Cessazione della materia del contendere su istanza congiunta e spese compensate (C.G.A.R.S. n. 793 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La congiunta richiesta delle parti di dichiarare la cessazione della materia del contendere, formulata in sede di appello avverso la sentenza che ha accolto il ricorso di ottemperanza, integra un fatto processuale che il giudice deve rilevare, determinando l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. La sopravvenuta definizione della pretesa esecutiva, per effetto del pagamento intervenuto nel corso del giudizio di primo grado, priva di oggetto la controversia. La regolazione delle spese segue la condotta complessivamente tenuta dalle parti, che giustifica la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.
Il Fatto
Due avvocati ottenevano dal Tribunale di Marsala, sezione lavoro, sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, quantificate in € 2.789,00 oltre accessori, munita di formula esecutiva. Non ottenuto il pagamento, i professionisti notificavano ricorso per ottemperanza al TAR Sicilia, sede di Palermo.
Il TAR, con sentenza n. 2521/2024, accoglieva il ricorso e condannava l’Amministrazione all’ottemperanza e alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, quantificate in € 600,00 oltre accessori. Il Ministero appellava deducendo di avere corrisposto il dovuto il 5 ottobre 2024, un giorno prima del deposito del ricorso di primo grado. L’istanza cautelare era rigettata con ordinanza n. 381/2024. I ricorrenti si costituivano aderendo all’appello.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta al Collegio non investe più il merito dell’ottemperanza, ma la sorte del giudizio alla luce del pagamento intervenuto e dell’adesione delle parti all’appello. Nella memoria di costituzione i ricorrenti rappresentano che il pagamento era avvenuto appena un giorno dopo l’iscrizione a ruolo, senza preventiva comunicazione dell’Amministrazione, che aveva anzi sollecitato il pagamento con PEC successive, alimentando l’equivoco sull’effettiva definizione della posizione creditoria.
In camera di consiglio le parti confermavano le rispettive difese e congiuntamente chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali. Il Collegio prende atto di tale istanza condivisa, che assume rilievo assorbente rispetto ai motivi di gravame.
Da qui l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso di primo grado. Il venir meno dell’interesse alla decisione, per essere stata la pretesa economica soddisfatta, preclude ogni ulteriore scrutinio sul merito dell’appello.
Quanto alle spese, il Collegio ne dispone la compensazione integrale per il doppio grado di giudizio, valorizzando la condotta complessivamente tenuta dalle parti: la tardività del pagamento e le sollecitazioni inviate dall’Amministrazione, da un lato, e la scelta dei ricorrenti di coltivare il giudizio, dall’altro.
Nota della Redazione
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