Cessazione della materia del contendere per assegnazione tardiva delle ore di sostegno (TAR Campania n. 35 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso con cui il genitore esercente la responsabilità genitoriale chiede l’assegnazione delle ore di sostegno in favore del figlio con disabilità, previa attivazione della tutela cautelare, produce efficacia causale sulla successiva determinazione dell’amministrazione scolastica che riconosca il fabbisogno richiesto. Una volta accertato che la pubblica amministrazione ha integralmente eseguito la misura cautelare, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Alla declaratoria consegue la condanna dell’amministrazione alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, quando la condotta dell’amministrazione sia stata determinata dal ricorso.
Il Fatto
Il genitore esercente la responsabilità genitoriale su una minore con disabilità agisce, mediante ricorso depositato il 9 dicembre 2024, per l’annullamento della nota con cui il Dirigente Scolastico di un istituto comprensivo aveva attestato la mancata assegnazione del sostegno scolastico. Chiede inoltre l’accertamento del diritto della figlia all’insegnante specializzato per l’intero orario di frequenza, pari a 27 ore settimanali, per l’anno scolastico 2024/2025, e la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni.
Con ordinanza cautelare del 30 gennaio 2025 la Sezione ordina all’amministrazione di assegnare le ore necessarie all’effettiva integrazione scolastica della minore e rinvia la causa alla camera di consiglio del 23 luglio 2025. Prima dell’udienza il procuratore della ricorrente rappresenta che l’amministrazione ha eseguito la misura, integrando il sostegno, e chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese per soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ravvisa i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. e prende atto di quanto rappresentato dalla parte ricorrente. La questione non attiene più al merito della pretesa sostanziale, ormai soddisfatta, ma alla verifica dell’incidenza del ricorso sulla determinazione sopravvenuta dell’amministrazione.
Sul punto il Tribunale osserva che il ricorso ha avuto efficacia causale sulla nuova determinazione dell’amministrazione, attuata mediante l’assegnazione delle ore di sostegno nel numero stabilito con l’ordinanza cautelare. Il nesso tra iniziativa giudiziale e adempimento esclude che la sopravvenuta carenza di interesse possa risolversi in un esito neutro sul piano delle spese.
Da ciò deriva la declaratoria di cessazione della materia del contendere e l’accoglimento della richiesta di condanna dell’amministrazione alle spese di lite, liquidate in Euro 1000,00 oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. Il criterio della soccombenza virtuale opera così quale conseguenza coerente della condotta processuale dell’amministrazione.
Il Collegio ordina infine l’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti, ai sensi della disciplina sulla protezione dei dati personali, in ipotesi di diffusione del provvedimento.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.