Notifica all’imprenditore individuale presso la sede nel comune di residenza (Cass. civ. Sez. II n. 6761 del 14.03.2025)
La citazione di un imprenditore individuale va notificata alla persona fisica del titolare secondo le regole degli artt. 138 ss. cod. proc. civ.; l’art. 139 cod. proc. civ. impone la scelta del comune di residenza, ma all’interno di esso consente la notifica presso l’ufficio o la sede dell’impresa in alternativa alla casa di abitazione.