Cass. civ. Sez. I n. 27881 del 27.10.2026

Testo integrale del provvedimento

Corte di cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 27881/2026, depositata il 27/10/2026 (R.G. 11225/2023). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto Acquisizione di documenti bancari; autosufficienza del motivo.

Consigliere- Rel.

Cron.

R.G.N. ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 11225/2023 proposto da: srl, in persona del legale rappres. p.t.; rappresentati e difesi dall’avv. , per procura speciale in atti; -ricorrente – -controsrl, in persona del legale rappres. p.t., rappresentata dalla spa, difesa dagli avv.ti procura speciale in atti; -controricorrente- -nonchéspa, in persona del legale rappres. p.t.; -intimataavverso la sentenza n. 7259/2022 della Corte di Appello di Roma del 03.11.2022, pubblicata in data 15 novembre 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23.09.2026 dal Cons. rel., dott. Rosario Caiazzo. s.r.l. quale debitrice principale, quali fideiussori, impugnavano la sentenza n. 13628/2019 con cui il Tribunale di Roma, pronunciando sulle domande, da loro proposte, di accertamento negativo del debito e di restituzione della maggior somma versata alla banca convenuta a titolo di interessi, spese di commissione, nonché sulla domanda riconvenzionale della s.p.a. e per essa della sua mandataria s.p.a., aveva così statuito: “Rigetta la domanda proposta da accoglie la domanda riconvenzionale proposta da s.p.a. e per l’effetto condanna in solido tra loro, al pagamento nei confronti di spa. della somma di € 68.145,79 oltre interessi come prescritti in motivazione”. Con sentenza del 15.11.2022 la Corte territoriale rigettava l’appello proposto dagli attori originari, osservando che: non era dubbio che parti attrici non avevano prodotto la documentazione sufficiente per poter consentire al giudicante di valutare la fondatezza delle domande proposte; del resto, proprio per tale carenza documentale, anche le espletate consulenze tecniche di parte erano state evidentemente eseguite in modo parziale e, pertanto, a parte ogni valutazione inerente al loro valore meramente indiziario, non erano state giustamente ritenute attendibili dal primo giudice anche per i conseguenti criteri adottati; in particolare, gli attori non avevano prodotto i contratti di apertura dei due rapporti di c/c ed il piano di ammortamento relativo al contratto di mutuo; la banca appellata aveva, al contrario, provveduto al deposito della documentazione a fondamento della sua domanda riconvenzionale che aveva portato al suo conseguente accoglimento (il contratto di apertura del c/c n. ed i relativi contratti di affidamento ad esso inerenti, tutti regolarmente sottoscritti dalla srl, nonché i relativi estratti conto dalla loro accensione alla chiusura del rapporto, oltre ai contratti di fideiussione); non risultavano depositati gli altri contratti richiamati dagli appellanti e il piano di ammortamento relativo al contratto di mutuo; la mancata produzione del piano di ammortamento aggiornato e degli avvenuti pagamenti non consentiva di accertare la sussistenza della piena prova della fondatezza della domanda attorea che, peraltro, trovava il suo fondamento nella pretesa illegittimità del c.d. “ammortamento alla francese”; al riguardo, non era sostenibile postulare un automatismo tra ammortamento alla francese ed anatocismo, in quanto si registrava anatocismo, rilevante agli effetti dell’art. 1283 c.c., soltanto se gli interessi maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungevano al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo; la previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante proprio del c.d. ammortamento “alla francese”, non comportava invece alcuna violazione dell’art. 1283 c.c., poiché gli interessi di periodo erano calcolati sul solo capitale residuo; correttamente il Tribunale non aveva aderito alla richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. da essi formulata in primo grado; sul punto, non si condivideva l’orientamento secondo cui la banca aveva comunque l’obbligo di esibire la rendicontazione bancaria a prescindere da una preventiva richiesta in via stragiudiziale o cautelare in ragione del diritto del cliente a riceverne sempre copia, anche nel corso del giudizio (in adesione a Cass., ord. 31650/2019), intendendosi aderire alla prevalente e diversa ed anche da ultimo reiterata giurisprudenza per cui il cliente può chiedere in giudizio la produzione degli estratti conto (ed evidentemente della ulteriore documentazione di cui comunque risulta essere in possesso) ex art. 119 TUB solo se banca si è rifiutata senza motivo (Cass. 24641/2021); in assenza di tale prova, era inammissibile la richiesta ex art. 210 c.p.c. avendo la società avanzato la richiesta ex art. 119 TUB solo in corso di causa; peraltro, la detta disciplina potrebbe semmai valere con specifico riferimento agli estratti conto ma giammai ai contratti di c/c che la parte è tenuta a conservare, essendo stati consegnati al momento della stipula, ovvero allegati al piano di ammortamento del mutuo che costituisce parte integrante di esso; era infondata la doglianza relativa alla mancata ammissione della invocata c.t.u., attesane la natura esplorativa, stante la carenza della documentazione e non potendo il giudice sopperire alle carenze probatorie delle parti attraverso la consulenza; circa l’omessa pronuncia sulla nullità dei contratti di fideiussione, solo in sede di gravame gli appellanti avevano prospettato profili di nullità derivanti dalla supposta nullità delle clausole copiate, a loro dire, unilateralmente dallo schema ABI, mentre in primo grado la nullità era stata allegata con riferimento a profili del tutto diversi in quanto strettamente connessi alle domande principali prospettate dalla società debitrice. srl, i ricorrono in cassazione, avverso la suddetta sentenza d’appello, affidandosi a cinque motivi, illustrati da memoria. La srl, per mezzo della rappresentante spa, resiste con controricorso, illustrato da memoria. Non si è costituita spa.

RITENUTO CHE

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115, 116, 210 c.p.c., quest’ultimo, in combinato disposto con l’art. 119, comma 4, d. lgs. n. 385/199, per aver la Corte d’appello dichiarato inammissibile la richiesta di esibizione documentale formulata nei confronti della banca, disattendendo l’orientamento di legittimità che ritiene ammissibile dare corso all’istanza di esibizione anche nel caso in cui la richiesta di estrazione documentale ex art. 119, co. 4, D. Lgs. n. 385/1993, sia stata avanzata in corso di lite.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115, 116, 198 c.p.c., per non aver la Corte d’appello disposto la c.t.u. contabile, ritenendola di carattere esplorativo. Al riguardo, i ricorrenti assumono che non era in discussione la natura discrezionale della scelta di disporre o meno una c.t.u. da parte del giudice del merito, bensì la decisione di non disporla sulla scorta di un’insanabile asserita lacuna probatoria, invece perfettamente superabile.

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e degli artt. 112 e 116 c.p.c., per omessa pronuncia sul merito delle domande relative ai c/c nn. ed al mutuo ipotecario, e per aver la sentenza impugnata attribuito valore legale alla ritenuta insufficienza di materiale istruttorio.

Al riguardo, i ricorrenti assumono che: affermare che i contratti di conto corrente devono essere in atti, non bastando all’uopo gli estratti conto e gli scalari, ritenendo che sia vietato, in mancanza, condurre un approfondimento istruttorio, anche tecnico contabile, equivarrebbe ad attribuire a detti documenti un valore di prova necessaria che, invece, non hanno; anche perché, i ricorrenti, tra le varie doglianze articolate nell’atto introduttivo della causa, in relazione ai c/c distinti con il n. ed il n. avevano allegato proprio l’assenza di pattuizione scritta del tasso di interesse debitore ultralegale, e in ordine agli oneri economici addebitati, tra cui la c.m.s., e alle valute annotate nei conti per ogni operazione; quanto al mutuo ipotecario, invece, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado i ricorrenti non si erano limitati a denunciare l’illiceità del sistema di ammortamento alla francese, ritenuto lecito dalla Corte di Appello, ma avevano allegato altre due illiceità, non esaminate dallo stesso giudice: la natura usuraria del tasso di interesse convenuto, la nullità del tasso Euribor quale parametro di indicizzazione del tasso corrispettivo e, quale effetto, del tasso moratorio; quanto ai due rapporti di conto corrente, con relative aperture di credito, l’applicazione di interessi ultralegali senza pattuizione scritta; l’applicazione illecita della c.d. capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi; l’addebito di costi, oneri e commissioni (fra cui le c.d. commissioni di massimo scoperto), in assenza di causa e di pattuizione scritta; l’applicazione di un illecito meccanismo di annotazione delle valute, fittiziamente annotate in assenza di pattuizione; l’addebito unilaterale sui c/c di oneri economici (per operazioni salvo buon fine, sconto, ecc.), non dovuti per assenza di pattuizione scritta. Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia (assenza sostanziale della motivazione) in ordine alla documentazione inerente al rapporto di c/c n.

Al riguardo, s’assume che la questione della completezza o meno della documentazione versata agli atti del giudizio non era stata affrontata dai giudici del merito, ma era altrettanto certo che, in relazione a uno dei rapporti di c/c, quello distinto col n. erano presenti agli atti di causa sia il contratto, sia gli estratti conto trimestrali, con relativi scalari, dalla data di apertura del conto a quella di chiusura.

Il quinto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 821, comma 3, 1283, 1284, 1346 e 1418 c.c., nonché dell’art. 117, comma 4, d. lgs. n. 385/1993 e dell’art. 6, delibera CICR del 09.06.2000, per non aver la Corte d’appello rilevato la nullità del mutuo ipotecario, fondata sul criterio dell’ammortamento alla francese, con la conseguente applicazione di interessi usurari ed anatocistici. 1). Il primo motivo è inammissibile in quanto non autosufficiente. Preliminarmente, occorre rilevare che la statuizione impugnata- a tenore della quale “il cliente può chiedere in giudizio la produzione degli estratti conto (ed evidentemente della ulteriore documentazione di cui comunque risulta essere in possesso) ex art. 119 TUB solo se la banca si è rifiutata senza motivo; in assenza di tale prova, è inammissibile la richiesta ex art. 210 c.p.c. avendo la società avanzato la richiesta ex art. 119 TUB solo in corso di causa; peraltro, la detta disciplina potrebbe semmai valere con specifico riferimento agli estratti conto ma giammai ai contratti di c/c che la parte è tenuta a conservare, essendo stati consegnati al momento della stipula, ovvero allegati al piano di ammortamento del mutuo che costituisce parte integrante di esso”- non può essere condivisa.

Invero, al riguardo occorre dar conto degli orientamenti di questa Corte su tale questione, ovvero circa le modalità di esercizio del diritto del cliente di ottenere la documentazione inerente ai rapporti bancari.

Secondo un orientamento risalente, il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell’art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all’art. 210 c.p.c., perché non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante” (Cass., n. 3875/2019; Più restrittiva la successiva giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall’articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza di cui all’articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest’ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato (Cass., n. 24641/2021, secondo cui: «Non è, dunque, necessario … che la richiesta sia avanzata in epoca antecedente all’instaurazione del giudizio nell’ambito del quale l’istanza ex art. 210 cod. proc civ. è proposta, essendo sufficiente, sotto il profilo temporale in esame, che, al momento della formulazione di tale istanza, il cliente abbia chiesto copia della documentazione e che siano decorsi novanta giorni dalla richiesta ― tale è il termine assegnato alla banca dall’art. 119, quarto comma, TUB per ottemperare alla richiesta ― senza che la banca medesima abbia proceduto alla consegna della documentazione, a meno che non sia dimostrata l’esistenza di idonea giustificazione dell’inadempimento».

Alla stregua dei principi da ultimo esposti, si deve dunque escludere la possibilità di configurare un inadempimento della banca che giustifichi l’ordine di esibizione laddove la relativa istanza non sia preceduta dalla richiesta di consegna ex art. 119, comma 4, TUB. Pertanto, è stato affermato che: a) la scelta, da parte del correntista, del concreto momento in cui avvalersi della facoltà di chiedere alla banca la consegna «della documentazione, contrattuale e contabile» deve tener conto, necessariamente, oltre che del termine (90 giorni) spettante alla banca per dare seguito alla ricevuta richiesta, di quello, evidentemente diverso e squisitamente processuale, per le preclusioni istruttorie di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., con le relative conseguenze ove rimasto inosservato; b) che, la richiesta di tutela mediante l’istituto della rimessione in termini, va valutata, caso per caso, alla luce del fatto se la condotta in concreto tenuta dal correntista possa considerarsi meritevole, in quanto diligente, rispetto ai limiti temporali che vengono in gioco nella fattispecie: sia agli effetti di poter per configurare il presupposto dell’inadempimento della banca (90 giorni dalla richiesta) in funzione di una richiesta di esibizione, sia agli effetti della produzione della documentazione frattanto consegnata nel termine della preclusione istruttoria (cfr. anche Quanto al rapporto che intercorre tra la norma sostanziale posta dall’art. 119, comma 4, del TUB e l’art. 210 c.p.c., è stato di recente affermato altresì che: il diritto sancito dalla prima disposizione può essere azionato direttamente nei confronti della banca o può essere fatto valere per il tramite dell’intervento del giudice, a mezzo dell’actio ad exibendum, una volta che, effettuata la richiesta alla banca, questa si sia resa inadempiente al proprio obbligo sostanziale (Cass. 13 settembre 2021, n. 24641; Cass. 1 agosto 2022, n. Infatti, se il cliente ha richiesto la consegna della documentazione alla banca ante causam o, sussistendone la concreta possibilità, anche in corso di causa, e la banca non abbia ottemperato, ciò sarà sufficiente ad ottenere dal giudice l’ordine di esibizione, ma né più né meno che della stessa documentazione che il cliente aveva diritto di ottenere ai sensi dell’art. 119- da riferirsi non soltanto a copie di assegni, bonifici, prelievi ecc., bensì anche ai contratti e ai documenti di sintesi, come estratti conto e scalari, e cioè in forza del diritto sostanziale del cliente alla riconsegna di documentazione relativa al rapporto bancario, in adempimento dello specifico obbligo posto dalla disposizione (Cass., n. 8914/2025)- ossia della documentazione riferita all’ultimo decennio. Ne consegue che, se l’ordine di esibizione è chiesto in dipendenza dell’inadempimento dell’obbligazione di riconsegna sancito dal quarto comma dell’art. 119 del TUB, esso non potrà che essere esteso e circoscritto solo e soltanto alla documentazione ivi considerata (Cass., n. 10728/2026). Tali principi sono altresì da coordinare con il consolidato principio nella giurisprudenza di questa Corte per cui l’esibizione a norma dell’art. 210 c.p.c. non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova a carico della parte istante, perciò, se il cliente, o chi per lui, non ha effettuato la preventiva richiesta, e questa non è rimasta inadempiuta, non vi sono margini per l’ordine di esibizione di cui all’art. 210 c.p.c. Può dunque riassumersi la questione esaminata nel seguente principio: in tema di conto corrente bancario, la scelta del correntista circa il momento – anteriore all’instaurazione del giudizio da promuoversi contro la banca (con le eventuali conseguenze sull’istanza ex art. 210 c.p.c. se formulata, ricorrendone i presupposti, nel medesimo giudizio) o in pendenza dello stesso – in cui esercitare la facoltà di richiedere all’istituto di credito la consegna di documentazione ex art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, deve tenere conto, necessariamente, al fine del successivo, tempestivo deposito di detta documentazione, oltre che del termine (novanta giorni) spettante alla banca per dare seguito alla ricevuta richiesta, di quello, diverso e prettamente processuale, sancito, per le preclusioni istruttorie, dall’art. 183, comma 6, c. p.c. con le relative conseguenze ove esso rimanga inosservato, fatta salva, tuttavia, in quest’ultima ipotesi, la possibilità di valutare, caso per caso, se la condotta del correntista possa considerarsi meritevole di tutela mediante l’istituto della rimessione in termini (Cass., n. 12993/2023). 2). Ora, nella specie, alla luce dei richiamati orientamenti più recenti di questa Corte- cui il collegio intende dare continuità- la decisione impugnata è erronea nella parte in cui ha affermato che la richiesta d’esibizione ex art. 210 cpc sarebbe inammissibile se formulata solo in corso di causa.

Invero, tale statuizione, che non trova neppure fondamento letterale nel disposto del 4° comma dell’art. 119 TUB, non è rispettosa dei suesposti principi dai quali è dato desumere che tale istanza possa essere proposta anche in pendenza del giudizio promosso nei confronti della banca, purché nel rispetto, oltre che del termine (novanta giorni) spettante alla banca per dare seguito alla ricevuta richiesta, di quello, diverso e prettamente processuale, sancito, per le preclusioni istruttorie, dall’art. 183, comma 6, cpc. Inoltre, la decisione impugnata è erronea anche nella parte nella quale ha escluso dall’ambito d’operatività della richiesta d’esibizione documentale il contratto, in adesione all’interpretazione estensiva del disposto del predetto 4° c. art. 119, in forza del diritto alla riconsegna di documentazione relativa al rapporto bancario, in adempimento dello specifico obbligo posto dalla norma Nel caso concreto, gli attori hanno allegato di aver formulato l’istanza ex art. 119, co. 4, del dlgs. n. 385/1993, il 16.12.2016, mai riscontrata dall’Istituto di Credito un anno prima dello spirare dei termini istruttori, avvenuto il 3). Detto ciò, il motivo non è però ammissibile in quanto non autosufficiente. Giova richiamare il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, l’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., nel testo novellato dall’art. 35, comma 5, del d. lgs. n. 149 del 2022 – come modificato dalla l. n. 197 del 2022 – stabilisce che il ricorso deve contenere, a pena d’inammissibilità, non solo la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, dei documenti sui quali il motivo si fonda, ma anche l’illustrazione del contenuto rilevante degli stessi (Cass., n. 20399/2026; n. 21346/2024). In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, riferito alla specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda ai sensi dell’articolo 366, n. 6, c.p.c., anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso faccia rinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte senza riassumerne il contenuto al fine di soddisfare il requisito ineludibile dell’autonomia del ricorso per cassazione, fondato sulla idoneità del contenuto delle censure a consentire la decisione (Cass., n. Orbene, i ricorrenti scrivono a pagina 7 del ricorso: “sia nell’atto di abbrivio di lite, sia nella successiva memoria istruttoria, depositata il 13.11.2017, parte attrice insisteva affinché il tribunale disponesse la esibizione dei menzionati contratti, ex art 210 c.p.c., anche per dare seguito alla richiesta del 16.12.2016, contestualmente insistendo affinché venisse ammessa una c.t.u. contabile”; a pagina 17 scrivono: “istanza di esibizione, peraltro, reiterata nelle richieste istruttorie dell’atto di gravame (cfr. doc. 3, fascicolo di 2° grado, atto di citazione in appello, pag. 17)”. Tuttavia, questo inciso è riferito all’istanza istruttoria che si dice reiterata in appello, ma nulla si sa del primo grado.

In altri termini, dal ricorso la Corte non è messa in grado di valutare se effettivamente vi fosse un’istanza ammissibile di esibizione riferita ai contratti (o per meglio dire ad uno dei due contratti, perché l’altro è stato prodotto dalla banca), raccomandata e istanza che non sono comunque localizzate e, a monte, non è in grado di verificare se la lettera stragiudiziale alla banca ex 119 contenesse la domanda di consegna dei contratti, anche considerando che nel ricorso non è trascritto il contenuto essenziale di tali documenti sostanziali. 4). Gli altri motivi sono da ritenere assorbiti dall’inammissibilità del primo, attenendo a questioni -aventi ad oggetto la nullità di singole clausole del contratto di conto corrente e del mutuo- la cui decisione avrebbe logicamente presupposto la previa decisione dello stesso primo motivo circa l’acquisibilità dei documenti necessari per verificare la fondatezza delle doglianze inerenti ai motivi successivi.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, condannando i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 23 settembre 2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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