Cessazione della materia del contendere e spese compensate per spontanea conformazione (Cons. Stato n. 3364 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’amministrazione, conformandosi spontaneamente e tempestivamente alla pronuncia del giudice, abbia pienamente soddisfatto l’interesse sostanziale sotteso all’azione. In tale ipotesi il giudice d’appello annulla senza rinvio la sentenza di primo grado. La compensazione delle spese del doppio grado è giustificata dalla spontaneità della condotta amministrativa e dalla complessità e novità delle questioni decise, pur in presenza di una opposizione dell’appellante alla compensazione.
Il Fatto
La società appellante ha presentato domanda congiunta di riconoscimento di un’unità di cogenerazione ad alto rendimento e di accesso al regime di sostegno previsto dal d.m. 5 settembre 2011. Il GSE, con provvedimento del 2020, ha riconosciuto la qualifica CAR ma ha respinto l’accesso al regime di sostegno. Il ricorso proposto davanti al TAR Lazio è stato respinto con sentenza n. 7329/2025.
Pendente l’appello, con un unico motivo incentrato sulla violazione del d.lgs. n. 20/2007 e del citato decreto ministeriale, l’appellante ha depositato memoria rappresentando che, a seguito di una precedente sentenza del Consiglio di Stato, il GSE aveva riconosciuto i certificati anche per gli anni oggetto del gravame. Ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese. Il GSE ha confermato l’avvenuta soddisfazione delle pretese, chiedendo la compensazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dà atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere: è pacifico tra le parti che l’interesse sostanziale sotteso all’azione giudiziaria è stato pienamente soddisfatto. Ne deriva l’annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado, in coerenza con un orientamento consolidato richiamato dalla stessa decisione.
La questione centrale riguarda le spese. L’appellante si oppone alla compensazione, ma il Collegio la disattende. Rilevano due circostanze. La prima è la tempestiva e spontanea conformazione del GSE alla sentenza n. 5864/2025, volontariamente estesa alle altre annualità. La seconda è la complessità e novità delle questioni esaminate e risolte da quella decisione.
Il percorso argomentativo valorizza dunque il comportamento processuale dell’amministrazione: non una soccombenza tardiva, ma un adeguamento autonomo e sollecito agli esiti del contenzioso. A ciò si aggiunge il riconoscimento, operato in una precedente pronuncia sulla medesima vicenda, della difficoltà delle questioni sostanziali sottostanti.
Su queste basi il Consiglio di Stato dispone l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio. La regola processuale applicata combina la declaratoria di cessazione con l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata, mentre sul piano delle spese la spontanea conformazione e la novità delle questioni prevalgono sull’opposizione della parte appellante.
Nota della Redazione
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