Operatore dei Vigili del Fuoco: il requisito fisico si valuta secondo le mansioni del ruolo (TAR Lazio n. 13612 del 24.07.2026)
È illegittima l’esclusione di un candidato alla qualifica di operatore dei Vigili del Fuoco per carenza dei requisiti psicofisici di cui all’art. 1 del d.m. n. 166/2019, atteso che per tale ruolo la verifica deve essere effettuata ai sensi dell’art. 2 del medesimo decreto, in ragione delle specifiche mansioni.