Obbligo di vigilanza e improcedibilità del giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 149 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili destinati all’uso abituale degli uffici è titolare di un mero debito di vigilanza, non di un debito di custodia, e non è qualificabile come agente contabile. La fattispecie della custodia presuppone una gestione tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali e finali, movimenti di carico e scarico e un connesso obbligo restitutorio. Solo il consegnatario con debito di custodia è soggetto alla resa del conto giudiziale e al relativo giudizio di conto. In difetto di tali presupposti il giudizio di conto è improcedibile, fermo restando l’obbligo di rendicontazione amministrativa.
Il Fatto
Il giudizio riguarda la verifica dell’ammissibilità e della procedibilità di un conto giudiziale reso da un funzionario di un ente locale per l’esercizio finanziario 2017, quale consegnatario di beni mobili iscritti nell’inventario.
Il magistrato relatore, con relazione di irregolarità, aveva rilevato che la gestione rendicontata non concerneva beni per i quali l’agente avesse un debito di custodia. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità o l’improcedibilità del conto. L’agente contabile non si è costituito ed è stato dichiarato non presente in udienza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica il rapporto in termini di vigilanza e non di custodia, con la conseguenza che il soggetto che ha reso il conto va considerato agente amministrativo, non agente contabile.
Il riferimento normativo è l’art. 32 del R.D. n. 827/1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell’ufficio. L’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002 qualifica consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.
La Corte distingue le due figure. Il debito di custodia comporta la gestione di un deposito o magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative. Il debito di vigilanza connota invece l’attività di sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso, nonché la gestione delle scorte operative funzionali alle esigenze dell’ufficio.
Il discrimine è quantitativo e qualitativo: se la giacenza presso l’ufficio eccede la ragionevole necessità di funzionamento, essa è finalizzata al rifornimento continuativo e configura una vera gestione contabile, soggetta a conto giudiziale. I beni di consumo strettamente necessari all’ordinario funzionamento restano esclusi dalla resa del conto, salvo gli obblighi di rendicontazione amministrativa. Il Collegio richiama sul punto Sez. Calabria sent. 39/2020 e Sez. Liguria sent. 133/2016.
Nel caso concreto i beni indicati negli elenchi risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione in magazzino conforme al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. Lo stesso convenuto ha dichiarato di condividere i rilievi del magistrato istruttore. Grava dunque sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza, con conseguente difetto dei presupposti per la resa del conto giudiziale.
Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. Resta fermo che l’amministrazione è tenuta alla resa del conto per i beni soggetti a un rapporto di effettiva custodia. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. 174/2016, essendo il giudizio limitato a questioni preliminari, le spese sono compensate.
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Nota della Redazione
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