Vincolo del giudicato impone ad ARERA di verificare il titolo abilitativo PAS (Cons. Stato n. 1248 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato amministrativo di annullamento vincola l’amministrazione non solo a non riprodurre il vizio accertato, ma anche a trarre dal dictum tutte le conseguenze che ne derivano sul piano procedimentale. L’Autorità di regolazione che, nel decidere un reclamo, degradi l’autorizzazione regionale ex art. 108 r.d. n. 1775/1933 a mero atto di assenso rimesso alla discrezionalità del Comune elude il giudicato, quando la sentenza ne aveva sancito la necessità. La PAS ex art. 6, comma 5, d.lgs. n. 28/2011 è s.c.i.a. condizionata: in presenza di atti di assenso di altre amministrazioni non allegati, il Comune deve acquisirli d’ufficio o indire la conferenza di servizi, e il termine resta sospeso. La domanda radicalmente incompleta non innesca il silenzio-assenso, che è istituto alternativo al provvedimento ma non allo svolgimento dell’istruttoria. Il gestore di rete ha il dovere di non dare corso a connessioni basate su titoli abilitativi incompleti.

Il Fatto

La società titolare di una pratica di connessione per un impianto fotovoltaico presentava reclamo ad ARERA contestando al gestore il mancato avvio dei lavori. Il Comune aveva confermato il positivo esito della PAS, ma il Genio Civile aveva attestato l’assenza dell’autorizzazione regionale prevista dal r.d. n. 1775/1933. L’Autorità accoglieva il reclamo con delibera del 2017, annullata dal TAR Lombardia per perplessità della motivazione, con affermazione dell’astratta applicabilità della norma regionale e della necessità del coinvolgimento del Genio Civile.

In sede di riedizione del potere ARERA accoglieva nuovamente il reclamo. Il TAR accoglieva il ricorso del gestore e dichiarava la nullità della delibera per elusione del giudicato. Proponeva appello l’Autorità, dolendosi del preteso difetto di istruttoria e della violazione di legge in cui sarebbe incorso il primo giudice.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua il nucleo della controversia nella perimetrazione dell’effetto conformativo della sentenza del 2018. Il TAR aveva imposto due presupposti ugualmente necessari per la legittima riedizione del potere: l’applicabilità in concreto della norma regionale e il necessario coinvolgimento del Genio Civile nell’istruttoria della PAS. ARERA, partendo dalla formale premessa dell’astratta applicabilità, ha sterilizzato la portata dell’affermazione degradando l’autorizzazione a mero atto di assenso rimesso alla valutazione discrezionale del Comune.

La Corte qualifica questa tecnica come reintroduzione, sotto mentite spoglie, della conclusione del provvedimento annullato. L’elusione del giudicato si verifica anche quando l’amministrazione, astenendosi dal riprodurre il medesimo vizio formale, adotta un nuovo provvedimento che persegue lo stesso esito, aggirando il contenuto precettivo della sentenza.

Sul piano sostanziale il Collegio ricostruisce l’art. 6, comma 5, d.lgs. n. 28/2011. Quando occorre un atto di assenso di amministrazione diversa non allegato, il Comune deve acquisirlo d’ufficio o convocare la conferenza di servizi, e il termine è sospeso. Nessun’altra opzione è contemplata. La PAS assume così i tratti della s.c.i.a. condizionata: il difetto dell’atto determina un arresto procedimentale per impossibilità di riattivare lo strumento di liberalizzazione. Richiamata Corte cost. n. 58 del 2023, il Collegio esclude che il silenzio-assenso possa sanare una domanda incompleta ab origine, secondo il principio di Cons. Stato n. 11203/2023.

L’autorizzazione regionale non è atto endoprocedimentale, ma autorizzazione sostanziale a presidio della sicurezza delle infrastrutture elettriche. La sua assenza rendeva la PAS strutturalmente carente e il silenzio del Comune giuridicamente irrilevante. Il gestore ha il dovere di non dare corso a connessioni fondate su titoli incompleti, e l’Autorità avrebbe dovuto valutarlo nell’esercizio della funzione giustiziale. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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