La regolarità contributiva presuppone il rispetto del termine di 15 giorni per sanare le irregolarità formali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2678 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
I benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in tema di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso del DURC e al rispetto degli ulteriori obblighi di legge. La loro fruizione presuppone una situazione di costante regolarità contributiva del datore di lavoro, accertabile in tempo reale. L’eventuale irregolarità, anche di natura formale, deve essere sanata entro il termine perentorio di quindici giorni dall’invito a regolarizzare notificato dall’ente previdenziale. La regolarizzazione intervenuta oltre tale termine è irrilevante ai fini del mantenimento degli sgravi, non potendo ricadere sull’ente previdenziale gli effetti dell’inosservanza di obblighi che appartengono al datore di lavoro.
Il Fatto
La controversia trae origine da un avviso di addebito emesso dall’INPS nei confronti di una società, per il recupero di agevolazioni contributive a seguito di un DURC interno negativo. L’istituto di previdenza aveva riscontrato una divergenza tra il flusso Uniemens trasmesso e la ricostruzione della denuncia contributiva, contestando alla società l’erronea applicazione dell’aliquota per il contributo al Fondo di Integrazione Salariale. La società, dopo l’invito a regolarizzare, aveva trasmesso il flusso rettificativo ben oltre il termine di quindici giorni.
La Corte d’appello di Salerno aveva annullato l’avviso di addebito, ritenendo che un ritardo non significativo nella regolarizzazione, a fronte di pagamenti di importo maggiore del dovuto, non determinasse una condizione di permanente irregolarità contributiva. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 1, commi 1175 e 1176, L. n. 296/2006 e degli artt. 3 e 4 del D.M. 30/1/2015.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, enunciando il principio per cui l’inottemperanza all’invito a regolarizzare entro quindici giorni dalla notifica costituisce causa ostativa alla fruizione delle agevolazioni contributive. Il quadro normativo delineato dall’art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 e dal D.M. 30/1/2015 prevede una disciplina che coniuga un profilo fisiologico e preventivo di regolarità con un meccanismo di sanatoria eccezionale, attivabile solo tramite la procedura dell’invito. La finalità è assicurare l’inoltro corretto e completo delle comunicazioni retributive e contributive, necessario per il calcolo dei contributi.
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento (Cass. n. 24854/2022, Cass. n. 27107 e 27108 del 2018) secondo cui non può attribuirsi al DURC un valore costitutivo, essendo un atto di certazione soggetto al sindacato del giudice. Tuttavia, la violazione degli obblighi di regolarità appartiene al datore di lavoro e i suoi effetti non possono ricadere sull’ente previdenziale. La regolarizzazione postuma della situazione contributiva è evento irrilevante, poiché diversamente si attribuirebbe rilievo ad una sanatoria ex post e in qualsiasi tempo, in contrasto con la ratio della norma che esige una costante regolarità quale presupposto per gli sgravi.
Nel caso di specie, la società aveva omesso di attivarsi tempestivamente per regolarizzare la propria posizione e non emergeva uno scostamento inferiore a € 150,00, soglia di non grave gravità prevista dalla normativa. Ricorrevano pertanto entrambe le condizioni di ineliminabile verifica: l’inottemperanza all’adempimento formale e il mancato rispetto del termine di quindici giorni dall’invito. La Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame nel merito sulla fondatezza della pretesa contributiva.
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Nota della Redazione
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