Certificati bianchi: al gestore delegato manca la legittimazione ad agire (Cons. Stato n. 7189 del 29.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo la legittimazione ad agire spetta al titolare di una situazione giuridica direttamente incisa dall’esercizio del potere. Il soggetto che, per delega dell’ente locale, gestisce soltanto l’iter burocratico-amministrativo della richiesta di titoli di efficienza energetica non è titolare di alcuna posizione di interesse legittimo. La compartecipazione agli incentivi pattuita nel contratto di appalto costituisce un vantaggio mediato e indiretto e non fonda la legittimazione: essa abilita al più all’intervento adesivo dipendente. Il difetto di legittimazione attiva è rilevabile d’ufficio anche in appello, perché attiene a una condizione dell’azione.

Il Fatto

La società capofila di un raggruppamento affidatario del servizio di gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Napoli ha presentato al GSE, in qualità di gestore delegato dall’ente locale, la richiesta di certificazione dei risparmi energetici relativi a un progetto a consuntivo. Il GSE ha respinto l’istanza ritenendo i certificati bianchi non cumulabili con i fondi retrospettivi POI Energia 2007-2013 impiegati per realizzare gli interventi, in forza dell’art. 10, comma 1, del d.m. 11 gennaio 2017.

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, confermando il divieto di cumulo. La società ha proposto appello, chiedendone la riforma; si sono costituiti il Comune, per l’accoglimento, e il GSE, per l’inammissibilità o il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, sollevata dal GSE in primo grado, non esaminata dal TAR e riproposta in appello. La questione è rilevabile d’ufficio in quanto attinente a una condizione dell’azione, come affermato dalla costante giurisprudenza amministrativa richiamata nella decisione.

Secondo il GSE, solo il Comune, titolare del progetto, avrebbe potuto impugnare il provvedimento; la ripartizione al 50% del valore di ciascun titolo riconosciuto non varrebbe a radicare la legittimazione dell’affidatario, delegato alla sola gestione del procedimento e non alla tutela giurisdizionale. La società replica di essere titolare di un interesse differenziato e qualificato.

Il Collegio ritiene l’eccezione fondata e richiama integralmente i principi già affermati dalla Sezione nella sentenza n. 6536 del 17 agosto 2026, resa tra le stesse parti su un provvedimento di rigetto di altro progetto a consuntivo del medesimo appalto. In quella sede si è osservato che è il Comune il titolare del progetto, mentre la società assume la veste di proponente, operando per delega nella gestione dell’iter burocratico-amministrativo senza per ciò acquisire la qualificazione necessaria a proporre il contenzioso.

La posizione dell’appellante avrebbe potuto trovare tutela solo come legittimazione all’intervento adesivo dipendente, a sostegno della posizione giuridica autonoma del Comune. Il contratto stipulato tra le parti è un rapporto obbligatorio di diritto privato, estraneo a ogni dimensione pubblicistica, e non consente di ravvisare alcuna posizione di interesse legittimo: non possono esistere posizioni di interesse legittimo che trovino la propria fonte in rapporti di diritto privato intercorrenti con il titolare diretto della posizione pubblicistica, come affermato dai precedenti richiamati nella sentenza.

Ne consegue che l’azione della società persegue un vantaggio solo mediato e indiretto, costituito dalla compartecipazione contrattualmente pattuita agli incentivi eventualmente concessi dal GSE. In riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado è pertanto dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione ad agire e, per la medesima ragione, è dichiarato inammissibile anche l’appello. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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