Sopravvenuta carenza di interesse non equivale a improcedibilità del ricorso (TAR Molise n. 178 del 06.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, pur non comprovando una soddisfazione integrale delle pretese azionate, vale a sottendere il venir meno dell’interesse del ricorrente a una decisione di merito. Il giudice amministrativo dichiara pertanto il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., non potendo emettere una pronuncia di cessazione quando manchi la prova della piena satisfazione della pretesa. La sopravvenienza di un nuovo assetto dei rapporti più favorevole al ricorrente, di per sé, non integra gli estremi della cessazione della materia del contendere.
Il Fatto
La ricorrente, istituto di ricovero e cura autorizzato e accreditato dal Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, ha impugnato il decreto commissariale n. 17 del 28.4.2022 e gli atti connessi. Con quel provvedimento il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Molise aveva assunto determinazioni attuative dei precedenti DCA n. 56/2020, n. 60/2020 e n. 108/2020, con cui erano stati fissati i limiti massimi di finanziamento per le prestazioni ospedaliere e specialistiche ambulatoriali degli operatori accreditati per gli anni 2020 e 2021, unitamente agli schemi di contratto.
Il gravame si fondava su quattro motivi: difetto di attribuzione della struttura commissariale, carenza di istruttoria e illogicità della clausola di salvaguardia per il 2020, mancato bilanciamento degli interessi e violazione dei diritti partecipativi, illegittimità derivata dagli atti presupposti. Nel corso del giudizio la difesa erariale ha eccepito l’improcedibilità, rilevando che la struttura aveva sottoscritto i contratti per gli anni 2020 e 2021. La ricorrente ha quindi depositato un atto con cui, dando conto dell’adozione dei DCA n. 32 e 39 del 2023, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione dell’esito del giudizio a fronte delle sopravvenienze rappresentate dalla ricorrente. Osserva che l’atto depositato dà conto di un nuovo assetto dei rapporti tra le parti, più favorevole alla società ricorrente, ma non offre elementi idonei a riscontrare una soddisfazione integrale delle varie pretese azionate. Le sopravvenienze richiamate, segnatamente l’adozione dei decreti commissariali del 2023, non equivalgono quindi alla piena satisfazione della pretesa.
Il Tribunale ritiene tuttavia che la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere valga comunque a sottendere il venir meno dell’interesse della ricorrente a una decisione sul merito. Su questa base il Collegio perviene alla declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse.
Il percorso argomentativo muove dalla distinzione tra la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. La prima presuppone la prova della piena soddisfazione della pretesa, che nel caso concreto manca. La seconda consegue invece alla sola evidenza che il ricorrente non ha più ragione di coltivare la domanda, desunta dalla stessa condotta processuale della parte. Il Collegio qualifica questa condotta come rinuncia implicita all’esito di merito.
La conseguenza processuale è la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione dell’esito della vicenda. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.