Cessazione materia contendere e adeguamento INPS alle Sezioni riunite su aliquota rendimento (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 57 del 12.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, l’avvenuto adeguamento dell’INPS alle pronunce delle Sezioni riunite in materia di aliquota di rendimento determina la cessazione della materia del contendere, per essere state le pretese dei ricorrenti integralmente soddisfatte. La relativa declaratoria presuppone che la riliquidazione del trattamento pensionistico sia stata effettuata con l’attribuzione degli arretrati e che la correzione della posizione contributiva sia documentata. In caso di definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, la compensazione delle spese di lite costituisce esito equo. Il principio opera anche quando la modifica della posizione pensionistica sia stata determinata dal riconoscimento di periodi di contribuzione estera in regime di totalizzazione, rilevanti ai fini del raggiungimento dell’anzianità utile alla data del 31.12.1995.

Il Fatto

I ricorrenti, già appartenenti al corpo dei Vigili del fuoco e all’Arma dei Carabinieri, avevano chiesto il ricalcolo del trattamento pensionistico in godimento mediante l’applicazione dell’art. 54 d.P.R. 1092/1973, in luogo dell’aliquota applicata dall’INPS, con decorrenza dal collocamento in quiescenza e con gli arretrati, oltre interessi e rivalutazione.

Dopo la diffida rimasta senza esito, gli interessati hanno agito innanzi alla Corte dei conti. L’Istituto, costituendosi, ha rappresentato di avere già provveduto alla riliquidazione per due dei ricorrenti, con pagamento degli arretrati, e di avere applicato al terzo il sistema retributivo in ragione del possesso di diciotto anni di servizio alla data del 31.12.1995. La questione è giunta alla decisione dopo un articolato scambio di memorie e un rinvio disposto per consentire verifiche documentali.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico delle pensioni ha rilevato che l’INPS aveva corretto le posizioni pensionistiche oggetto di causa, adeguandosi a quanto deciso dalle SSRR 1/2021/QM e 12/2021/QM. Le pretese dei ricorrenti sono state pertanto soddisfatte in via amministrativa.

La difesa dei ricorrenti ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e non il rigetto: alla data di deposito del ricorso il ricorrente risultava aver maturato un’anzianità di diciassette anni e sei mesi al 31.12.1995 secondo il modello contributivo originario. Solo dopo la notifica del ricorso l’Istituto ha riconosciuto periodi di contribuzione estera in regime di totalizzazione, attribuendo oltre diciotto anni di servizio utile alla medesima data.

Su questa base la Corte ha osservato che la documentazione prodotta dimostrava la correzione delle posizioni pensionistiche e che, essendo le pretese state soddisfatte, era venuta meno la materia del contendere. Il thema decidendum si è quindi esaurito sul piano sostanziale, prima che il giudice pronunciasse sul merito della domanda.

Quanto alle spese, l’esito del giudizio ha indotto il giudice a disporne la compensazione. Il ricorso è stato conseguentemente dichiarato estinto, con integrale soddisfazione delle ragioni dei ricorrenti e definizione del rapporto in via amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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