Silenzio assenso sul condono e prova della preesistenza dell’immobile (C.G.A.R.S. n. 58 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio assenso sulla domanda di concessione edilizia in sanatoria si forma soltanto quando l’istanza sia corredata da documentazione completa ed esaustiva, comprensiva dei nulla osta e delle autorizzazioni relative ai vincoli gravanti sull’area. Il mero decorso del termine è elemento costitutivo della fattispecie autorizzativa tacita, ma non supplisce alla carenza dei requisiti soggettivi e oggettivi della domanda. Il diniego fondato sulla mancata dimostrazione della preesistenza dell’opera alla data del 31.12.1993 non richiede alcuna motivazione sul bilanciamento tra interesse pubblico e privato, nemmeno in presenza di un lungo lasso di tempo dalla presentazione dell’istanza. Spetta al richiedente, a norma dell’art. 64 cod. proc. amm., fornire la prova contraria idonea a superare gli accertamenti dell’Amministrazione. Il potere di ripristino della legalità violata non si consuma per effetto del ritardo procedimentale.
Il Fatto
L’appellante aveva presentato nel febbraio 1995 al Comune di Catania istanza di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della legge n. 724/1994, per un immobile realizzato su un lotto sottoposto a vincolo paesaggistico e ambientale. Il Comune aveva chiesto integrazione documentale, in particolare il nulla osta dell’A.R.T.A., e l’aveva sollecitata più volte. Nel 2004, dopo la comunicazione di avvio del procedimento, l’Amministrazione aveva negato la sanatoria sul rilievo che il fabbricato non era preesistente al 31.12.1993.
Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, ha respinto il ricorso, superando l’eccezione di tardività ma ritenendo non provata la preesistenza. L’appellante ha riproposto in secondo grado tutte le censure di primo grado, dalla nullità della notificazione al difetto di istruttoria e motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’appello riproponeva integralmente il thema decidendum del primo grado e ha esaminato direttamente i motivi originari. Il primo, sulla nullità della notificazione, è stato dichiarato infondato: i primi Giudici avevano già disatteso l’eccezione di irricevibilità, aprendo la strada all’ammissibilità dell’impugnazione, cosicché la doglianza risultava ultronea.
Sul secondo motivo, relativo alla formazione del silenzio assenso ai sensi dell’art. 35 della legge n. 47/1985, il C.G.A.R.S. ha richiamato la giurisprudenza prevalente, anche propria, secondo cui il silenzio assenso sulle domande di condono può realizzarsi solo a fronte di istanze suffragate da documentazione completa, comprensiva dei nulla osta e delle autorizzazioni relative ai vincoli. Il Collegio ha ribadito che l’assenza di completezza della domanda osta alla formazione tacita del titolo abilitativo, potendosi esso formare solo se la domanda possiede i requisiti per essere accolta. Ha richiamato Cons. St. n. 8181/2019 e C.G.A.R.S. n. 819/2021.
Ha poi respinto il terzo e il quarto motivo, che censuravano il difetto di istruttoria e di motivazione sulle modalità con cui il Comune era pervenuto alla conclusione della non preesistenza. Le aerofotogrammetrie utilizzate dall’Amministrazione avevano accertato l’assenza del fabbricato alla data del 31.12.1993; l’appellante si era limitato a contestarne la legittimità come fonte di prova, senza fornire alcun elemento di prova contraria ai sensi dell’art. 64 cod. proc. amm..
Quanto al dedotto difetto di motivazione, il Collegio ha osservato che il provvedimento non richiedeva alcun bilanciamento tra interesse pubblico e privato, nemmeno con riguardo al lungo tempo trascorso. La oggettiva insanabilità del fabbricato non avrebbe potuto impedire all’Amministrazione di spogliarsi del potere di perseguire l’abuso e di ripristinare la legalità violata. L’appello è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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