Commissione medica non confuta CMO se relazioni confermano assenza di disagi (TAR Marche n. 576 del 04.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio non è tenuto a confutare il giudizio tecnico espresso dalla C.M.O. né a motivare in modo rafforzato le proprie conclusioni. L’art. 11 del d.P.R. n. 461/2001 attribuisce al Comitato il solo compito di pronunciarsi sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità diagnosticate dalla C.M.O., trattandosi di profili autonomi e distinti. Il Comitato deve invece valutare la documentazione sanitaria e amministrativa, in particolare le relazioni di servizio della linea gerarchica. Ove tali relazioni attestino condizioni lavorative nella norma, il Ministero della Difesa può conformarsi al parere del C.V.C.S. senza disporre supplementi istruttori.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri e già in servizio presso reparti dislocati nel territorio marchigiano, ha chiesto al Ministero della Difesa il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di due infermità diagnosticate dalla C.M.O. e la concessione dell’equo indennizzo.
La Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva ha rigettato l’istanza uniformandosi al parere negativo del C.V.C.S.. Il militare ha impugnato il decreto deducendo violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, difetto di motivazione ed eccesso di potere per travisamento dei fatti. L’amministrazione si è costituita resistendo al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso muovendo da una premessa ricostruttiva. Nel ricorso si legge un riferimento a pareri del Collegio Medico Legale e del Comitato per le Pensioni Privilegiate che non figurano nel decreto impugnato: secondo il Tribunale il ricorrente intende in realtà riferirsi al C.V.C.S., mentre il richiamo a un provvedimento del Comando Generale dell’Arma è un refuso.
Nel merito, il primo motivo non è fondato. L’art. 11 del d.P.R. n. 461/2001 assegna al Comitato il solo compito di pronunciarsi sulla dipendenza da causa di servizio delle patologie diagnosticate dalla C.M.O.: si tratta di profili diversi e autonomi, come ribadito da Cons. Stato n. 1637/2025. Le pronunce del Consiglio di Stato invocate dal ricorrente riguardano vicende risalenti al regime previgente al 2001 e non sono pertinenti.
È invece esatto — osserva il Tribunale — che il Comitato deve valutare attentamente la documentazione allegata all’istanza, in particolare le relazioni di servizio redatte dai superiori del dipendente, perché illustrano le concrete modalità di svolgimento del servizio.
Tuttavia, nella specie sono proprio le relazioni prodotte dal ricorrente a smentire lo scenario descritto in ricorso. Da esse risulta che il militare non ha prestato servizio in sedi disagiate o insalubri, ha svolto normali servizi di istituto in prevalenza interni (quale operatore delle trasmissioni) e pattuglie nelle ordinarie condizioni atmosferiche stagionali, senza subire traumi o sinistri. Ne deriva che il Comitato non doveva fornire alcuna motivazione rafforzata né disporre approfondimenti istruttori. Analoga conclusione vale per il Ministero, che non aveva ragione di discostarsi dal parere.
Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della durata del giudizio.
Nota della Redazione
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