L’ex amministratore non può impugnare la sentenza resa nei confronti dell’ente (Cass. civ. Sez. Un. n. 11535 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legittimazione al ricorso per cassazione, e all’impugnazione in genere, spetta solo a chi ha formalmente assunto la qualità di parte nel precedente grado di giudizio, indipendentemente dall’effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio. Poiché con l’impugnazione non si esercita un’azione, bensì un potere processuale attribuito solo a chi ha partecipato al processo, il terzo rimasto estraneo al giudizio di merito, anche se direttamente interessato alla decisione, è privo di legittimazione. Tale principio si estende all’ex amministratore di un ente che impugni la sentenza resa tra l’ente e la controparte, non potendo questi far valere posizioni sostanziali riferibili all’ente che è stato l’unico soggetto del giudizio.
Il Fatto
L’Automobile Club d’Italia aveva impugnato dinanzi al TAR una nota del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali che imponeva l’adeguamento dei trattamenti economici di presidente e segretario generale entro il tetto retributivo di cui all’art. 23-ter del d.l. n. 201/2011. Il TAR prima e il Consiglio di Stato poi avevano rigettato le doglianze dell’ente, ritenendo applicabile il limite di spesa. Avverso la sentenza del giudice d’appello proponeva ricorso per cassazione non l’ente, ma il suo ex presidente, in proprio, deducendo un eccesso di giurisdizione ex art. 362 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite, nel decidere sull’istanza di definizione del giudizio, hanno preliminarmente rilevato una questione di legittimazione attiva. Il ricorso risultava proposto esclusivamente dall’ex presidente dell’ente in proprio e non anche dall’ente stesso, che era stato l’unica parte del giudizio di merito sia in primo che in secondo grado.
I giudici di legittimità hanno richiamato il principio consolidato per cui la legittimazione all’impugnazione spetta solo alle parti tra le quali la sentenza è stata pronunciata. Chi è rimasto estraneo al giudizio, pur essendo effettivo titolare del rapporto sostanziale dedotto, è terzo rispetto alla pronuncia resa inter alios e la sua impugnazione va dichiarata inammissibile.
La Corte ha precisato che il ricorso per cassazione non esercita un’azione ma un potere processuale, attribuito solo a chi ha partecipato al processo. La qualità formale di parte, non la titolarità del diritto sostanziale, è ciò che fonda la legittimazione ad impugnare, con la sola eccezione del successore a titolo particolare nel diritto controverso, non ricorrente nella fattispecie.
Tale principio è stato ritenuto estensibile all’ex amministratore di un ente. Anche se costui era direttamente interessato all’annullamento dell’atto impugnato dall’ente, il potere di impugnazione spetta esclusivamente all’ente che è stato parte del giudizio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.
La soccombenza ha comportato la condanna alle spese e, trattandosi di definizione conforme alla proposta ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ., l’applicazione dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., con la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della controparte e alla cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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