Aspettativa per infermità e non ripetibilità valutate in senso sostanziale (Cons. Stato n. 3093 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di non ripetibilità delle somme corrisposte durante l’aspettativa per infermità, prevista dall’art. 39, comma 3, d.P.R. n. 51/2009, opera quando la pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dal collocamento in aspettativa. Ai fini del divieto di cumulo degli “altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo”, il titolo va individuato in senso sostanziale, con riferimento alla causale dell’aspettativa e alla sua connessione con il procedimento di riconoscimento, non alla norma richiamata nel provvedimento sullo stato giuridico. La mera diversità della base normativa, che disponga la prosecuzione dell’aspettativa in corso per la medesima infermità, non scompone l’aspettativa in segmenti autonomi. Una lettura puramente formale renderebbe la garanzia agevolmente eludibile mediante la segmentazione della vicenda amministrativa.
Il Fatto
Il ricorrente, maresciallo aiutante dell’Arma dei carabinieri, veniva colpito nel 2006 da infarto miocardico acuto e collocato in aspettativa per infermità a decorrere dal 21 novembre 2006. Chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, che il Ministero della difesa negava con decreto del 18 maggio 2009.
Con successivo decreto del 21 novembre 2009 la posizione di stato veniva ricostruita in due segmenti: il primo, fino al 29 ottobre 2008, ai sensi dell’art. 15, comma 3, legge n. 599/1954; il secondo, fino al 7 settembre 2009, ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.P.R. n. 461/2001. Il Centro nazionale amministrativo avviava quindi il recupero di oltre ventunmila euro, poi ingiunti con atto del 1° ottobre 2014. Il TAR Lazio respingeva il ricorso; di qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il contrasto interpretativo sull’ambito dei commi 3 e 4 dell’art. 39 d.P.R. n. 51/2009, ma lo ritiene non dirimente: la fattispecie rientra senz’altro nel comma 3, poiché nei confronti dell’appellante è intervenuta una declaratoria di inidoneità permanente parziale, come attestano il verbale della C.M.O. e il decreto di ricostruzione dello stato.
Il nodo esegetico riguarda l’ultima proposizione del comma 3: cosa significhi “altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo”. Il primo giudice aveva valorizzato la diversità della disposizione richiamata, ritenendo i due segmenti non cumulabili. Il Consiglio di Stato opta per il criterio sostanziale.
Sul piano letterale, l’art. 39, comma 3 costruisce la disciplina intorno al nesso tra aspettativa e procedimento di riconoscimento e non fa mai riferimento alla base normativa del provvedimento di collocamento. L’espressione “ad altro titolo” indica periodi distinti per causale, riconducibili a vicende autonome: diverse infermità sottoposte al Comitato di verifica. La ratio è quella del legittimo affidamento: circoscrivere nel tempo il potere di recupero degli emolumenti erogati durante l’inattività forzata.
Quanto all’art. 19, comma 3, d.P.R. n. 461/2001, il militare giudicato inidoneo parziale “resta” in aspettativa: il verbo presuppone un’aspettativa preesistente, di cui si dispone la prosecuzione oltre i limiti ordinari, senza mutarne il titolo. La norma non è fonte di un titolo autonomo. Il titolo sostanziale resta quello dell’art. 15, comma 1, lett. c), legge n. 599/1954 per entrambi i periodi.
Poiché la pronuncia sulla causa di servizio è intervenuta circa trenta mesi dopo il collocamento in aspettativa, decorrendo il termine dal 21 novembre 2006, ricorre la condizione che impone il divieto di ripetizione. L’ingiunzione è illegittima. Il secondo motivo (ultrapetizione) è assorbito: il Collegio esclude comunque il vizio, rientrando la qualificazione giuridica nel potere del giudice. Spese compensate e trasmissione degli atti alla Corte dei conti.
Nota della Redazione
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