Ultrapetizione esclusa quando il giudice qualifica la situazione dedotta senza aggiungere domande (Cass. civ. Sez. 3 n. 23241 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, pur formalmente rubricato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., non deduca una erronea ricognizione della fattispecie astratta, ma tenda a sovrapporre alla ricostruzione del giudice di merito una diversa lettura del quadro documentale. Il vizio di violazione di legge ricorre solo quando venga in rilievo l’erronea ricognizione della fattispecie astratta, mentre l’erronea ricognizione della fattispecie concreta mediante le risultanze di causa inerisce alla valutazione del merito. Non sussiste ultrapetizione quando il giudice, senza attribuire un bene della vita diverso o ulteriore rispetto a quello domandato, si limiti a qualificare giuridicamente la situazione dedotta in giudizio e le conseguenze che ne derivano ai fini della decisione. Il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. riguarda esclusivamente l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non può essere utilizzato per far valere il mero dissenso sulla valutazione delle prove.
Il Fatto
L’istituto di edilizia residenziale pubblica conveniva in giudizio la detentrice di un fondo di sua proprietà, chiedendone la condanna alla restituzione dell’area e al risarcimento dei danni per l’abusiva occupazione e per l’ingiustificata interruzione delle trattative di compravendita. La convenuta contestava la prospettazione, deducendo che l’occupazione era avvenuta in forza di autorizzazione del Comune, il quale si era dichiarato proprietario dell’area.
Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, ordinando il rilascio e condannando al pagamento dell’indennità di occupazione, ma rigettava la domanda risarcitoria. La Corte d’appello confermava la decisione, ritenendo la detenzione priva di titolo e sussistente la responsabilità precontrattuale. Avverso la sentenza d’appello proponeva ricorso per cassazione l’erede della soccombente.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i quattro motivi di ricorso, tutti dichiarati inammissibili. Con il primo motivo, la ricorrente denunciava la violazione degli artt. 934 e 936 c.c., contestando la qualificazione della detenzione come sine titulo e l’applicazione del principio dell’accessione. La S.C. ha rilevato che la censura non investiva l’erronea ricognizione della fattispecie astratta, ma mirava a sovrapporre una diversa lettura del quadro documentale, collocandosi sul terreno dell’accertamento del fatto, estraneo al sindacato di legittimità. Ha inoltre precisato che la doglianza non si confrontava con gli oneri di specificità imposti dall’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., non riproducendo il contenuto del documento richiamato.
Con il secondo motivo, la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse pronunciato ultra petita introducendo d’ufficio la questione dell’accessione. La Corte ha escluso il vizio, osservando che la sentenza impugnata non aveva attribuito un bene della vita diverso da quello richiesto, ma aveva utilizzato l’accessione come argomento giuridico per escludere che la presenza del manufatto impedisse il rilascio. Ha richiamato il principio per cui il vizio di ultrapetizione non ricorre quando la questione sia stata comunque esaminata e decisa, sia pure con un percorso argomentativo non condiviso dalla parte.
Quanto al terzo motivo, rubricato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la Corte ha reiterato che il paradigma del vizio motivazionale concerne solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non il dissenso sulla valutazione delle prove o l’omessa considerazione di singoli elementi istruttori. Ha aggiunto che la sentenza impugnata aveva specificamente esaminato il tema del titolo, escludendone l’esistenza, sicché la censura non denunciava un’omissione ma pretendeva di rimettere in discussione l’apprezzamento del materiale istruttorio.
Infine, con il quarto motivo, la ricorrente lamentava la violazione degli artt. 116 e 117 c.p.c. e dell’art. 1337 c.c., contestando la valutazione delle prove in tema di responsabilità precontrattuale. La Corte ha giudicato la tecnica di deduzione impropria, poiché il vizio motivazionale non può essere costruito per raffronto con elementi estrinseci. Ha poi escluso la violazione dell’art. 116 c.p.c., configurabile solo in caso di attribuzione a una prova di un valore diverso da quello normativamente previsto, e dell’art. 117 c.p.c., evocato senza specifica deduzione. La censura relativa all’art. 1337 c.c. è stata ritenuta inammissibile perché volta a riproporre una diversa ricostruzione della vicenda negoziale.
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Nota della Redazione
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