Permesso lungo soggiornanti: i periodi da protezione respinta non si cumulano (TAR Veneto n. 181 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito della titolarità da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno in corso di validità, previsto dall’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998, è presupposto cumulativo e non alternativo rispetto agli altri requisiti. I periodi di soggiorno maturati nel corso del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale non concorrono al computo del quinquennio qualora la domanda sia stata respinta con decisione definitiva, poiché l’art. 9, comma 3, lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998 esclude la richiesta in pendenza di decisione definitiva e il successivo comma 5-bis ammette il computo solo in base alla domanda in forza della quale la protezione è stata riconosciuta. L’Amministrazione è tuttavia tenuta, in forza dell’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286 del 1998, a rilasciare o rinnovare un titolo di soggiorno diverso quando ne sussistano i presupposti.
Il Fatto
Il ricorrente, straniero, presentava domanda di protezione internazionale nel gennaio 2016 e otteneva il corrispondente permesso di soggiorno, rinnovato nel tempo. Nel corso del procedimento presentava domanda di emersione ai sensi dell’art. 103 d.l. n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77 del 2020, e otteneva un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Successivamente presentava istanza per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, affermando di possedere tutti i requisiti.
La Questura comunicava il preavviso di rigetto, rilevando che il titolo per emersione era stato rilasciato solo nel 2022, quindi da meno di cinque anni. Le osservazioni del ricorrente non venivano accolte e l’istanza era respinta con provvedimento del 1° ottobre 2024. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR, deducendo l’inapplicabilità dell’art. 9, comma 3 e, in via subordinata, l’omesso rilascio o rinnovo di un titolo diverso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, che ritiene infondato. La norma di riferimento richiede il possesso da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno in corso di validità, la disponibilità di un reddito non inferiore all’assegno sociale e di un alloggio idoneo, oltre alla conoscenza della lingua italiana. Tali presupposti sono cumulativi, sicché il difetto di uno solo impone il rigetto della domanda.
Nel caso concreto il ricorrente non possedeva il requisito temporale, avendo ottenuto il titolo per emersione solo pochi mesi prima della richiesta. Il TAR esamina poi la pretesa di cumulare i permessi rilasciati nelle more del procedimento di protezione internazionale. Osserva che la domanda di protezione era stata respinta e la decisione confermata in tutti i gradi di giudizio.
Il Collegio richiama l’art. 9, comma 3, lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998, che non consente la maturazione del requisito temporale durante l’iter del procedimento di protezione. L’inciso relativo all’attesa di una decisione definitiva dimostra che solo all’esito favorevole della domanda diventa possibile avvalersi del periodo maturato. In caso di reiezione, il richiedente non ha più titolo a soggiornare.
Conferma tale lettura il comma 5-bis, che àncora il calcolo alla domanda in base alla quale la protezione è stata riconosciuta. È quindi infondato l’assunto del ricorrente secondo cui la norma non lo riguarderebbe in quanto titolare di permesso per emersione: proprio perché la protezione non è stata riconosciuta, i periodi non sono cumulabili. Il rigetto della domanda di permesso UE è pertanto legittimo.
È invece fondato il secondo motivo. L’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286 del 1998 prevede che il permesso sia rilasciato, rinnovato o convertito, in mancanza del titolo richiesto, per altro tipo di permesso. Interpretando la norma secondo l’art. 12, primo comma, delle preleggi, il Collegio afferma che l’Amministrazione è tenuta — e non semplicemente facoltizzata — a emettere il diverso titolo concedibile.
Il provvedimento impugnato va dunque annullato nella parte in cui non verifica la possibilità di rilasciare o rinnovare un diverso permesso. L’Amministrazione dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione. Le spese sono compensate in ragione del parziale accoglimento.
Nota della Redazione
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