Il terzo opponente ex art. 619 cod. proc. civ. non può proporre opposizione agli atti esecutivi (Cass. civ. Sez. 3 n. 12964 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizioni esecutive, caratterizzate dalla necessaria bifasicità, l’intero giudizio è introdotto dal ricorso al giudice dell’esecuzione proposto ai sensi degli artt. 615, 617 e 619 cod. proc. civ.. Non sono pertanto ammissibili domande nuove, proposte con l’atto di citazione di cui all’art. 616 cod. proc. civ., né la deduzione di questioni proprie dell’opposizione agli atti esecutivi mediante la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ. Il terzo che pretenda di avere la proprietà od altro diritto reale sui beni pignorati non può divenire parte del processo esecutivo e, non avendo un interesse giuridicamente qualificato al suo legittimo esercizio, non può proporre opposizione agli atti esecutivi: la sua tutela è circoscritta all’opposizione di terzo, ex art. 619 cod. proc. civ., con cui contesta la legittimità dell’espropriazione in relazione al bene staggi.
Il Fatto
La vicenda origina da una donazione della nuda proprietà di alcuni beni, divenuti in seguito oggetto di distinti atti di pignoramento e di un sequestro conservativo, poi convertito, promossi da diversi creditori. Dopo l’annullamento della donazione, gli eredi della donante, ritenendosi proprietari dei beni, proponevano opposizione di terzo alla procedura esecutiva.
In seguito alla declaratoria di nullità dei pignoramenti e alla successiva revoca parziale di tale provvedimento, gli stessi soggetti proponevano una nuova opposizione, qualificata ai sensi degli artt. 615, 618, 619 e 700 cod. proc. civ. Il Tribunale dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione limitatamente al cosiddetto quomodo della procedura esecutiva e rigettava le ulteriori domande. Avverso tale sentenza gli attori proponevano ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per consumazione del potere d’impugnazione, rilevando che tale consumazione presuppone due impugnazioni della stessa specie e che, nella specie, il primo gravame era stato proposto in grado di appello.
Nel merito, con il primo e il secondo motivo, i ricorrenti deducevano la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per non avere il giudice di merito considerato la loro qualità di creditori intervenuti, allegata solo nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ. La Corte ha ribadito che, nelle opposizioni esecutive, la struttura del giudizio è unitaria con articolazione bifasica, e che l’atto introduttivo è il ricorso al giudice dell’esecuzione. Qualsiasi mutamento delle ragioni di contestazione o dei provvedimenti richiesti, che ecceda la mera emendatio libelli, configura una domanda nuova e come tale è inammissibile. La prospettazione della qualità di creditori intervenuti introduceva una diversa tipologia di opposizione, quella agli atti esecutivi, non consentita in quella sede.
Con riferimento ai motivi dal terzo all’undicesimo e al tredicesimo, la Corte ha escluso che il terzo opponente ex art. 619 cod. proc. civ. possa proporre opposizione agli atti esecutivi, difettando in capo a lui un interesse giuridicamente qualificato al legittimo esercizio dell’azione esecutiva. Al terzo, che non può divenire parte del processo esecutivo, è precluso ogni sindacato sugli interna corporis, essendo il suo unico mezzo di tutela l’opposizione di terzo finalizzata a far valere la titolarità di un diritto reale incompatibile con quello del debitore. Tali motivi sono stati altresì ritenuti inammissibili nella parte in cui attenevano all’accertamento della titolarità del bene, trattandosi di statuizione appellabile e non ricorribile ai sensi dell’art. 111 Cost.
Infine, il dodicesimo motivo, relativo alla mancata pronuncia sull’annullamento della sanzione per lite temeraria irrogata dal giudice dell’esecuzione, è stato ritenuto infondato, essendo la relativa valutazione di natura meramente fattuale e incensurabile in sede di legittimità in assenza di vizi logici.
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Nota della Redazione
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