Accesso agli atti e cessazione della materia del contendere con soccombenza virtuale (TAR Toscana n. 25 del 05.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rifiuto tacito all’accesso agli atti amministrativi, superato dall’esibizione della documentazione richiesta soltanto dopo la notifica e il deposito del ricorso, integra una cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.. In tale ipotesi la domanda di accesso risulta soddisfatta, ma la tardività della condotta dell’amministrazione giustifica la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale. Il giudice verifica l’utilità effettiva dell’esibizione documentale e il suo rapporto cronologico con l’iniziativa giudiziaria. Se il documento era già disponibile prima della risposta all’istanza e viene consegnato solo successivamente al ricorso, la soccombenza sostanziale dell’amministrazione è accertata.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto all’Inps l’accesso, per esame ed estrazione di copia, ai documenti relativi al calcolo di una prestazione previdenziale. L’istanza, presentata nel luglio 2023, non ha ricevuto riscontro nei termini. Si è formato così un rifiuto tacito, al quale ha fatto seguito una nota dell’Istituto del 22.09.2023.
Il ricorrente ha proposto ricorso innanzi al TAR Toscana per il riconoscimento del diritto di accesso e per l’annullamento del rifiuto. L’Inps si è costituita in giudizio, sostenendo che la documentazione era stata trasmessa con PEC del 28.09.2023 e che l’interesse era ormai soddisfatto. Ha quindi chiesto dichiararsi l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse o, in subordine, la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la documentazione oggetto dell’istanza di accesso era stata effettivamente esibita. L’interesse del ricorrente risultava pertanto soddisfatto. Su questa base, e in applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.
La questione centrale riguarda le spese. L’Istituto aveva invocato l’integrale compensazione, sostenendo di non aver mai negato l’ostensione e di essersi attivato per la verifica della prestazione. Il Collegio ha però ricostruito la sequenza cronologica dei fatti. Il nuovo prospetto di calcolo era stato elaborato in data 18.09.2023, quindi prima della risposta alla richiesta di accesso, avvenuta il 22.09.2023.
Tale prospetto era stato esibito solo il 28.09.2023, cioè dopo la notifica e il deposito del ricorso, avvenuti il 26.09.2023. L’esibizione tardiva è quindi successiva all’iniziativa giudiziaria. La documentazione era già disponibile quando l’amministrazione ha riscontrato l’istanza, ma non è stata consegnata in quella sede.
Da qui la conclusione del Tribunale: la condotta dell’Inps integra una soccombenza virtuale. Il ricorrente ha dovuto agire in giudizio per ottenere ciò che poteva essergli consegnato prima. La cessazione della materia del contendere non preclude quindi la condanna alle spese. Il Collegio ha posto a carico dell’Istituto il pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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