Riconoscimento della causa di servizio rimesso alla discrezionalità tecnica degli organi sanitari (TAR Calabria n. 1597 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità dei pubblici dipendenti, compiuti dalle Commissioni mediche ospedaliere e dal Comitato di verifica per le cause di servizio ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 461/2001, rientrano nella discrezionalità tecnica di tali organi. Il sindacato del giudice amministrativo è pertanto limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità ictu oculi rilevabile, oltre che alla verifica della regolarità del procedimento, senza che il giudicante possa sostituire la propria valutazione a quella dell’organo tecnico. Ai fini del riconoscimento occorre l’allegazione e la prova di episodi di servizio specifici, particolarmente gravosi ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d’istituto; non rilevano circostanze generiche né il mero richiamo a pregressi riconoscimenti positivi per altra patologia.
Il Fatto
Un dipendente della Polizia di Stato, in quiescenza, ha impugnato il decreto con cui il Ministero dell’Interno ha negato la dipendenza da causa di servizio per una infermità e ha respinto la domanda di equo indennizzo, unitamente al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio che aveva qualificato la patologia come non dipendente dal servizio.
Il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione del giudizio tecnico e la contraddittorietà rispetto a precedenti provvedimenti positivi, con i quali l’amministrazione aveva riconosciuto la causa di servizio per altra patologia e liquidato l’equo indennizzo, assumendo identico il servizio prestato. Nel corso del giudizio è sopravvenuto un decreto che ha riconosciuto l’interdipendenza tra le patologie ma ha respinto l’istanza di equo indennizzo per tardività, ponendo la questione della procedibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio supera la questione di procedibilità e affronta il merito, richiamando la consolidata ripartizione tra discrezionalità tecnica dell’amministrazione e sindacato giurisdizionale. Le conclusioni degli organi sanitari si fondano su cognizioni specialistiche estranee al patrimonio del giudice, il quale non può sovrapporre il proprio convincimento a quello dell’organo tecnico. Il perimetro del controllo resta segnato dal travisamento dei fatti, dalla macroscopica illogicità e dalla regolarità del procedimento, secondo il richiamo a Cons. Stato n. 2140/2018 e a Cons. Stato sez. II n. 1501 del 2025.
Quanto al rapporto causale, il Collegio richiama l’art. 11 del d.P.R. n. 461/2001 e la giurisprudenza che esige l’allegazione di episodi di servizio specifici, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d’istituto, non essendo sufficienti disagi e fatiche connaturati alla prestazione (Cons. Stato sez. II n. 1500 del 2025). Sul piano probatorio richiama Cass. civ., Sez. lavoro, n. 33307 del 2024 e Cass. civ., Sez. lavoro, n. 2516 del 2025: il dipendente è esonerato dalla prova della colpa ma non dagli altri elementi costitutivi della pretesa, e in presenza di patologia multifattoriale il nesso causale esige dimostrazione concreta, non presunzioni astratte.
Applicando tali coordinate, il Collegio rileva che il ricorrente si è limitato a descrivere genericamente l’excursus professionale, senza indicare l’ubi consistam del servizio, le modalità concrete di svolgimento, la durata e la specificità dell’attività rispetto al servizio in generale. Le allegazioni risultano perciò generiche e scarsamente circostanziate, incapaci di scalfire il giudizio tecnico nei termini del travisamento o della macroscopica illogicità.
Né vale a fondare la dedotta contraddittorietà il precedente riconoscimento della causa di servizio per altra patologia: il servizio, per le sue specificità, può assumere rilievo causale per una patologia e non per altra, mentre l’onere di allegazione e prova incombe sulla parte. Il parere del Comitato, inoltre, ha dato conto degli incarichi ricoperti e della natura multifattoriale dell’affezione, riconducendola a fattori costituzionali e acquisiti e all’età, ed escludendo il ruolo di causa o concausa efficiente del servizio. La motivazione è coerente con il sopravvenuto decreto che ha qualificato la patologia solo come interdipendente rispetto a quella già riconosciuta. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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