Successione nel conto corrente e ritardi della banca (ABF Collegio di Milano n. 1482 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Una volta acquisita la conoscenza del decesso del correntista, si apre per la banca una fase in cui si intensifica l’esigenza di rispettare i canoni della correttezza e della buona fede. Il ritardo ingiustificato nel rilascio della dichiarazione di consistenza e nell’estinzione del conto integra una condotta negligente dell’intermediario e fonda il diritto del cliente al risarcimento del danno. Sono risarcibili i canoni mensili addebitati sul conto dall’inizio del ritardo e gli interessi legali maturati sul saldo dalla richiesta di estinzione a quella effettiva. Non costituisce danno il compenso corrisposto per il rilascio della dichiarazione di consistenza, che remunera un’attività svolta dall’intermediario. La penale per tardiva estinzione prevista dall’art. 126-quinquiesdecies, comma 3, TUB non si applica alla chiusura di un conto intestato a soggetto deceduto.

Il Fatto

La ricorrente, erede del marito deceduto il 28/2/2024, contesta la condotta dell’intermediario nella gestione della successione del conto corrente. Dopo ripetuti contatti, il 23/5/2024 consegna la documentazione e versa € 100,00 per ottenere la dichiarazione di consistenza, che perviene solo l’1/7/2024, ultimo documento atteso dal notaio. Presentata la dichiarazione di successione l’8/7/2024, la cliente chiede il 20/9/2024 l’estinzione del conto e l’accredito del saldo su un proprio IBAN. Il conto viene estinto soltanto il 5/11/2024, dopo la sottoscrizione della modulistica di manleva.

La cliente chiede il rimborso dei € 100,00, dei canoni maturati dalla presentazione della documentazione, degli interessi legali sul saldo per il periodo luglio-novembre 2024, quantificati in € 169,21 netti, e di una penale di € 40,00 per tardiva estinzione oltre i dodici giorni. L’intermediario offre il rimborso di € 100,00 e di € 48,00 per i canoni, ma contesta il resto addebitando il ritardo alla cliente, che avrebbe comunicato l’IBAN solo il 20/9/2024 e sottoscritto la manleva solo il 5/11/2024. Le parti non raggiungono una transazione.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce la vicenda sulla base della documentazione e individua l’avvio della pratica nel 26/4/2024, richiamato nella comunicazione del 23/5/2024. Anche a prescindere dalle interlocuzioni verbali, la richiesta del 23 maggio è documentata e inequivoca. Un periodo di almeno cinque settimane per l’emissione della dichiarazione di consistenza appare ingiustificatamente dilatato. Parimenti ingiustificato è il lasso di tempo tra la richiesta formale di estinzione del 20/9/2024 e l’estinzione del 5/11/2024, a fronte della completezza del corredo documentale.

Tali ritardi denotano scarsa cura per l’interesse del cliente e connotano la condotta dell’intermediario come negligente. Il Collegio richiama l’orientamento unanime dei Collegi territoriali secondo cui, acquisita la conoscenza del decesso, si apre una fase in cui si intensifica la necessità di rispettare correttezza e buona fede.

Quanto ai danni, è risarcibile la perdita dei canoni dal mese di luglio, quando è stata presentata la documentazione notarile completa, al mese di ottobre: quattro mensilità da € 12,00 ciascuna, per € 48,00. Sono inoltre dovuti gli interessi legali sul saldo dalla richiesta di estinzione del 20/9/2024 a quella effettiva del 5/11/2024.

Il Collegio esclude invece il rimborso dei € 100,00, che hanno remunerato un’attività svolta dall’intermediario. Priva di fondamento è anche la richiesta di penale di € 40,00: la ricorrente richiama il termine dell’art. 126-quinquiesdecies, comma 3, TUB, ma tale norma, introdotta con il d. lgs. n. 37/2017 di recepimento della Dir. 2014/92/UE, riguarda il trasferimento dei servizi di pagamento e non l’intempestiva chiusura di un conto intestato a soggetto deceduto.

Il ricorso è pertanto accolto parzialmente, con condanna dell’intermediario a corrispondere € 48,00 oltre agli interessi legali sul saldo dal 20/9/2024 al 5/11/2024, il contributo di € 200,00 alla Banca d’Italia e il rimborso di € 20,00 per la presentazione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 126-quinquies TUB

Tutte le 8 sentenze sull'art. 126-quinquies TUB

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