Subappalto e PEF nelle concessioni di ristorazione scolastica (TAR Lombardia n. 2155 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle concessioni di servizi, le prestazioni accessorie e residuali rispetto all’oggetto principale possono essere affidate a terzi senza che ciò integri un subappalto, non essendo direttamente rivolte all’amministrazione concedente ma al concessionario, per consentirgli di adempiere correttamente alla prestazione principale. La dichiarazione di non avvalersi del subappalto, resa in sede di offerta, non implica pertanto l’impossibilità di eseguire tali attività. La verifica di sostenibilità del piano economico-finanziario, richiesta dall’art. 185, comma 5, d.lgs. n. 36/2023, costituisce valutazione tecnica riservata all’amministrazione concedente, sindacabile solo per manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza. Il requisito di esecuzione relativo alla disponibilità di un centro di produzione pasti alternativo non è escluso dalla destinazione ordinaria della struttura a servizio di terzi.
Il Fatto
Un Comune ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento in concessione quinquennale del servizio di ristorazione scolastica, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il servizio è stato aggiudicato a una società con il punteggio di 97,10, mentre la seconda classificata ha conseguito 88,27 punti.
La seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione e i verbali di gara, deducendo l’inadeguatezza dell’offerta della controinteressata e l’insostenibilità del PEF. Respinta l’istanza cautelare, il Comune ha dato corso all’affidamento e ha stipulato il contratto. La ricorrente ha proposto motivi aggiunti per far accertare la decadenza dell’aggiudicataria dall’aggiudicazione, per carenza di un requisito di esecuzione, e per ottenere il subentro nel contratto o, in subordine, il risarcimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato congiuntamente ricorso introduttivo e motivi aggiunti, respingendoli entrambi. Sul primo motivo, la ricorrente sosteneva che l’aggiudicataria dovesse essere esclusa per non essere in grado di svolgere alcune prestazioni richieste dalla legge di gara: prevenzione di infestazioni, manutenzione delle attrezzature e delle mense, analisi dei prodotti.
Il Tribunale ha rilevato che l’art. 8 del disciplinare e l’art. 69 del capitolato individuano nella preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti le prestazioni principali, da eseguire direttamente dal concessionario, mentre ammettono il subappalto per le attività di manutenzione, analisi e disinfestazione. Tali attività, pur necessarie per la corretta esecuzione della prestazione principale, rivestono carattere accessorio e residuale e non sono direttamente rese all’amministrazione, bensì al concessionario.
Richiamando l’art. 119 d.lgs. n. 36/2023, la sentenza esclude che l’affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie costituisca subappalto. Ne consegue che la dichiarazione di non avvalersi del subappalto non dimostra l’impossibilità di eseguire tali prestazioni, non essendo necessario stipulare un contratto di subappalto. La comunicazione dei subcontratti, inoltre, va effettuata prima dell’inizio della prestazione e non in sede di offerta. Le censure nuove, sollevate solo in memoria non notificata, sono state dichiarate inammissibili.
Sul secondo motivo, relativo all’insostenibilità del PEF, il Tribunale ha ricordato che la verifica di sostenibilità economico-finanziaria ex art. 185, comma 5, d.lgs. n. 36/2023 è espressione di un ambito di valutazione tecnica riservato all’amministrazione, tendenzialmente insindacabile salvo manifesta irragionevolezza. La ricorrente non ha censurato le modalità della verifica, ma si è limitata a contestare singole voci di costo senza dimostrare una complessiva e manifesta insostenibilità dell’offerta; le contestazioni sono risultate generiche e indonee a palesare illogicità.
Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio ha ritenuto infondata la doglianza sulla carenza del requisito di esecuzione previsto dall’art. 9 del disciplinare, ossia la disponibilità di un centro di produzione pasti alternativo. La destinazione ordinaria della struttura a servizio di una RSA non dimostra, di per sé, l’oggettiva impossibilità di adibirla anche a centro di produzione alternativo in situazioni di forza maggiore, né le contestazioni sul titolo abilitativo provano l’inidoneità dei locali.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati pertanto respinti, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 7.000,00, di cui 3.500,00 a favore del Comune e 3.500,00 a favore della controinteressata.
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Nota della Redazione
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