Diritto all’istruzione del disabile e limite di alunni per classe (TAR Calabria n. 337 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’istruzione del disabile è diritto fondamentale, tutelato dall’art. 38, terzo comma, Cost., dall’art. 24 della Convenzione ONU e dall’art. 12 della legge n. 104/1992, e la sua fruizione è assicurata mediante misure di integrazione e sostegno. Il limite di venti alunni per classe stabilito dall’art. 5, comma 2, d.P.R. n. 81/2009 costituisce garanzia di adeguatezza pedagogica e non può essere interpretato come barriera all’accesso del disabile all’integrazione scolastica. La discrezionalità dell’amministrazione nella individuazione delle misure non è assoluta e incontra il limite di un nucleo indefettibile di garanzie. Ne consegue l’obbligo dell’istituzione scolastica di approntare tutte le misure idonee, anche mediante la formazione di una classe ulteriore, e l’annullamento del diniego fondato sul superamento del limite numerico.
Il Fatto
La ricorrente, responsabile di un minore in condizione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, aveva iscritto il figlio alla prima classe di un liceo musicale, scelto per assecondarne le inclinazioni. In data 23 maggio 2023 l’istituto le comunicò verbalmente la mancata ammissione, per superamento del limite massimo di alunni disabili per classe. L’istituto analogo più vicino alla residenza risultava a distanza rilevante dall’abitazione.
La ricorrente impugnò il diniego, il regolamento d’istituto nella parte in cui prevede l’ammissione di due disabili gravi per classe e l’autorizzazione dell’Ambito Territoriale di assegnazione di sole due sezioni. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito eccepì l’inammissibilità per mancata notifica ai controinteressati e dedusse l’ampia discrezionalità dell’amministrazione nel bilanciamento delle esigenze, anche di budget.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esclude l’esistenza di controinteressati: l’azione non mira all’ammissione al posto di altro studente, ma all’inserimento del minore disabile. Quanto alla misura cautelare, l’ammissione con riserva disposta in corso di causa non comprime la discrezionalità amministrativa, spettando all’amministrazione organizzare i mezzi per assicurare il diritto all’integrazione scolastica; con la pubblicazione della sentenza l’effetto interinale viene meno, sostituito dall’effetto conformativo della decisione di merito.
Sul piano sostanziale, il Collegio rileva che il regolamento pubblicato sul sito dell’istituto prevede l’ammissione di due soli alunni con disabilità grave per classe, mentre la delibera del Consiglio di Istituto depositata dalla difesa erariale non è qualificata come emendamento e non è noto se sia stata pubblicata. La decisione impugnata si pone dunque in contrasto con il regolamento scolastico.
Il Tribunale richiama i principi della Corte costituzionale n. 80 del 2010 e delle sentenze n. 406 del 1992 e n. 215 del 1987: il diritto all’istruzione del disabile è oggetto di specifica tutela internazionale e interna, e la partecipazione al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce fattore decisivo di socializzazione.
Letto in questa prospettiva, l’art. 5, comma 2, d.P.R. n. 81/2009 rappresenta un punto di equilibrio tra inserimento sociale e adeguatezza formativa, e non può costituire barriera all’accesso. La disposizione impegna le istituzioni scolastiche ad approntare le misure più idonee a garantire il diritto allo studio, secondo l’insegnamento del TAR Toscana n. 439 del 2018. Nel caso di specie, in assenza di altri licei musicali a distanza ragionevole, una norma finalizzata a garantire l’istruzione è stata erroneamente interpretata come ostacolo.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del diniego e obbligo dell’amministrazione di garantire la frequenza, anche mediante la formazione di una terza classe.
Nota della Redazione
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