Durata del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e conversione da protezione speciale (TAR Basilicata n. 88 del 25.06.2026)
La durata del permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato a seguito di conversione non può eccedere la scadenza del contratto di soggiorno, ai sensi dell’art. 5, comma 3-bis, D.lgs. n. 285/1992, a prescindere dalla decorrenza del titolo.