Ottemperanza e astreinte sulla carta docenti per il personale precario (TAR Campania n. 1791 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., accerta l’obbligo della pubblica amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato del giudice ordinario che abbia riconosciuto al docente precario il beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 e non allegata la prova dell’adempimento, il Collegio dichiara l’obbligo di provvedere nel termine di sessanta giorni, nomina sin d’ora il commissario ad acta e condanna l’amministrazione al pagamento dell’astreinte, calcolata nella misura degli interessi legali e contenuta entro il limite del 10% dell’importo dovuto.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, agisce in ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui per tre annualità, tramite la carta elettronica del docente, con condanna dell’amministrazione all’erogazione di un buono elettronico complessivo di euro 1.500,00 e al pagamento delle spese.
Il titolo, non impugnato, è passato in giudicato ed è stato notificato all’amministrazione per l’esecuzione ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. amm.. Decorso il termine di 120 giorni senza adempimento, la ricorrente chiede la condanna al pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penale per l’ulteriore ritardo. L’amministrazione si costituisce con atto di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione, essendo rispettati tanto il termine dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. quanto quelli dell’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, cod. proc. amm.. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996.
Accertato il passaggio in giudicato della sentenza e in assenza di prova dell’avvenuto adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con deposito della prova mediante documentazione conforme alle disposizioni sul processo amministrativo telematico.
Il Collegio nomina quindi, sin da ora, quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, incaricato di porre in essere gli atti necessari all’esecuzione del giudicato entro l’ulteriore termine di sessanta giorni. Il commissario provvede all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, ed all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, precisandosi che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento.
La domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma, proposta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., è accolta nei termini seguenti. L’astreinte è liquidata nella misura degli interessi legali su quanto risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti per legge, in ragione delle funzioni compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela di cui all’art. 1 cod. proc. amm..
Quanto ai criteri, il Collegio individua quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione della sentenza all’amministrazione inadempiente e quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, non perdendo la resistente il potere di provvedere pur in presenza del commissario, secondo l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021. Il limite massimo è fissato nella somma corrispondente al 10% dell’importo dovuto, onde evitare che la misura divenga fonte di sproporzionata locupletazione, in coerenza con l’Adunanza Plenaria n. 7/2019. Alla liquidazione della penale provvede il commissario. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in misura ridotta del 50% trattandosi di ricorso seriale, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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