La revoca della messa alla prova non è revoca “a sorpresa” se l’udienza è fissata per la verifica della prova (Cass. pen. n. 11991 del 30.03.2026)
È valida l’ordinanza di revoca della sospensione del procedimento per messa alla prova emessa all’esito di un’udienza fissata per la “verifica della prova”, poiché tale rinvio prefigura gli opposti epiloghi del procedimento speciale e garantisce il contenuto informativo dell’avviso ex art. 464-octies cod. proc. pen.