Valutazione dei titoli concorsuali e limiti al sindacato del giudice amministrativo (TAR Puglia n. 1445 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni delle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo esclusivamente per illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Sono inammissibili le censure che tendono a sollecitare un sindacato di merito o sostitutorio al di fuori dei casi tassativi dell’art. 134 c.p.a.. La predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli, con attribuzione del punteggio in relazione alla rilevanza regionale, nazionale o internazionale e alla stretta attinenza al settore disciplinare, integra un’attività discrezionale non sindacabile se plausibile e coerente. Il limite massimo dei titoli valutabili stabilito dal bando rientra nella discrezionalità dell’amministrazione e non contrasta con il d.P.R. n. 487/1994 né con il D.M. n. 180/2023. Il curriculum vitae non costituisce titolo autonomamente valutabile.

Il Fatto

Il Conservatorio di Musica “Nino Rota” di Monopoli ha indetto un concorso pubblico per un posto di docente di prima fascia nel settore disciplinare CODM/06 (Storia del jazz, delle musiche improvvisate e audiotattili). Il bando prevedeva una fase preliminare di valutazione dei titoli, con accesso alle prove didattica e pratica solo per chi avesse conseguito un punteggio non inferiore a 18/30, e fissava in venti il numero massimo di titoli artistico-professionali dichiarabili.

La ricorrente, dichiarata non idonea con 16,75/30, ha impugnato il decreto direttoriale di esclusione, il verbale di valutazione e l’art. 8 del bando nella parte relativa al limite dei titoli. Ammessa con riserva alle prove e collocata al terzo posto della graduatoria definitiva, ha proposto motivi aggiunti avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria, contestando la rivalutazione solo parziale dei titoli e la riserva sulla propria idoneità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio consolidato secondo cui le valutazioni delle commissioni giudicatrici, espressione di ampia discrezionalità tecnica, sono sindacabili solo per illogicità, irragionevolezza o travisamento, richiamando la giurisprudenza amministrativa in materia e i limiti del sindacato consentito dall’art. 134 c.p.a..

Il Tribunale ricostruisce i criteri predeterminati dalla Commissione con il verbale n. 1 del 10 gennaio 2024, rimasto non impugnato: il punteggio differenziato era associato alla rilevanza regionale, nazionale o internazionale dei titoli, purché strettamente attinenti al settore disciplinare individuato dall’art. 1 del bando. I giudizi espressi con il successivo verbale n. 4 del 19 febbraio 2024 risultano plausibili e adeguatamente motivati; la Commissione ha confermato la non attinenza dei titoli non riferibili ai campi disciplinari del jazz, delle musiche afroamericane e della popular music, e la valutazione solo regionale dei titoli relativi al periodico e al seminario.

Quanto al curriculum vitae, il Collegio ritiene dirimente che esso non possa essere considerato autonomo titolo valutabile, altrimenti la Commissione dovrebbe esaminare titoli in numero superiore al limite del bando o operare un’autonoma selezione in contrasto con le prescrizioni che onerano il candidato dell’indicazione dei titoli.

Il soccorso istruttorio non è dovuto: esso confligge con il principio di autoresponsabilità dei concorrenti e con la par condicio, richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2014. Non si tratta di mera irregolarità, ma di errore del candidato nella selezione dei titoli, con conseguente inammissibile vantaggio rispetto agli altri partecipanti. Infine, il limite dei venti titoli rientra nella discrezionalità dell’amministrazione e non è precluso dal d.P.R. n. 487/1994 né dal D.M. n. 180 del 29 marzo 2023. Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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