Patteggiamento: motivi di ricorso tassativi e genericità dell’art. 129 cod. proc. pen. (Cass. pen. Sez. II n. 32999 del 07.09.2026)
Nel giudizio definito con patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ed è inammissibile per genericità la censura sulla mancata verifica delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.