Requisito di coincidenza tra detentore degli animali e richiedente i pagamenti diretti (TAR Sicilia n. 3254 del 03.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
È conforme al diritto dell’Unione europea la disposizione nazionale che, ai fini dell’ammissibilità della domanda unica di pagamento, richiede la coincidenza tra il soggetto detentore degli animali registrato nella Banca Dati Nazionale e il soggetto richiedente il contributo. Tale previsione non introduce un requisito ulteriore rispetto all’art. 33 del Reg. UE n. 1307/2013, ma dà attuazione alla regola per cui le parcelle dichiarate devono essere nella disponibilità dell’agricoltore, provata mediante un codice di allevamento intestato al richiedente. I vizi di carattere formale del procedimento amministrativo non determinano l’invalidità dell’atto conclusivo quando il privato non allega gli elementi che, se introdotti, avrebbero potuto influire sul contenuto del provvedimento. La mancata adozione di un provvedimento espresso prima dell’atto impugnato non è causa autonoma di illegittimità quando il provvedimento stesso chiude il procedimento ed è tempestivamente impugnato.

Il Fatto

La società ricorrente presentava le domande uniche di finanziamento per gli anni 2019 e 2020 ai sensi del Reg. UE n. 1307/2013. Dopo la consultazione del fascicolo telematico, richiedeva ad AGEA chiarimenti, informazioni sull’unità organizzativa responsabile, prova della comunicazione di avvio del procedimento, preavviso di rigetto e accesso ai documenti ai sensi della legge n. 241/1990. L’Agenzia riscontrava con la nota impugnata, con cui dichiarava inammissibili entrambe le domande.

Per il 2019 il motivo addotto era il difetto di coincidenza tra il detentore degli allevamenti bovini, registrato in BDN a nome della rappresentante legale, e la società richiedente; per il 2020, l’insufficienza del rapporto UBA/ha. La società impugnava la nota davanti al TAR Sicilia deducendo la violazione delle garanzie partecipative, la mancata adozione del format di preavviso di rigetto previsto dalle istruzioni operative AGEA, un errore sulla data di inizio attività, il difetto di conoscibilità delle ragioni tramite SIAN, l’incompatibilità del D.M. n. 5465 del 07.06.2018 con il diritto UE e la contraddittorietà con atti precedenti e successivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i primi quattro motivi, qualificandoli come censure di carattere meramente formale. Le garanzie procedimentali non si riducono a un rituale formalistico: il privato non può limitarsi a denunciare la lesione delle pretese partecipative, ma deve allegare gli elementi di fatto o di valutazione che, se introdotti, avrebbero potuto incidere sul contenuto finale del provvedimento, secondo i principi di prova della resistenza, conservazione degli atti e strumentalità delle forme condensati nell’art. 21-octies della legge n. 241/1990. Nella specie nessuno degli elementi dedotti avrebbe potuto indurre AGEA a ritenere ammissibili le domande.

Quanto al difetto di un provvedimento espresso anteriore, il Collegio riconosce che AGEA si era limitata a inserire nel SIAN tabelle riassuntive delle irregolarità. Tuttavia la nota impugnata costituisce l’atto conclusivo del procedimento, tempestivamente impugnato, e non residuano ulteriori vantaggi conseguibili dalla ricorrente. Il richiamo alla giurisprudenza citata sorregge questa conclusione.

Passando al quinto motivo, il Collegio rileva che nessuna contestazione è rivolta alla parte del provvedimento relativa al 2020, con la conseguenza che il merito di quella valutazione resta fuori dal thema decidendum. Sulla domanda 2019 osserva che è pacifica l’assenza di coincidenza tra detentore e richiedente e che il requisito è espressamente previsto dal D.M. n. 5465 del 07.06.2018, il quale richiede animali detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento a lui intestati, registrati al pascolo in BDN.

La censura di incompatibilità con il diritto UE non è accolta. L’art. 32, par. 2, lett. a) del Reg. UE n. 1307/2013 non contiene un riferimento espresso al detentore degli animali, ma l’art. 33 del medesimo regolamento stabilisce che le parcelle dichiarate sono quelle a disposizione dell’agricoltore. La norma ministeriale non aggiunge un requisito, ma attua quella previsione, esigendo che la disponibilità sia provata tramite un codice di allevamento intestato al richiedente. La domanda 2019 è pertanto legittimamente dichiarata inammissibile.

Sul sesto motivo il Collegio esclude la contraddittorietà. La comunicazione richiamata dalla ricorrente si limitava a subordinare l’erogazione alla condizione risolutiva dell’informativa antimafia ai sensi dell’art. 92, commi 2 e 3, d.lgs. n. 159/2011. Quanto all’asserita ammissibilità della domanda 2021, un eventuale errore favorevole non rende illegittima la precedente attività conforme alle disposizioni vigenti. Il ricorso è infondato e le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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