Nuovi documenti in appello e prescrizione del prelievo latte (Cons. Stato n. 1137 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello il documento che attesta la formazione di un giudicato è sempre ammissibile, anche quando la parte lo abbia omesso in primo grado nonostante uno specifico ordine istruttorio, perché l’esigenza di evitare un contrasto tra giudicati prevale sul limite dell’art. 104 c.p.a.; l’eccezione di giudicato esterno è rilevabile anche d’ufficio. Le somme dovute a titolo di prelievo supplementare latte non costituiscono prestazione periodica e sono soggette alla prescrizione decennale ordinaria; la prescrizione quinquennale dell’art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ. resta confinata agli interessi, obbligazione autonoma rispetto al capitale. Il termine breve dell’art. 3, comma 1, Regolamento CE n. 2988/95 non si applica ai prelievi connessi al superamento delle quote, poiché dal 2003/2004 gli interessi finanziari dell’Unione sono garantiti da una responsabilità diretta degli Stati. Il combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 cod. civ. opera anche quando l’iniziativa giudiziale sia assunta dal debitore e l’amministrazione, costituendosi, ribadisca la propria pretesa.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava davanti al TAR Veneto due intimazioni di pagamento emesse dall’agente della riscossione per il recupero del prelievo supplementare latte, relative a più annate comprese tra il 1995/1996 e il 2008/2009. Contestava di aver ricevuto la notifica delle cartelle presupposte e deduceva la prescrizione del credito, oltre a vizi propri degli atti.
Il TAR, con la sentenza n. 01761/2023, accoglieva il ricorso sul rilievo dirimente della prescrizione, poiché né l’AGEA né l’agente della riscossione avevano dimostrato atti interruttivi, computando i periodi di sospensione normativa. L’AGEA proponeva appello, depositando in quella sede documentazione non prodotta in primo grado nonostante l’ordine istruttorio del TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’ammissibilità della produzione nuova, muovendo dalla sentenza n. 271 del 13 gennaio 2026 della stessa Sezione: in via di principio i documenti non prodotti in primo grado sono inammissibili, ma quelli attestanti un giudicato vanno sempre ammessi per evitare contrasti tra pronunce e il rischio di revocazione ex artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. Poiché all’AGEA era stata regolarmente comunicata l’ordinanza istruttoria, la sua inerzia è ingiustificata e restano utilizzabili solo i provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, non le cartelle di pagamento asseritamente notificate.
Sui documenti ammessi la Corte ricostruisce, annata per annata, gli atti interruttivi: sentenze del TAR Lazio e del TAR Friuli Venezia Giulia, anche di perenzione, intervenute tra il 2011 e il 2017. Ne deduce che la prescrizione decennale del capitale non era maturata al 14 ottobre 2021 per tutte le annate oggetto delle intimazioni, salvo la 2005/2006, priva di atti interruttivi.
Il Collegio ribadisce l’orientamento consolidato: il prelievo supplementare non è debito periodico ma misura patrimoniale connessa allo sforamento delle quote, dunque soggetta alla prescrizione decennale; il termine quinquennale dell’art. 2948 cod. civ. vale solo per gli interessi. Esclude l’applicazione del termine del Regolamento CE n. 2988/95, estraneo ai prelievi collegati al superamento delle quote dal 2003/2004.
Quanto agli interessi, la Corte applica la sospensione di centosei giorni ex art. 8-quinquies, comma 10, d.l. n. 5 del 2009 e quella pandemica ex art. 68 d.l. n. 18 del 2020, verificando caso per caso il decorso del termine. Ne risulta la prescrizione degli interessi per le annate 1995/96, 1998/99, 1999/00, 2005/06 e 2007/08. L’appello è pertanto accolto in parte, con riforma della sentenza e accoglimento del ricorso nei soli limiti indicati, compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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