Segnalazione in SIC: onere probatorio del preavviso e decorrenza del termine dilatorio (ABF Collegio di Napoli n. 1257 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di segnalazioni a sistemi di informazione creditizia, l’art. 125, comma 3, TUB e l’art. 5, comma 6 del Codice di condotta per i SIC impongono al partecipante di inviare all’interessato un preavviso circa l’imminente registrazione dei dati. L’onere probatorio grava sull’intermediario, che deve dimostrare tanto il presupposto sostanziale della segnalazione quanto quello formale, cioè di aver dato idonea comunicazione preventiva e che il cliente l’abbia effettivamente ricevuta, trattandosi di atto recettizio ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c. Il preavviso deve precedere di quindici giorni la visibilità della segnalazione ai partecipanti, ed è sempre l’intermediario a dover provare il momento dal quale la segnalazione è divenuta visibile. In caso di violazione del termine dilatorio resta ferma l’illegittimità della prima segnalazione, mentre restano salve quelle successive per le quali il termine risulti rispettato.

Il Fatto

Il ricorrente, insoddisfatto della risposta al reclamo, adisce l’ABF contestando l’illegittima iscrizione del proprio nominativo in SIC e in CAI-segmento CARTER. Quanto al primo archivio lamenta di non aver ricevuto un valido preavviso; quanto al secondo contesta la genericità del preavviso e la mancanza delle formalità previste dalla normativa.

L’intermediario si costituisce e riferisce che le segnalazioni derivano da ritardi nel rimborso di tre rapporti: una carta di credito a rimborso rateale e due prestiti finalizzati. Sostiene di aver inviato sia lettere di preavviso sia SMS, come consentito dalle condizioni generali accettate dal cliente, e di aver già chiesto la cancellazione del nominativo dall’archivio CAI. Chiede quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere quanto al CAI e il rigetto del ricorso per il resto.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo richiamando l’art. 125, comma 3, TUB, che impone ai finanziatori di informare preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati informazioni negative. Richiama anche la decisione del Collegio di coordinamento n. 9311/2016, secondo cui tale disposizione, integrando una disciplina speciale di tutela dei soggetti deboli, concretizza il generale dovere di correttezza e buona fede nei rapporti tra privati, presidiato dagli artt. 1175, 1337 e 1365 c.c. e dall’art. 2 Cost.

Passando al presupposto formale, il Collegio esamina le tre lettere di preavviso prodotte. Per la carta di credito rileva che in epigrafe è indicato un numero non corrispondente a quello del contratto e che manca qualsiasi evidenza di ricezione; per i due prestiti parimenti non vi è prova dell’avvenuta ricezione delle missive.

L’intermediario oppone di aver inviato il preavviso anche a mezzo SMS e fornisce evidenze della consegna. Il Collegio, tuttavia, applica l’orientamento condiviso secondo cui il preavviso deve precedere di quindici giorni la visibilità della segnalazione ai partecipanti. Nel caso concreto, per la carta di credito e per uno dei prestiti l’SMS risulta successivo alla prima segnalazione eseguita in CTC ed EXPERIAN, riferita a settembre 2023; per l’altro prestito l’SMS è stato inviato a un numero diverso da quello indicato in contratto. Inoltre, in mancanza di informazioni sulla data di effettiva visibilità, il termine dilatorio non risulta rispettato nemmeno rispetto alle segnalazioni in CRIF.

Il Collegio richiama allora la decisione del Collegio di coordinamento n. 4140/2015, che distingue la prima segnalazione illegittima da quelle successive in cui il termine sia stato rispettato. Individua così, per i primi due contratti, la prima segnalazione legittima nel novembre 2023 e, per il terzo, nel dicembre 2023, con conseguente obbligo dell’intermediario di cancellare le segnalazioni anteriori.

Quanto al CAI, l’intermediario dichiara di aver già chiesto la cancellazione della segnalazione e il Collegio ne prende atto in assenza di contestazioni. Il ricorso è quindi accolto parzialmente, con accertamento del diritto del ricorrente alla cancellazione dei dati illegittimamente trattati in SIC e condanna dell’intermediario al contributo di € 200,00 per le spese della procedura e al rimborso di € 20,00 al ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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