Cessazione della materia per esecuzione tardiva e condanna alle spese (TAR Sicilia n. 3610 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione del titolo giudiziale intervenuta nel corso del giudizio e prima della decisione determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., per il pieno soddisfacimento della pretesa del ricorrente. L’esecuzione tardiva, avvenuta solo dopo la notificazione del ricorso, è tuttavia idonea a fondare il giudizio di soccombenza virtuale: l’amministrazione che ha dato esecuzione solo perché costretta dall’iniziativa giudiziale resta soccombente e va condannata al pagamento delle spese processuali. La declaratoria di cessazione non preclude, pertanto, la regolazione delle spese in favore della parte ricorrente.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 1691/2024 pubblicata il 27.03.2024, aveva accertato il diritto di un’insegnante alla Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere le spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
La pronuncia, notificata all’amministrazione il 28.03.2024 e divenuta definitiva, non era stata eseguita nel capo relativo alle spese. Il difensore, nella qualità di procuratore antistatario, ha proposto ricorso per ottemperanza, notificato il 2.10.2025, chiedendo la fissazione di un termine per il pagamento e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La Motivazione della Corte
Costituitasi l’amministrazione, questa ha depositato il 21.10.2025 un ordine di pagamento recante un mandato speciale di € 1.109,49 in favore del difensore, in esecuzione della sentenza ottemperanda. La parte ricorrente, preso atto della documentazione, ha chiesto con memoria del 16.12.2025 la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo sul rimborso delle spese.
Il Collegio ha ritenuto che il capo del titolo oggetto del giudizio fosse stato eseguito, con pieno soddisfacimento dell’interesse del ricorrente e conseguimento del bene della vita aspirato. Su questa base ha applicato l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che impone al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere quando la pretesa risulti pienamente soddisfatta nel corso del giudizio.
La questione centrale attiene agli effetti dell’esecuzione tardiva sul regime delle spese. Il Tribunale ha osservato che il pagamento si era concretizzato in seguito alla notificazione dell’atto introduttivo e, dunque, durante la pendenza del giudizio. Da tale circostanza ha tratto il convincimento sulla fondatezza del ricorso: l’amministrazione ha adempiuto solo perché sollecitata dall’iniziativa giudiziale.
Su questa base il Collegio ha affermato la soccombenza virtuale dell’amministrazione resistente e l’ha condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre oneri accessori. Il dispositivo contiene la declaratoria di cessazione e la condanna alle spese, con ordine di esecuzione da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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