Prededuzione seggio sindaco non eletto dalle liste del primo turno (TAR Marche n. 794 del 11.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di elezioni comunali a doppio turno, il seggio riservato al candidato sindaco non eletto ai sensi dell’art. 73, comma 11, TUEL si detrae dai seggi complessivamente attribuiti alle sole liste a lui collegate nel primo turno, e non dalla più ampia coalizione formatasi con gli apparentamenti del ballottaggio. L’espressione “medesimo candidato” presuppone la perfetta coincidenza tra i collegamenti operati da ciascuna lista e il candidato sindaco, coincidenza che difetta in caso di aggregazione successiva. Il meccanismo della prededuzione opera a valle del riparto fra le liste e assume a base i gruppi originari del primo turno, sì che ciascun candidato sindaco non eletto riceve il seggio a carico della propria lista o gruppo di liste originario. Resta ferma la distinta fase di ripartizione dei seggi fra le liste apparentate, disciplinata dai commi 8, 9 e 10 dell’art. 73 TUEL. Ne deriva che la proporzionale attribuzione dei seggi alla minoranza non viene intaccata.

Il Fatto

Il ricorrente, elettore e candidato al Consiglio comunale di Recanati, impugna con ricorso ex art. 130 cod. proc. amm. i verbali delle operazioni elettorali e di proclamazione degli eletti relativi alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024 e del ballottaggio del 23 e 24 giugno 2024.

All’esito del ballottaggio, il seggio spettante al candidato sindaco non eletto viene attribuito, in prededuzione, alla lista “Uniti per Francesco Fiordomo Sindaco”, apparentata al secondo turno con il candidato Bravi, con conseguente mancata elezione del ricorrente. Questi sostiene che il seggio andasse invece detratto dal numero complessivo dei seggi assegnati alle liste collegate al candidato sindaco nel primo turno, con sua conseguente proclamazione. La controinteressata si costituisce e resiste.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione nella lettura dell’art. 73, comma 11, TUEL: se il seggio del candidato sindaco non eletto, ammesso al ballottaggio e sostenuto da liste apparentate al secondo turno, vada detratto dalla nuova coalizione complessiva ovvero dalle sole liste che lo sostenevano anche al primo turno.

Il Tribunale aderisce all’orientamento che colloca la prededuzione a valle del riparto dei seggi fra le liste, assumendo a base i gruppi originari presentatisi al primo turno. La fase antecedente della ripartizione fra liste apparentate resta disciplinata dai commi 8, 9 e 10 dell’art. 73 TUEL e tiene conto degli apparentamenti successivi, considerando le liste come un unico nuovo gruppo. Le due fasi non si confondono.

Richiamando TAR Veneto n. 50 del 2021 e la giurisprudenza ivi citata, il Collegio osserva che il meccanismo è talmente pregnante da operare anche nell’ipotesi di dissolvimento dell’originaria coalizione. Il principio trova conferma in TAR Abruzzo Pescara n. 311 del 2016, confermata da Cons. Stato n. 2400 del 2017, ove si sottolinea che l’espressione “medesimo candidato” esige la completa corrispondenza dei collegamenti, assente nell’aggregazione successiva.

Il Collegio ritiene non conferenti le difese della controinteressata: le pronunce sulla assegnazione dei seggi attengono a una fase distinta e non incidono sulla prededuzione; la TAR Lazio n. 15439 del 2023 riguarda un caso diverso. Accoglie quindi il ricorso e annulla in parte qua il verbale del 26 giugno 2024 e la proclamazione, correggendo il risultato con attribuzione di un seggio alla lista n. 3 e proclamazione del ricorrente. Spese compensate per la complessità dell’evoluzione giurisprudenziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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