Segnalazione a sofferenza in continuità non va cancellata dopo omologa del piano (ABF Collegio di Bari n. 1483 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La segnalazione a sofferenza nella Centrale dei Rischi disposta dal cessionario in continuità segnaletica con il creditore cedente è conforme alla disciplina di settore quando l’esposizione era già classificata in sofferenza prima della domanda di composizione della crisi da sovraindebitamento. La presentazione della domanda ex legge n. 3/2012 e la successiva omologazione del piano non impongono la riclassificazione del credito, ove manchino elementi sopravvenuti idonei a fondare una diversa valutazione della situazione economica e patrimoniale del cliente. Il ricorso alla procedura di sovraindebitamento, lungi dal dimostrare l’insussistenza del presupposto sostanziale, ne conferma la sussistenza. La pretesa di cancellazione delle segnalazioni è pertanto infondata.
Il Fatto
Il ricorrente, debitore di plurimi rapporti di finanziamento ceduti in blocco all’intermediario convenuto, deduce l’illegittimità delle segnalazioni a sofferenza del proprio nominativo nella Centrale dei Rischi per il periodo settembre 2021 – febbraio 2024. Egli assume che l’iscrizione sarebbe stata mantenuta in difetto dei presupposti dopo l’omologazione, mediante decreto del 27/09/2021, di un piano di composizione della crisi da sovraindebitamento cui l’intermediario aveva prestato consenso, e dopo l’estinzione del debito mediante accordo a saldo e stralcio concluso nel gennaio 2024.
Il ricorrente invoca la tutela dell’Arbitro chiedendo l’accertamento dell’illegittimità delle segnalazioni, la loro rettifica e il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. L’intermediario si oppone, eccependo in via preliminare l’inammissibilità della domanda risarcitoria perché non contenuta nel reclamo, e nel merito l’infondatezza, avendo segnalato in continuità con la banca cedente sin dal dicembre 2018.
La motivazione del Collegio
Il thema decidendum attiene alle conseguenze che la domanda di ammissione alla procedura di composizione della crisi e la sua omologazione producono sulle preesistenti segnalazioni in Centrale Rischi. Il Collegio muove dal quadro normativo della Circolare n. 139 dell’11/02/1991, che per i provvedimenti di composizione della crisi non liquidatoria richiama i criteri del concordato preventivo: dalla rilevazione riferita alla data di presentazione della domanda le esposizioni vanno classificate tra le inadempienze probabili, salvo che l’esposizione sia già classificata in sofferenza al momento della domanda.
Il prospetto analitico della Centrale Rischi, aggiornato al 15 ottobre 2025 e prodotto dalla sola resistente, documenta una rilevante esposizione debitoria risalente nel tempo e segnalazioni negative pregresse da altri intermediari. Il Collegio condivide il rilievo dell’intermediario secondo cui il ricorso alla procedura ex legge n. 3/2012 denota una situazione di indebitamento rilevante non altrimenti risolvibile, confermando la sussistenza delle condizioni per la classificazione a sofferenza già operata.
Quanto al periodo contestato, il Collegio rileva che la segnalazione è pacificamente effettuata in continuità segnaletica con l’intermediario cedente dal dicembre 2018 sino al febbraio 2024, e che al momento della segnalazione non sussistevano elementi sopravvenuti tali da indurre il cessionario a una diversa classificazione del credito. L’adeguamento degli importi al provvedimento di omologa e la cessazione anticipata della segnalazione alla data di estinzione del credito sono conformi alla disciplina di settore.
Il Collegio richiama sul punto il precedente ABF Coll. Milano, dec. 10397/2019 e conclude per l’infondatezza della pretesa cancellazione. Il ricorso è non accolto, con assorbimento di ogni ulteriore domanda, comprese quella risarcitoria e l’eccezione preliminare di inammissibilità della stessa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.