sfera personale, avendo accertato che il aveva agito con dolo e nella «consapevolezza di cosa stesse accadendo a mezzo dei suoi servigi in favore di malavitosi»; segnatamente, ha escluso che vi fosse la prova del danno patrimoniale e della sofferenza psichica di natura patologica, ma ha riconosciuto la risarcibilità, in via equitativa, del danno morale soggettivo e del danno all’immagine. Per l’effetto, ha condannato il al pagamento in favore del della somma complessiva di euro 36.900,00 (euro 20.000,00 per danno morale soggettivo ed euro 12.000,00 per danno all’immagine, al netto degli interessi compensativi), atteso che il provvedimento della CO.RE.DI (Commissione Regionale di Disciplina per la Toscana) del 14 luglio 2011 aveva inflitto al la sospensione per un anno e i media avevano dato notizia dell’arresto dei membri del gruppo per i danni arrecati ad alcune aziende del nord est tra cui quelle guidate dal ha respinto la domanda di manleva, data la natura dolosa della condotta dell’assicurato; ha regolato le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza.
Avverso detta sentenza il ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi, corredati da memoria, cui ha resistito con controricorso quale successore nella titolarità del contratto assicurativo già facente capo agli Nessuna attività difensiva è stata svolta in questa sede dal La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 115, 116, 342 c.p.c. nonché degli artt. 24 e 111 Cost., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 c.p.c., deducendo la lesione del principio dispositivo e la nullità della sentenza per avere la corte territoriale ritenuto provato il danno non patrimoniale asseritamente subito dal in difetto di allegazione e di prova e attraverso un iter motivazionale solo apparente.
Le argomentazioni a sostegno del motivo sono precedute da una lunga digressione (pagg. 8-21) sull’iter motivazionale della sentenza impugnata, nella parte in cui la corte d’appello ha affermato la sua responsabilità, che il ricorrente censura, perché lo ritiene fondato su una sequenza di enunciazioni prive di adeguato supporto probatorio, incentrate su mere congetture, su sospetti non corroborati da elementi oggettivi e su un utilizzo selettivo e distorto delle risultanze istruttorie perché caratterizzato da un sistematico travisamento dei fatti accertati in sede penale e da una lettura parziale e unilaterale delle deposizioni testimoniali; poi il ricorrente concentra i suoi sforzi confutativi sulla statuizione di accoglimento anche se parziale del motivo d’appello contrassegnato dalla lettera B muovendo dal fatto che la stessa corte distrettuale ha qualificato come contenente «pagine di estratti quasi incomprensibili (spezzoni di frasi non di senso compiuto) della pronuncia disciplinare della CO.RE.DI.» oltre ad «accenni alla sentenza di conferma della condanna disciplinare al notaio» nonché infine «una ricostruzione sommaria dei fatti e dei comportamenti illeciti del notaio convenuto» (pag. 8); a tal fine si duole che il giudice a quo, anziché dichiararlo inammissibile, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., perché privo sia di una puntuale critica alla decisione di primo grado nella parte in cui aveva rigettato la domanda risarcitoria facendo applicazione del criterio della ragione più liquida per difetto assoluto di prova del danno diretto, sia di qualsivoglia individuazione delle prove asseritamente trascurate e/o delle ragioni dell’erroneità della valutazione probatoria compiuta dal giudice di prime cure, si sarebbe sostituito alla parte nell’individuazione degli elementi di fatto e di prova idonei a fondare la domanda. In aggiunta, si duole che, disattendendo il principio dispositivo, la corte d’appello abbia proceduto a ricercare autonomamente nel materiale istruttorio elementi allegati comunque valorizzati dall’appellante, fino a giustificare il riconoscimento del danno all’immagine su un passaggio del provvedimento disciplinare della CO.RE.DI., mai evocato in tali termini dall’appellante né dalle altre parti, e quindi in violazione dell’art. 115 c.p.c.
L’ulteriore profilo di censura investe l’idoneità del suddetto documento a dimostrare il pregiudizio all’immagine: da esso non sarebbero evincibili né il tenore delle notizie giornalistiche richiamate né che le stesse facessero il nome del o che consentissero comunque di identificarlo, di talché il ricorrente si duole avere la corte territoriale indebitamente “creato” una prova documentale inesistente, ponendo a fondamento della decisione circostanze non risultanti dagli atti e non dedotte dalle parti, così violando il principio dispositivo e il diritto di difesa, avendolo privato del diritto di contraddire in ordine a una prova mai introdotta.
Attinta da censura è anche la liquidazione del danno morale soggettivo, riconosciuta sulla base del richiamo alla lesione del diritto «alla libera impresa previsto dall’art.
Cost. rispetto un’attività amministrazione cinque aziende alberghiere» liquidato equitativamente mediante l’utilizzo di massime di esperienza. A tale scopo si duole essersi dal giudice a quo utilizzato impropriamente, per supplire alle carenze dell’appellante, l’art. 41 Cost. qualificando l’attività di impresa come diritto fondamentale della persona, senza neppure considerare né che essa era svolta dalle società e non dal né che detta lesione non era mai stata allegata; lamenta inoltre che il ricorso alla prova presuntiva sia stato operato in assenza del necessario onere assertorio e probatorio e imputa al giudice a quo di avere omesso di considerare elementi decisivi, quali il rapido reintegro dell’attore nelle cariche gestorie e lo stato di dissesto delle società.
Il motivo è infondato.
Il principio di specificità dei motivi di appello non richiede particolari rigori formali, essendo sufficiente che l’impugnazione contenga, anche in forma sommaria, l’indicazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della richiesta di riforma, sì da rendere percepibile il contenuto della critica alla decisione impugnata (Cass., 25 gennaio 2023, n. 2320). In tale prospettiva, il motivo d’impugnazione si sostanzia nella critica alla decisione gravata e deve confrontarsi con la motivazione posta a fondamento della stessa, ma la relativa inidoneità rileva soltanto ove tale confronto manchi del tutto, risolvendosi in un “non motivo” (Cass., 12 D’altro canto, l’effetto devolutivo dell’appello entro i limiti dei motivi preclude al giudice di pronunciarsi su questioni estranee al thema decidendum, ma non impedisce che la decisione si fondi su ragioni che, pur non specificamente articolate, si pongano in rapporto di diretta connessione con quelle dedotte, costituendone il necessario antecedente logico e giuridico, potendo il giudice del gravame riesaminare l’intera vicenda e decidere anche sulla base di argomentazioni eventualmente anche diverse da quelle prospettate (Cass., 13 aprile 2018, n. 9202; Cass., 22 novembre 2024, n. 30129). Ne deriva che il limite del tantum devolutum quantum appellatum rileva solo ove vengano coinvolti capi autonomi non impugnati o punti coperti da giudicato interno (Cass., 3 A tale stregua, la denunciata violazione dell’art. 342 c.p.c. non può essere desunta dal solo rilievo della scarsa chiarezza espositiva del motivo di appello, atteso che la valutazione sulla intelligibilità del motivo non coincide con quella sulla sua specificità, la quale va apprezzata in relazione alla idoneità a censurare la ratio decidendi.
Nel caso di specie, dalla stessa prospettazione del ricorrente si evince che l’atto di appello, pur connotato da tecnica redazionale frammentaria e in larga parte riproduttiva delle difese già svolte, conteneva comunque una contestazione della decisione di primo grado nella parte in cui era stata esclusa la prova del danno, così da devolvere alla corte territoriale il relativo tema, con conseguente insussistenza della dedotta violazione dell’art. 342 c.p.c.
Non ricorrono neppure la violazione dell’art. 115 c.p.c. e del diritto di difesa. Va infatti ribadito che la violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile soltanto ove il giudice ponga a fondamento della decisione prove inesistenti, ossia riferite a fonti mai dedotte in giudizio ovvero costituite dall’elaborazione di contenuti informativi non in alcun modo riconducibili alle risultanze processuali, ovvero nei casi di travisamento radicale della prova nei limitati termini di cui detto vizio può essere denunciato dopo la pronuncia n. 5792 del 5 marzo 2024 delle Sezioni unite.
Resta invece estranea al sindacato di legittimità la valutazione dell’idoneità dimostrativa delle prove e la scelta, tra i diversi significati da esse ricavabili, di quello ritenuto più convincente dal giudice di merito, trattandosi di apprezzamento riservato a quest’ultimo (Cass., 3 maggio Nel caso di specie, il provvedimento disciplinare richiamato dalla corte territoriale risulta pacificamente acquisito agli atti del giudizio, essendo stato prodotto in giudizio dalla parte attrice – come riconosce lo stesso ricorrente (v. ricorso, p. 7, ove è indicato come doc. 2 del fascicolo attoreo) – sicché non può ritenersi essere stata utilizzata dal giudice a quo una prova inesistente; né il ricorrente deduce l’assoluta incompatibilità logica, nei termini delineati da Cass., Sez. Un., 5 marzo 2024, n. 5792, tra il contenuto del documento e quello valorizzato dalla sentenza, limitandosi, invero, a prospettarne una diversa lettura.
Del resto, una volta dedotto il danno alla persona quale conseguenza della complessiva vicenda fattuale, il giudice era legittimato a utilizzare, ai fini della relativa dimostrazione, tutti gli elementi del materiale istruttorio ritualmente acquisito, non essendo vincolato alla selezione probatoria operata dalla parte danneggiata, atteso che il documento prodotto era entrato stabilmente nel patrimonio probatorio del processo e poteva essere liberamente utilizzato nei limiti della domanda (Cass., 16 maggio Tantomeno è configurabile una violazione del diritto di difesa ai sensi dell’art. 101, secondo comma, c.p.c., non risultando che la decisione sia stata fondata su una questione nuova sottratta al contraddittorio, essendosi la corte territoriale limitata a valorizzare un elemento istruttorio già posto a fondamento della domanda.
2. Con il secondo motivo il ricorrente prospetta la «violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2043, 2059, 2371, 1° co. e 2479-bis, 4° co., c.c., dell’art. 185 c.p., degli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.) – nullità della sentenza (art. 360, 1° co., n. 4 c.p.c.)», per avere il giudice a quo ritenuto sussistente la sua responsabilità senza fornire alcuna dimostrazione né dell’illecito né del nesso causale, muovendo da una qualificazione già erronea del rapporto, prospettato alternativamente in termini contrattuali ed extracontrattuali, nonostante l’assenza di qualsiasi vincolo diretto con il atteso che tutti gli incarichi gli erano stati conferiti dalle società e non dal Si duole quindi che la corte territoriale gli abbia attribuito una responsabilità aquiliana sul presupposto implicito della sussistenza di un fatto di reato – in assenza del quale non sarebbe stato, a suo dire, possibile riconoscere al il danno morale – giungendo a ritenerlo partecipe del disegno criminoso del gruppo sulla base di mere illazioni e sospetti, in contrasto con l’esito del giudizio penale che aveva escluso in modo definitivo qualsiasi condotta illecita a suo carico, limitando l’imputazione ad un’ipotesi di falso poi esclusa con formula piena. L’assunto è che il giudice a quo, ignorando il contenuto degli obblighi professionali del notaio, ricondotti a modelli estranei alla funzione di segretario verbalizzante, con conseguente sovrapposizione di parametri non pertinenti, abbia proceduto ad una lettura parziale delle risultanze istruttorie, trascurando di considerare quelle dalle quali emergeva la regolarità dello svolgimento delle assemblee e la correttezza del suo operato, nonché delle risultanze del processo penale.
Altro errore della corte d’appello sarebbe quello di aver ritenuto sussistente il danno e il relativo nesso eziologico senza confrontarsi con il quadro fattuale emergente dagli atti, caratterizzato dal grave stato di dissesto delle società amministrate dal e dalla successione di operazioni successivamente poste in essere da altri soggetti, riconducibili al gruppo che avevano inciso in modo determinante sul patrimonio sociale, così da interrompere qualsiasi collegamento diretto tra la sua condotta e le conseguenze pregiudizievoli lamentate. Si duole, in particolare, non essere stato considerato che l’origine della vicenda avrebbe dovuto essere individuata nell’iniziativa dello stesso entrare in contatto con il gruppo e, sul piano causale, nelle operazioni negoziali successive, tutte intervenute ad opera di altri notai. Il motivo è complessivamente infondato.
Malgrado la formale evocazione di vizi di violazione di legge, la censura si risolve, nella sua sostanza, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della vicenda fattuale rispetto a quella operata dal giudice di merito, e, dunque, in una critica che investe direttamente l’accertamento del fatto.
Invero, secondo il costante insegnamento di questa Corte, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta mediante le risultanze di causa è estranea al vizio di violazione o falsa applicazione di legge e inerisce alla tipica attività valutativa riservata al giudice del merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass., 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass., 11 gennaio 2016, n. 195; Cass., 13 ottobre 2017, n. 24155), sicché non è consentito alla parte dolersi in cassazione del fatto che il giudice di merito abbia privilegiato una delle possibili letture del materiale istruttorio, ove la motivazione sia logicamente compatibile con le risultanze processuali e si collochi entro i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.
La corte d’appello ha preso le mosse dall’esito del procedimento penale, nel quale la posizione del ricorrente era stata definita con assoluzione limitata ai reati di falso, sul rilievo che le attestazioni contenute negli atti non ricadevano nella sua responsabilità, né gli era stato contestato il concorso nell’attività criminosa del gruppo.
Ciò nondimeno, la corte d’appello ha reputato tale esito non decisivo ai fini della responsabilità civile e ha sviluppato una autonoma ricostruzione del fatto, fondata su una pluralità di indici convergenti, ritenuti incompatibili con una posizione di mera neutralità del professionista ricorrente. In particolare, ha valorizzato la reiterazione sistematica degli incarichi provenienti dal medesimo gruppo imprenditoriale, operante in contesti territoriali lontani dallo studio notarile e caratterizzato da modalità operative anomale e seriali: dimissioni degli amministratori, sostituzione con prestanome, trasferimenti fittizi di sede, cessione o affitto dei rami d’azienda a soggetti riconducibili al gruppo. Ha ritenuto non plausibile una spiegazione “fisiologica” della scelta del ricorrente, evidenziando che il ricorso reiterato ad un professionista privo di specifica specializzazione e operante in un piccolo centro non trovasse altra giustificazione se non nella disponibilità a conferire veste formale a operazioni illecite. Il nucleo della ricostruzione è stato quindi concentrato sugli episodi del giugno 2009, riguardanti le società gestite dal in cui si collocava la stipula, nello stesso giorno, di una serie di atti, tra loro in qualche modo collegati: dimissioni dell’imprenditore da amministratore, nomina di un prestanome, trasferimenti di sede in località eterogenee, costituzione di un GEIE con società estera riconducibile al gruppo e attribuzione della gestione a soggetti ad esso collegati, nonché il conferimento di procura per la cessione delle partecipazioni. A pochi giorni di distanza era seguito l’affitto dei rami d’azienda a società riconducibili agli stessi soggetti, con conseguente svuotamento delle risorse societarie. Sul piano soggettivo, sono stati valorizzati ulteriori elementi, quali le dichiarazioni rese dallo stesso professionista in sede disciplinare circa le ragioni degli incarichi e la protrazione dei rapporti anche dopo la conoscenza delle anomalie delle operazioni, il ritardo nella denuncia degli illeciti e l’assenza di qualsiasi iniziativa volta a interrompere o segnalare le condotte sospette, il comportamento tenuto nel rapporto diretto con il il quale si era trovato a sottoscrivere atti già predisposti senza preventiva illustrazione, in un contesto caratterizzato da asimmetria informativa.
In forza di tali elementi, la corte d’appello ha ritenuto che il ricorrente avesse consapevolmente prestato la propria attività in favore delle operazioni del gruppo in violazione dei doveri inerenti alla funzione notarile, segnatamente sotto il profilo dell’imparzialità e dell’obbligo di accertamento effettivo della volontà delle parti, nonché del dovere di prevenire attività illecite.
Detta conclusione è stata ulteriormente corroborata dalla ricostruzione dello stato soggettivo del ritenuto connotato da pressione e condizionamento, nonostante l’assenza di un definitivo accertamento penale sull’estorsione, valorizzando comunque le dichiarazioni della vittima e le circostanze sintomatiche della coartazione, di talchè il giudice a quo ha concluso che la condotta del ricorrente era all’origine dell’estromissione dell’imprenditore dalla gestione delle proprie società e della correlata lesione della sfera personale, suscettibile di ristoro mediante valutazione equitativa.
Un tanto considerato, la censura non prospetta un vizio della motivazione riconducibile all’art. 132, n. 4, c.p.c., giacché non individua alcuna anomalia intrinseca del tessuto argomentativo della sentenza, ma pretende di inferire il preteso difetto motivazionale dal confronto tra le argomentazioni della decisione impugnata e una diversa lettura delle risultanze del procedimento penale, del provvedimento disciplinare, della sequenza degli atti notarili e più in generale del materiale istruttorio, così sollecitando un riesame del merito non consentito in sede di legittimità (Cass., Sez. Un. 7 aprile 2014, n. 8053).
3. Con il terzo motivo parte ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1900 e 1917 c.c., in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., nonché della nullità della sentenza, ai sensi dell’art. La tesi è che la ricorrenza di un suo comportamento doloso -circostanza che ha portato il giudice a quo ad escludere l’operatività della copertura assicurativa- non trovasse riscontro né nelle allegazioni della controparte né negli atti richiamati a fondamento della domanda risarcitoria. In particolare, proprio il provvedimento disciplinare valorizzato in giudizio gli attribuiva, a suo avviso, al più una condotta colposa e l’addebito di falsità era stato integralmente escluso in sede penale, con la conseguenza che l’affermazione del dolo si risolverebbe in una conclusione priva di base probatoria e ricavata da mere congetture, inidonee a sorreggere la decisione di negargli il diritto alla manleva assicurativa. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
Nella specie la corte territoriale ha fondato la qualificazione della condotta in termini dolosi su una valutazione complessiva e sistematica delle risultanze istruttorie, valorizzando una pluralità di elementi convergenti – tutti puntualmente richiamati – ritenuti incompatibili con una condotta meramente colposa, così pervenendo ad un giudizio che si colloca all’interno dell’ambito della tipica valutazione di merito. Il ricorrente si limita invero a contrapporre a tale ricostruzione una diversa lettura delle medesime risultanze, sicché la mossa censura si sostanzia in una richiesta di rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità.
Non merita accoglimento neppure la censura concernente la motivazione dell’impugnata sentenza, atteso che il percorso della corte di merito è chiaro, del tutto intellegibile e scevro da aporie, e che lo sforzo confutativo del ricorrente è basato su un confronto tra la motivazione della sentenza d’appello ed elementi estrinseci, in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il vizio motivazionale ove sussistente deve emergere dalla sentenza senza necessità di attingere ad elementi estrinseci ( v. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053 ).
4. All’inammissibilità ed infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
5. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3.200,00 (di cui euro 3.000,00 per compensi), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Camera di consiglio del 7 luglio 2026 dalla Terza
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1 c.c. – Capacità giuridica
- Art. 1223 c.c. – Risarcimento del danno
- Art. 1900 c.c. – Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti
- Art. 1917 c.c. – Assicurazione della responsabilità civile
- Art. 2043 c.c. – Risarcimento per fatto illecito
- Art. 2059 c.c. – Danni non patrimoniali
- Art. 2371 c.c. – Presidenza dell'assemblea
- Art. 1 c.p.c. – Giurisdizione dei giudici ordinari
- Art. 101 c.p.c. – Principio del contraddittorio
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 116 c.p.c. – Valutazione delle prove
- Art. 132 c.p.c. – Contenuto della sentenza
- Art. 342 c.p.c. – Forma dell'appello
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati
- Art. 185 c.p. – Restituzioni e risarcimento del danno