Recesso anticipato e sospensione unilaterale nelle collaborazioni coordinate e continuative a termine (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2722 del 07.02.2026)
La S.C. ribadisce che, nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa a termine, il recesso anticipato del committente è legittimo solo in presenza di giusta causa; la sospensione unilaterale e ingiustificata del rapporto integra mora credendi, con diritto del prestatore al compenso per l’intera durata.