Compenso agli ausiliari: l’attività di direttore dei lavori è estranea alle tabelle e va liquidata a vacazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 10608 del 21.04.2026)
L’attività di direttore dei lavori, svolta nell’ambito dell’attuazione di un provvedimento cautelare, non è riconducibile alla consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie e, non essendo prevista nelle tabelle del d.m. 30 maggio 2002, va liquidata con il criterio residuale a vacazione.