Molotov contro il chiosco: danneggiare e incutere pubblico timore sono compatibili, ma il contesto va provato (Cass. pen. Sez. I n. 13546 del 14.04.2026)
Il dolo specifico dell’art. 6 l. 895/1967 (oggi art. 421-bis c.p.) è compatibile con la finalità di danneggiamento, ma va ricavato anche da elementi di contesto: non basta definire l’esplosione un gesto dimostrativo di violenza. Il sequestro resta valido anche se la perquisizione fosse illegittima.