Data di prima attivazione e collaudo per i certificati bianchi (Cons. Stato n. 3739 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La data di prima attivazione di un progetto di efficienza energetica, ai sensi dell’art. 1 delle Linee Guida EEN 9/11, coincide con il momento in cui il cliente partecipante inizia a beneficiare di risparmi energetici e può essere individuata nella data del collaudo. Le operazioni che precedono il collaudo, avendo funzione di messa a punto e di normalizzazione delle condizioni ante/post intervento, non sono di regola idonee a generare risparmi energetici nel senso precisato dalle Linee Guida. Il diniego del GSE che si fondi sull’assenza di prova circa l’omessa produzione di risparmi in data anteriore al collaudo è illegittimo, perché scarica sull’operatore la dimostrazione di un fatto negativo. La domanda di accertamento e condanna al riconoscimento dei TEE resta invece inammissibile, involgendo una porzione di potere amministrativo non ancora esercitato.
Il Fatto
La società appellante, operante nel settore dei servizi energetici, presentava al GSE una richiesta di verifica e certificazione analitica per un intervento di efficienza energetica consistente nell’installazione di un inverter su un forno di uno stabilimento industriale. L’istanza mirava al riconoscimento dei certificati bianchi ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo n. 28/2011 e del D.M. 28 dicembre 2012, con riferimento a un periodo di monitoraggio iniziato il 3 luglio 2015.
Il GSE dapprima comunicava i motivi ostativi e poi, con provvedimento del 23 giugno 2017, rigettava la richiesta: non risultava documentazione comprovante che la data di prima attivazione fosse antecedente al massimo dodici mesi dall’inizio del monitoraggio, poiché dal 1° luglio 2014 erano state effettuate prove di collaudo «a carico» sull’inverter. Il TAR Lazio respingeva il ricorso; la società proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza e il riconoscimento dei titoli.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato accoglie il primo motivo. Il punto di partenza è il punto 5.3 dell’art. 5 delle Linee Guida EEN 9/11, che impone l’avvio del primo periodo di monitoraggio entro dodici mesi dalla data di prima attivazione. La definizione contenuta nell’art. 1 delle Linee Guida individua tale data in quella in cui almeno uno dei clienti partecipanti inizia a beneficiare di risparmi energetici, e indica espressamente, a titolo esemplificativo, la data di collaudo per impianti termici o elettrici.
Il collegio ritiene che il risparmio energetico, definito come differenza nei consumi primari prima e dopo l’intervento, possa aversi solo a seguito del completamento dell’attività di normalizzazione delle condizioni ante/post intervento, normalmente eseguita tramite collaudo. Le operazioni che lo precedono, finalizzate alla messa a punto dell’impianto, non sono di regola idonee a generare risparmi. Il TAR, muovendo dall’inciso «anche qualora questi non siano misurabili», aveva concluso che non occorresse né l’apprezzabilità dei risparmi né l’entrata in regime di esercizio: lettura non condivisibile, perché confonde la misurabilità con il regime di esercizio, momenti distinti, e finisce per accogliere una nozione di risparmio che si verificherebbe con la mera immissione di corrente.
La Corte censura anche il ragionamento sul certificato di collaudo. Il primo giudice, dopo averne riconosciuto l’attendibilità e richiamato le FAQ AEEGSI richiamate dal GSE, ne aveva escluso la portata probatoria sul rilievo che l’elenco dell’art. 1 avrebbe mero intento esemplificativo. Per il Consiglio di Stato l’argomento è incoerente: l’esemplificatività consente di individuare ulteriori casi, non di svuotare di valore quelli espressamente indicati. La soluzione opposta lederebbe il legittimo affidamento degli operatori economici.
Quanto al secondo profilo, la società aveva prodotto i «Chiarimenti Verbale di Collaudo», attestanti che l’installazione iniziò a generare risparmi alla data di compilazione del verbale. Il TAR pretendeva invece la prova di un fatto negativo, cioè l’assenza di risparmi tra il 1° e il 4 luglio 2014: secondo il consolidato orientamento richiamato (Cass. civ., Sez. I, 11 aprile 2024, n. 9757), il fatto negativo si dimostra mediante il fatto positivo contrario o per presunzioni. Il GSE, del resto, desumeva l’anticipazione dei risparmi dalla sola menzione del 1° luglio 2014 nel certificato, data riferita alla «messa in marcia» e non alle prove a carico.
Il terzo motivo è disatteso: la determinazione del numero dei TEE compete unicamente al GSE e involge potere amministrativo non ancora esercitato, con il divieto di cui all’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. L’appello è quindi accolto, il ricorso di primo grado è accolto e gli atti impugnati annullati, con condanna del GSE alle spese.
Nota della Redazione
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