Ammonimento del questore e prevenzione della violenza domestica (Cons. Stato n. 7245 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di ammonimento del questore, previsto dall’art. 3 d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. in l. 15 ottobre 2013, n. 119, per i fatti riconducibili agli artt. 581 e 582, secondo comma, cod. pen. commessi in contesto di violenza domestica, è espressione di una funzione preventiva e non repressiva. Esso richiede un’istruttoria di carattere sommario, che non attinge la profondità dell’accertamento penale, e produce effetti meramente monitori, ricognitivi del principio del neminem laedere. Il criterio probatorio applicabile è quello del “più probabile che non”: gli elementi acquisiti devono far apparire maggiormente plausibile, rispetto ad ogni alternativa, il pericolo di reiterazione delle condotte offensive. La norma non esige la sistematicità del fatto, essendo sufficiente anche un solo atto, ove grave, e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non inficia la legittimità del provvedimento quando il pronto intervento risponde all’esigenza di prevenire nuove aggressioni.

Il Fatto

Il questore di Venezia adottava nei confronti del ricorrente un provvedimento di ammonimento, su richiesta della moglie, in relazione a plurimi episodi di violenza fisica e verbale all’interno del nucleo familiare, uno dei quali ritenuto riconducibile al reato di cui all’art. 582, secondo comma, cod. pen. Il provvedimento superava il vaglio del ricorso gerarchico al Prefetto.

Il ricorrente impugnava davanti al TAR Veneto, lamentando l’assenza del carattere di sistematicità dei fatti, la carenza istruttoria e la violazione del contraddittorio procedimentale. Il TAR respingeva il ricorso con sentenza n. 3/2025. Proponeva quindi appello al Consiglio di Stato, resistendo le amministrazioni intimate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la fisionomia del potere di ammonimento muovendo dalla sua finalità preventiva. Esso non è funzionale a reprimere una condotta già consumata, ma a impedirne la commissione, integrando l’apparato sanzionatorio penale. A tale tratto si affiancano la sommarietà dell’istruttoria e la natura monitoria degli effetti, che non generano nuove situazioni giuridiche passive se non di carattere ricognitivo.

Da questi elementi deriva il criterio probatorio del “più probabile che non”, richiamato nella pronuncia Consiglio di Stato, Sez. III, 13 dicembre 2023, n. 10752. Il Collegio chiarisce che tale metodologia non abbassa la soglia di tutela rispetto ai canoni penalistici, ma realizza un punto di equilibrio tra l’esigenza del cittadino a non essere destinatario di un provvedimento lesivo della propria immagine e la tutela dei beni protetti, con particolare riguardo alle relazioni familiari.

Quanto ai presupposti dell’art. 3 d.l. n. 93/2013, la Corte ritiene sufficiente l’acquisizione di elementi indiziari circa un fatto inquadrabile nella cornice degli artt. 581 e 582, secondo comma, cod. pen., purché commesso in contesto di violenza domestica. La disposizione non richiede la sistematicità, come si evince dal riferimento testuale a “uno o più atti, gravi ovvero non episodici”, indicativo della sufficienza di un solo atto grave.

Nel caso concreto l’episodio centrale risulta suffragato dagli interventi degli operatori di polizia, dalla comunicazione di notizia di reato e dai verbali di sommarie informazioni, con una escoriazione riscontrata a danno del minore. Non rilevano né la memoria prodotta in sede penale né la tesi circa la necessità di riscontri esterni, risultando questi ultimi rinvenibili nelle rilevazioni degli agenti. La Questura non è tenuta a ricostruire la dinamica causale della crisi familiare, ma a verificare secondo ragionevole probabilità che un fatto violento sia stato posto in essere e che il contesto familiare ne sia predisponente della reiterazione.

Quanto alla omessa comunicazione di avvio del procedimento, il perdurante clima conflittuale imponeva un pronto intervento. Il breve lasso temporale tra la richiesta e l’adozione del provvedimento rivela criteri di ragionevole celerità, e il punto di vista del ricorrente era comunque acquisito mediante il verbale di s.i. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 581 c.p.

Tutte le 40 sentenze sull'art. 581 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *