Sospensione della licenza ex art. 100 T.U.L.P.S. e potere discrezionale del Questore (TAR Lombardia n. 233 del 20.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 100 T.U.L.P.S. attribuisce al Questore il potere di sospendere la licenza del pubblico esercizio che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che comunque costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, la moralità pubblica e la sicurezza dei cittadini. Il potere persegue finalità di prevenzione e di tutela anticipata della sicurezza pubblica: è sufficiente la sussistenza del mero pericolo, con valutazione discrezionale censurabile solo per manifesta irragionevolezza. Gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria non costituiscono ciascuno autonomo presupposto della sospensione, ma sono valutati dall’autorità in un giudizio complessivo. Ai sensi dell’art. 9, comma 3, l. n. 287/1991, la sospensione può eccedere i quindici giorni quando particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica siano specificamente motivate. La rinuncia al mandato del difensore, in difetto di sostituzione, non impedisce il passaggio in decisione della causa.

Il Fatto

Nel corso di un controllo eseguito nell’ottobre 2021 presso un locale con attività di somministrazione di alimenti e bevande, le forze dell’ordine riscontravano numerose persone in coda all’ingresso, la presenza di un addetto all’accoglienza e al filtraggio con precedenti di polizia, la presenza di un DJ e di due ballerine, e lo svolgimento di attività prevalente di ballo in assenza delle prescritte autorizzazioni.

La Questura disponeva la sospensione per trenta giorni dell’autorizzazione rilasciata dal Comune. La società gestrice e il titolare impugnavano il provvedimento davanti al TAR, chiedendone l’annullamento integrale e, in subordine, la rideterminazione del periodo entro il limite ordinario di quindici giorni. Il decreto presidenziale respingeva la domanda cautelare monocratica; alla camera di consiglio i ricorrenti rinunciavano alla misura. I difensori depositavano poi rinuncia al mandato senza sostituzione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto la questione processuale. L’art. 85 c.p.c., richiamato dall’art. 39 c.p.a., stabilisce che revoca e rinuncia non hanno effetto nei confronti dell’altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Collegio rileva che la rinuncia non ha effetti interruttivi né sospensivi e non impedisce il passaggio in decisione, essendo il difensore tenuto a svolgere le proprie funzioni fino alla sostituzione.

Nel merito, il primo motivo è respinto. Le violazioni della normativa emergenziale non costituiscono di per sé presupposto della sospensione, ma sono state valutate nell’ambito di un giudizio complessivo sugli altri elementi istruttori. Quanto alla disciplina sugli addetti alla sicurezza, il Tribunale chiarisce che oggetto del giudizio non è la contestazione della sanzione, bensì la circostanza, valutata dall’autorità, che l’addetto risultasse pregiudicato e privo del titolo. La tesi secondo cui l’attività non rientrerebbe tra quelle autorizzate all’impiego del servizio di controllo è respinta: o l’attività vi rientra e il servizio deve rispettare i requisiti di legge, oppure non vi rientra e il servizio è non autorizzato a monte.

Il secondo motivo è infondato. Richiamando l’orientamento consolidato sul potere del Questore, il Collegio ribadisce che è sufficiente il mero pericolo per la sicurezza pubblica e che la valutazione è censurabile solo per manifesta irragionevolezza. La relazione di polizia richiamata nel provvedimento indica analiticamente i soggetti identificati e le relative segnalazioni; tale circostanza è uno degli elementi della complessiva valutazione di pericolosità, che non presenta profili di irragionevolezza.

Il terzo motivo, relativo allo svolgimento di attività di intrattenimento senza autorizzazione, è respinto: dagli atti emergono numerosi elementi — ballerine ingaggiate, avventori intenti a ballare, consolle del DJ, orario e giorni di apertura, pagamento di un gettone all’ingresso, modalità di accesso con filtraggio e barriera transennata — che dimostrano come l’esercizio non si limitasse alla somministrazione.

Il quarto motivo è infine infondato. L’art. 9, comma 3, l. n. 287/1991 consente di superare i quindici giorni quando particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica siano specificamente motivate. Il provvedimento motiva la durata maggiore in ragione della reiterazione delle violazioni a breve distanza da una precedente sospensione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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