L’inottemperanza della pubblica amministrazione alla sentenza sulla carta docente giustifica l’ottemperanza e la nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2974 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’amministrazione nell’eseguire una sentenza passata in giudicato che condanna al pagamento di una somma di denaro, come il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento dei docenti, legittima la proposizione del ricorso per l’ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. In tale sede, il giudice amministrativo, accertata la violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato, ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo entro un termine, nominando sin da subito un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva in caso di ulteriore inadempimento. La condanna alle penalità di mora per il ritardo può essere disposta solo su istanza di parte e in presenza dei presupposti, da valutarsi anche in ragione dell’esiguità dell’importo dovuto.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500,00 euro annui tramite la “carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del docente per l’anno scolastico 2024/2025, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle tale somma. Nonostante la notifica del titolo esecutivo, l’amministrazione era rimasta inadempiente. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’integrale esecuzione della sentenza e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, accertando che il titolo esecutivo era passato in giudicato, come da attestazione della cancelleria del giudice del lavoro.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, in quanto la pretesa della ricorrente risultava adeguatamente documentata e l’amministrazione, costituitasi formalmente, non aveva contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo. L’inerzia serbata dall’amministrazione integrava pertanto gli estremi dell’inottemperanza. Accertata la violazione, il Tribunale ha condannato l’amministrazione a dare completa esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, senza diritto ad alcun compenso, trattandosi di funzioni affidate a un pubblico dipendente preposto alla gestione della spesa per l’istruzione.
Quanto alla richiesta di fissazione della somma di denaro per ogni violazione o ritardo ex art. 114, comma 2, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio non ha ritenuto di accoglierla, in ragione dell’esiguità dell’importo da corrispondere, precisando che la parte avrebbe potuto riproporre l’istanza in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati. Il TAR ha infine condannato l’amministrazione alla rifusione delle spese di lite, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.